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Document 32001L0053

Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 204 del 28.7.2001, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; abrogato da 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/53/oj

32001L0053

Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 28/07/2001 pag. 0001 - 0028


Direttiva 2001/53/CE della Commissione

del 10 luglio 2001

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(1), modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, primo e secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con relative modificazioni, al momento dell'adozione di detta direttiva.

(2) Dall'adozione della direttiva 96/98/CE sono entrate in vigore o entreranno in vigore modificazioni della convenzione SOLAS e di altre convenzioni internazionali, nonché nuove norme di prova.

(3) Detti strumenti internazionali hanno introdotto nuove regole sull'equipaggiamento a bordo della nave.

(4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

alle lettere c), d) e n) la dicitura "al 1o gennaio 1999" è sostituita da "al 1o gennaio 2001";

2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell'allegato A.1 e costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere commercializzato e utilizzato a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da o per conto di uno Stato membro conformemente alle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data in questione se è stato costruito conformemente alle procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e le comunicano alla Commissione. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(2) GU L 315 del 25.11.1998, pag. 14.

(3) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

ALLEGATO A.1: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Note applicabili a tutto l'allegato A.1

Informazioni generali:

in aggiunta alle norme di prova internazionali specificamente menzionate, un certo numero di disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B figura nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.

Colonna 5:

dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

Colonna 5:

al fine di individuare correttamente le norme pertinenti, i verbali di prova e i pertinenti certificati di omologazione devono specificare la norma applicata e la relativa versione quale indicata nella colonna.

Colonna 5:

laddove siano indicate due serie di norme (separate da una virgola), ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di un equipaggiamento secondo una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali.

Colonna 6:

quando vi figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

1. Mezzi di salvataggio

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Protezione antincendio

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.1, sezione 4, Apparecchiature di navigazione

Colonna 4:

le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5:

laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.1, sezione 5, Apparecchiature di radiocomunicazione

Colonna 4:

le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5:

in caso di prescrizioni contraddittorie tra la circolare IMO MSC.862, citata per diverse voci, e le norme di prova dei prodotti, andrà applicata la prima.

Colonna 5:

laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO A.2: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. Mezzi di salvataggio

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

P.M.

3. Protezione antincendio

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.2, sezione 4, Apparecchiature di navigazione

Colonne 3 e 4:

il riferimento al capitolo V di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC.73 che entrerà in vigore il 1o luglio 2002.

Colonna 4:

le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.2, sezione 5, Apparecchiature di radiocomunicazione

Colonna 4:

le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione Colreg 72

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

>SPAZIO PER TABELLA>"

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