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Document 32001D0478

    2001/478/CE: Decisione della Commissione, del 19 aprile 2001, in un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso 37.576 — regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1023]

    GU L 171 del 26.6.2001, p. 12–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/478/oj

    32001D0478

    2001/478/CE: Decisione della Commissione, del 19 aprile 2001, in un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso 37.576 — regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1023]

    Gazzetta ufficiale n. L 171 del 26/06/2001 pag. 0012 - 0028


    Decisione della Commissione

    del 19 aprile 2001

    in un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

    (Caso 37.576 - regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva)

    [notificata con il numero C(2001) 1023]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/478/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare l'articolo 2,

    vista la domanda di attestazione negativa e la notifica ai fini di esenzione, presentate ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, protocollate in data 19 luglio 1999 e modificate in data 5 aprile 2000,

    vista la sintesi della notifica pubblicata(3) ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

    sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    1. I FATTI

    (1) La presente decisione ha per oggetto le disposizioni dell'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) che disciplinano la trasmissione radiotelevisiva delle partite di calcio, ossia il "regolamento recante applicazione dell'articolo 47 dello statuto UEFA, testo del 2000" (in prosieguo "regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva"), in attuazione dell'articolo 47 dello statuto UEFA. Detto regolamento prevede che le federazioni calcistiche nazionali aderenti all'UEFA hanno facoltà, nell'ambito del loro territorio, di stabilire una fascia oraria molto limitata in cui è vietata la trasmissione radiotelevisiva delle partite di calcio. Lo scopo del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva è di offrire alle federazioni calcistiche nazionali una possibilità limitata di programmare il calendario delle partite dei campionati nazionali di calcio in orari in cui non possano essere turbate dalla trasmissione contemporanea di avvenimenti calcistici, a scapito dell'affluenza agli stadi e della pratica dello sport da parte di giocatori non professionisti.

    (2) L'UEFA è un'associazione internazionale, con sede a Nyon in Svizzera, cui aderiscono 51 federazioni nazionali di calcio. Possono farne parte tutte le federazioni nazionali europee di calcio. Di norma, in ciascuno Stato membro del SEE opera una sola federazione nazionale, responsabile dell'organizzazione dello sport a livello nazionale; unica eccezione è il Regno Unito, ove per ragioni storiche vi sono associazioni separate per l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. Confederazione europea riconosciuta dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association), l'UEFA è l'organo di governo del gioco del calcio in Europa. Essa organizza anche incontri e tornei calcistici internazionali a livello europeo, quali i campionati europei UEFA di calcio, la UEFA Champions League e la Coppa UEFA.

    (3) Le prime disposizioni dell'UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva risalgono al 1988. Tali norme - notificate alla Commissione in data 19 maggio 1992(4) - hanno subito diverse modifiche nel corso degli anni e sono state oggetto di reclami presentati da varie emittenti(5). La Commissione ha cercato di pervenire a una composizione e si è sforzata di comporre la controversia in modo amichevole, ricercando una soluzione conforme al diritto comunitario in materia di concorrenza. Nel 1994 è stato designato un mediatore, che nel 1996 ha costatato l'impossibilità di pervenire ad una soluzione di compromesso.

    (4) In data 16 luglio 1998, la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti in cui rilevava che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva applicabile a tale epoca contravveniva al disposto dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e non poteva formare oggetto di un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

    (5) Con la sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 15 ottobre 1998, l'UEFA ha presentato una proposta di nuovo regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva. In data 2 luglio 1999, l'UEFA ha adottato un nuovo regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva basato sulla suddetta proposta, sostituendo i principi contestati nella comunicazione degli addebiti, e lo ha notificato alla Commissione in data 19 luglio 1999. In tale occasione l'UEFA ha anche ritirato la notifica originaria del 1992.

    (6) Dopo aver esaminato il nuovo regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva dell'UEFA, del 2 luglio 1999, la Commissione ha ritenuto che fossero necessarie ulteriori modifiche e, con lettera del 14 febbraio 2000, ha insistito affinché l'UEFA riducesse ulteriormente la portata delle restrizioni imposte dalle federazioni nazionali alla trasmissione televisiva delle partite di calcio. In particolare, sono state manifestate perplessità in ordine all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del succitato regolamento, che sancisce l'obbligo per le federazioni nazionali di comprovare la reale coincidenza dell'orario in cui è vietata la trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, con il calendario dei campionati nazionali principali. Le perplessità erano dovute al fatto che il regolamento suddetto non definiva con precisione il calendario dei campionati nazionali principali. Ciò rendeva molto difficile verificare se le federazioni nazionali rispettavano realmente l'obbligo di vietare la trasmissione radiotelevisiva unicamente nelle ore corrispondenti al calendario dei campionati nazionali principali.

