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Document 32001D0881

    2001/881/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3941]

    GU L 326 del 11.12.2001, p. 44–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; abrogato da 32009D0821

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/881/oj

    32001D0881

    2001/881/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3941]

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 11/12/2001 pag. 0044 - 0062


    Decisione della Commissione

    del 7 dicembre 2001

    che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione

    [notificata con il numero C(2001) 3941]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/881/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 33,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 97/778/CE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/668/CE(5), stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi.

    (2) Su richiesta di alcuni Stati membri e a seguito di ispezioni e raccomandazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, i dati relativi ad un certo numero di posti d'ispezione frontalieri inclusi nell'elenco hanno subito varie modifiche, compresa l'aggiunta di dati sui centri d'ispezione presso i posti d'ispezione frontalieri.

    (3) Inoltre, è stata apportata una serie di modifiche alla classificazione dei prodotti che si consente vengano gestiti da ciascun posto d'ispezione frontaliero nonché alle abbreviazioni delle categorie.

    (4) Ai fini dell'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri è opportuno applicare le modalità già stabilite per i controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri, di cui alla decisione 98/139/CE della Commissione(6).

    (5) Le norme relative all'inserimento e alla cancellazione di un posto d'ispezione frontaliero dall'elenco sono attualmente stabilite dalla decisione 2001/812/CE(7), che abroga e sostituisce la decisione 92/525/CEE(8).

    (6) È pertanto opportuno abrogare la decisione 97/778/CE sostituendola con la presente decisione.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità sono effettuati dalle autorità competenti nei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti che figurano esclusivamente nell'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. Ogni anno, ciascun posto d'ispezione frontaliero riconosciuto che figura nell'allegato è ispezionato da esperti veterinari della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali competenti. L'ispezione comprende in particolare il controllo delle infrastrutture, delle attrezzature e del funzionamento del posto d'ispezione frontaliero.

    2. In deroga al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato membro interessato e successivamente a uno scambio di opinioni in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione può ridurre la frequenza delle ispezioni presso taluni posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.

    Tuttavia, tali posti d'ispezione frontalieri vengono ispezionati con cadenza almeno triennale.

    3. Ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri copia della relazione su tutte le ispezioni effettuate presso posti d'ispezione frontalieri nei dodici mesi precedenti e una relazione sull'evolversi della situazione generale dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.

    Articolo 3

    La Commissione effettua le ispezioni di cui all'articolo 2 conformemente alla decisione 98/139/CE(9) che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri.

    Articolo 4

    La decisione 97/778/CE è abrogata. Conformemente all'articolo 33 della direttiva 97/78/CE, le disposizioni della presente decisione si applicano a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

    (4) GU L 315 dell'1.11.1997, pag. 15.

    (5) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 62.

    (6) GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10.

    (7) GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

    (8) GU L 331 del 17.11.1992, pag. 16.

    (9) GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS/LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER/VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS/LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS/ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI/LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS/LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS/LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA/FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

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