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Document 32001R0260

    Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    GU L 39 del 9.2.2001, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2002; abrog. impl. da 32002R1232

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/260/oj

    32001R0260

    Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/2001 pag. 0011 - 0012


    Regolamento (CE) n. 260/2001 della Commissione

    dell'8 febbraio 2001

    che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) È necessario dare applicazione alla decisione presa dalla commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2000, concernente l'inclusione della norefedrina nella tabella I dell'allegato della convenzione ONU del 1988.

    (2) È necessario modificare la categoria 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 al fine di conformarsi a tale decisione.

    (3) Tale modifica proseguirà l'allineamento del regolamento alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE della Commissione(4).

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2001.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

    (2) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

    (3) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.

    (4) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    CATEGORIA 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CATEGORIA 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CATEGORIA 3

    >SPAZIO PER TABELLA>

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