    (7) La Commissione ha pertanto richiesto all'UEFA di definire chiaramente la nozione di calendario dei campionati nazionali principali e di introdurre una disposizione chiara e univoca, in base alla quale le ore in cui vige il divieto di trasmissione coincidano con detto calendario. La Commissione ha sottolineato il fatto che le gare del campionato nazionale principale si disputano tradizionalmente in un unico giorno del fine settimana, il sabato o la domenica, e la partita di calcio ha una durata di due tempi di 45 minuti, con un intervallo di 15 minuti, per un totale di quasi due ore. Essa ha pertanto accettato soltanto che le federazioni nazionali siano autorizzate a vietare la trasmissione televisiva il sabato o la domenica e soltanto per due ore e mezzo, in modo da concedere agli spettatori abbastanza tempo per gli spostamenti e consentire loro di assistere alla partita allo stadio senza la preoccupazione di perdere partite di calcio in televisione. La Commissione ha richiesto queste modifiche perché l'esistenza di una chiara norma in merito al calendario dei campionati nazionali principali e alla parallela rigorosa applicazione dell'obbligo, che incombe alle federazioni nazionali, di comprovare che l'orario designato coincide realmente con il suddetto calendario elimina il problema dell'applicazione del divieto di trasmissione ad un numero eccessivo di ore. La Commissione ha inoltre constatato che lo stretto legame con il calendario dei campionati nazionali principali, che è fisso, implica che le federazioni nazionali riservino le stesse ore di anno in anno, fornendo condizioni stabili per la trasmissione televisiva delle partite di calcio.

    (8) L'UEFA ha accettato la richiesta della Commissione e l'ha informata con lettera del 5 aprile 2000 della modifica dell'articolo 3 del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva, conformemente alla richiesta della Commissione stessa. La lettera del 5 aprile 2000 ha inoltre funto da notificazione formale della modifica dell'articolo 3. Il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, è stato approvato dal comitato esecutivo dell'UEFA il 31 marzo 2000 ed è entrato in vigore il 1o agosto 2000.

    1.1. Le disposizioni UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva delle partite di calcio

    1.1.1. Statuto UEFA - testo del 2000

    (9) Le disposizioni sostanziali dell'UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva sono contenute nel relativo regolamento. Il comitato esecutivo dell'UEFA adotta il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dello statuto UEFA. Tale articolo delega al comitato esecutivo dell'UEFA l'adozione di regolamenti in materia di trasmissione radiotelevisiva per l'esercizio del diritto dell'UEFA e delle associazioni ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, di autorizzare la trasmissione radiotelevisiva delle partite: "1. L'UEFA e le associazioni aderenti esercitano in esclusiva il diritto di autorizzare la trasmissione in audio-video e /o in audio, nonché qualsiasi altro uso e divulgazione di immagini e colonna sonora, in diretta o registrate, in forma integrale o in stralci, di partite che ricadono sotto la loro competenza.

    2. Il comitato esecutivo emana il regolamento che disciplina l'esercizio di detti diritti."

    1.1.2. Il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva del 31 marzo 2000

    (10) Lo scopo del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva è assicurare che gli spettatori non siano dissuasi dall'andare ad assistere alle partite di calcio locali e/o dal partecipare a partite a livello dilettantistico e giovanile, a causa di trasmissioni(6) di incontri di calcio suscettibili di concorrere con dette partite(7). Poiché alcune delle federazioni nazionali non temono i possibili effetti negativi della diffusione radiotelevisiva delle partite, il regolamento in questione non le obbliga ad introdurre periodi di divieto all'interno dei rispettivi territori. Le federazioni nazionali sono tuttavia obbligate a rispettare le fasce orarie soggette a divieto di trasmissione delle altre federazioni quando vendono i propri diritti televisivi sulle partite di calcio per i territori delle federazioni che prevedono tale divieto(8).

    (11) In base all'articolo 3, paragrafo 1, ogni associazione aderente ha la facoltà di stabilire un periodo di due ore e mezza, il sabato o la domenica, in cui è fatto divieto, sul territorio di loro competenza, di diffondere qualsiasi trasmissione televisiva di incontri di calcio. Il divieto si applica solo alle trasmissioni intenzionali(9). In base all'articolo 3, paragrafo 3, queste due ore e mezza devono coincidere con l'orario previsto dal calendario dei campionati nazionali principali della federazione aderente. All'articolo 3, paragrafo 4, si precisa che per calendario dei campionati nazionali principali s'intende la fascia oraria in cui si svolge la maggioranza (cioè il 50 % o più) delle partite settimanali di calcio dei campionati delle due serie nazionali superiori. Dette gare possono essere disputate sia a livello dilettantistico, sia professionistico. La stagione principale inizia con la prima partita del campionato nazionale e finisce con l'ultima partita di campionato nazionale. Onde evitare qualsiasi tipo di dubbio, gli eventuali divieti emanati in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, si applicano solo durante la stagione calcistica notificata all'UEFA. Il fatto che le federazioni nazionali possano vietare la trasmissione radiotelevisiva solo nelle ore della stagione calcistica in cui si disputano realmente le partite di calcio sul territorio nazionale, implica che quando, ad esempio, in un determinato paese non si disputano gare d'inverno per motivi climatici, la federazione calcistica di detto paese non può vietare la diffusione televisiva degli incontri di calcio in tale periodo.

    (12) Qualora le associazioni aderenti decidano di far uso della possibilità di bloccare la trasmissione televisiva delle partite sul territorio di loro competenza, in base all'articolo 3, paragrafo 2, le federazioni nazionali devono adottare tale decisione prima dell'inizio della stagione calcistica nazionale. Tutte le modifiche delle fasce di oscuramento possono essere decise solo con effetto a partire dalla stagione calcistica successiva e almeno un mese prima dell'inizio della stessa. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi decisione delle federazioni calcistiche nazionali di vietare le trasmissioni in determinate fasce orarie deve essere comunicata per iscritto all'UEFA all'atto della decisione che rende pubbliche le informazioni rilevanti)(10). L'articolo 3, paragrafo 5, prevede che le federazioni nazionali trasmettano all'UEFA una copia dell'elenco delle partite nazionali in questione, sulla cui base si sono scelte le ore di oscuramento, specificando l'inizio e la fine della stagione nazionale. Qualora la federazione aderente non abbia comunicato entro i termini previsti all'UEFA la propria decisione in merito alle fasce orarie di oscuramento, non può essere applicata nessuna restrizione alle trasmissioni televisive di calcio sul territorio della federazione aderente durante la stagione in questione.

    (13) Le disposizioni relative alle fasce con divieto di trasmissione non si applicano ai programmi di carattere non sportivo, quali i notiziari, suscettibili d'includere stralci (registrati) di partite di calcio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6(11).

    (14) È inoltre prevista la possibilità che talune partite selezionate siano diffuse durante le fasce soggette a divieto(12). A tal fine, le associazioni aderenti sono tenute a comunicare all'UEFA, con un anticipo di almeno 45 giorni, le date e l'orario d'inizio delle partite trasmesse in via eccezionale durante tali fasce(13). Visto il carattere eccezionale delle partite oggetto di questa deroga, la sua applicazione concreta è molto limitata(14). Se un'associazione autorizza la trasmissione di una partita, comprese quelle rientranti nelle suddette categorie, non può opporsi alla trasmissione transfrontaliera di qualsiasi altra partita disputata sul territorio di un'altra federazione calcistica.

    (15) Le federazioni nazionali non possono discriminare il calcio estero. Il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva si applica allo stesso modo alla trasmissione di partite di campionati esteri o nazionali(15). Spetta alle federazioni calcistiche nazionali assicurare che tutte le parti si conformino rigorosamente alle disposizioni contenute nel regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva(16). L'organo di controllo e di disciplina dell'UEFA ha il potere d'irrogare sanzioni disciplinari o di emanare delle ingiunzioni, indirizzate alle federazioni aderenti che abbiano contravvenuto al suddetto regolamento. L'UEFA può inoltre infliggere sanzioni amministrative in base al regime di tassazione vigente, concordato con le federazioni aderenti(17).

    1.2. Osservazioni trasmesse dai terzi interessati

    (16) La Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17(18), che ha determinato la reazione di sette terzi interessati. L'essenziale delle osservazioni presentate dai ricorrenti e dai terzi interessati può essere riassunto nel modo seguente.

    (17) Pur ammettendo(19) che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva del 31 marzo 2000 rappresenta un miglioramento rispetto alle versioni precedenti, i terzi continuano a ritenere che esso limiti la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo SEE e che l'UEFA non abbia fornito elementi di prova atti a giustificare un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, ossia che essa non abbia dimostrato che la trasmissione televisiva degli incontri di calcio incide negativamente sull'affluenza agli stadi e sulla pratica dello sport da parte di giocatori non professionisti. Si sostiene che il regolamento in questione non dovrebbe applicarsi ai canali televisivi a pagamento dato il numero limitato di abbonati e, di conseguenza, gli effetti limitati della pay-tv.

    (18) Si sostiene inoltre che il regolamento in oggetto rende più rischiosa l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta in quanto le associazioni nazionali devono decidere sulle fasce orarie soggette al divieto di trasmissione soltanto un mese prima dell'inizio della stagione calcistica. Il problema è ritenuto particolarmente rilevante in quanto le emittenti devono sottoscrivere contratti per il futuro senza alcuna garanzia che le associazioni calcistiche non spostino le partite più importanti e le relative fasce di "oscuramento" da un periodo all'altro.

    (19) Le emittenti britanniche sostengono di dover affrontare problemi particolari in quanto nel Regno Unito esistono quattro associazioni nazionali che non sono obbligate a coordinare le proprie ore di divieto di trasmissione e possono bloccare fasce orarie diverse rendendo molto difficile la diffusione di partite di calcio nel Regno Unito. È stata inoltre espressa la preoccupazione che le emittenti britanniche non siano in grado di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 4, che rappresenta una limitazione del divieto di trasmissione di cui all'articolo 3, in quanto prevede un'eccezione relativamente alle "partite di importanza nazionale". Le emittenti britanniche sostengono che, poiché ciascuna delle quattro zone del Regno Unito ha interessi particolari, anche se un'associazione nazionale può concedere il permesso di trasmettere una partita in una fascia oraria soggetta a divieto, questo non si applica alle altre associazioni nazionali, rendendo così impossibile la diffusione nelle altre zone.

    (20) Alcune emittenti sostengono che, grazie allo sviluppo tecnologico, potranno presto trasmettere in tutta Europa. Nel peggiore dei casi, le emittenti dovranno rispettare fasce locali di divieto diverse in territori facenti capo a giurisdizioni diverse, il che renderà difficoltose le trasmissioni transfrontaliere. Anche i nuovi servizi forniti via Internet, tv a richiesta, pay-per-view ed altri servizi multimediali saranno ostacolati dal regolamento in questione. Al contrario di quanto avviene con la televisione tradizionale, la trasmissione di partite di calcio via Internet potrebbe essere ricevuta, a richiesta, a qualsiasi ora e non soltanto durante le ore di programmazione. Le emittenti affermano che la ricezione di trasmissioni via Internet è illimitata dal punto di vista geografico e che, di conseguenza, per rispettare il regolamento in questione il provider di servizi Internet dovrebbe rispettare le varie fasce di oscuramento di tutti i membri dell'associazione, bloccando la trasmissione nei periodi "oscurati" di ciascuna associazione e sbloccandola nei periodi in cui la trasmissione è ammessa. Una tale procedura non è economicamente accettabile per i provider, è dannosa per lo sviluppo tecnologico dei servizi multimediali in Europa e limiterebbe notevolmente lo sviluppo della trasmissione di avvenimenti sportivi mediante i nuovi servizi, come Internet.

    2. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO

    2.1. Il mercato rilevante del prodotto

    2.1.1. Argomentazione dell'UEFA

    (21) Nella notifica presentata, l'UEFA non aveva fornito una chiara definizione del mercato rilevante del prodotto, limitandosi ad affermare che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva aveva "un'incidenza sul calcio e sulla trasmissione radiotelevisiva".

    2.1.2. Mercati potenzialmente interessati

    (22) La Commissione ritiene che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva dell'UEFA potrebbe potenzialmente interessare i seguenti mercati:

    - il/i mercato/i a monte per l'acquisizione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva in chiaro e a pagamento,

    - i mercati a valle (sui quali le emittenti competono per aggiudicarsi spettatori) degli introiti pubblicitari che dipendono dall'audience e dagli abbonamenti alla pay-TV.

    (23) La Commissione ritiene inoltre che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva dell'UEFA potrebbe potenzialmente interessare i diritti di trasmissione via Internet e i servizi di fornitura al dettaglio di contenuti Internet. Allo stato attuale, comunque, lo streaming di video su Internet non rappresenta una reale alternativa o integrazione alla diffusione televisiva delle partite di calcio. La tecnologia per la trasmissione di stream video attraverso Internet per i consumatori non è ancora abbastanza sviluppata e il relativo valore economico è ancora abbastanza limitato. La Commissione non è a conoscenza di alcun tipo di servizio che fornisca streaming in diretta con copertura completa delle partite di calcio o che intenda fornirlo nel prossimo futuro. Non vi sono dunque, a questo stadio, servizi per i quali il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva potrebbe provocare una restrizione apprezzabile della concorrenza. Benché tale situazione possa cambiare in futuro, se sarà ampiamente disponibile la necessaria capacità di trasmissione, non è necessario attualmente, ai fini della presente decisione, valutare in modo più approfondito la questione dei diritti Internet relativamente al calcio, né quella dei servizi di fornitura al dettaglio di contenuti Internet o della relativa pubblicità.

    2.1.3. Il mercato a monte dell'acquisizione di diritti televisivi relativi agli avvenimenti calcistici

    (24) Le preferenze degli spettatori sono decisive per tutte le categorie di emittenti nella loro politica di acquisto dei programmi e determinano dunque il valore dei programmi per le emittenti(20). Anzitutto, la Commissione rileva che tutte le emittenti sono consumatori reali o potenziali di diritti per la diffusione di eventi calcistici e che il calcio ha la medesima importanza per tutte indipendentemente dal mercato(21). Le emittenti pubbliche acquistano i programmi al fine di ottenere un ampio ascolto, in conformità ai loro obblighi di servizio pubblico. Le emittenti che trasmettono in chiaro via etere, finanziate interamente o in parte mediante proventi pubblicitari, acquistano programmi al fine di attrarre numerosi telespettatori e vendono agli inserzionisti pubblicitari la possibilità di raggiungere tale pubblico. I gestori di canali televisivi a pagamento acquistano programmi per indurre il pubblico ad abbonarsi ai loro servizi.

    (25) Tutte le emittenti competono per aggiudicarsi i diritti di trasmissione di avvenimenti calcistici, ma sempre più spesso le pay-TV acquistano i diritti di trasmissione integrale, in diretta, mentre le emittenti televisive in chiaro acquisiscono i diritti di trasmissione in differita o di estratti delle partite di calcio. Il motivo di questa tendenza è il fatto che le pay-TV possono generalmente permettersi di pagare di più per i diritti di trasmissione rispetto alle emittenti non a pagamento che hanno maggiori restrizioni di bilancio. Anche se la Commissione ha definito quello delle pay-TV come un mercato separato in decisioni precedenti(22), non è necessario, ai fini del presente caso, analizzare separatamente i mercati delle televisioni a pagamento e non a pagamento per valutare gli effetti del regolamento in causa sul mercato della radiodiffusione, dato che tutti i tipi di trasmissione di partite di calcio rientrano nell'ambito di detto regolamento.

    (26) L'ambito del mercato dei diritti di trasmissione può essere delimitato in base al numero di programmi che possono raggiungere un obiettivo desiderato. La sostituibilità può dunque essere verificata analizzando in che misura altri programmi raggiungono detto scopo. Se un particolare tipo di programmi può regolarmente ottenere un elevato indice d'ascolto televisivo, richiamare categorie specifiche di telespettatori o conferire un'immagine all'emittente, non ottenibili con altri programmi, si può ritenere che detti programmi costituiscano un distinto mercato rilevante del prodotto, poiché non vi sono programmi che possano esercitare una pressione concorrenziale tale da condizionare il potere del titolare dei relativi diritti di stabilire il loro prezzo.

    (27) La Commissione non ha finora definito i diritti televisivi relativi a manifestazioni calcistiche come un mercato rilevante del prodotto a sé stante. Recentemente, nell'ambito del caso TPS, la Commissione ha constatato che il cinema e gli eventi sportivi sono universalmente considerati i due prodotti faro della televisione a pagamento, suggerendo che potrebbe esistere un mercato separato per i diritti di diffusione di eventi sportivi(23). Nel caso Eurovisione(24), la Commissione ha constatato che è possibile che vi siano mercati separati per l'acquisizione di alcuni dei principali avvenimenti sportivi che non si svolgono regolarmente durante l'anno ma solo saltuariamente, la maggior parte dei quali è di carattere internazionale, come i Campionati mondiali di calcio. La Commissione ha constatato che i programmi sportivi hanno caratteristiche particolari. Possono realizzare elevati indici d'ascolto televisivo e raggiungono un pubblico chiaramente identificabile a cui mirano determinati inserzionisti. La Commissione ha tuttavia concluso che non è necessario, ai fini del presente caso, definire con esattezza i mercati rilevanti del prodotto.

    (28) Le indagini della Commissione nel caso di specie hanno fornito le prove della possibile esistenza di un mercato separato dei diritti televisivi relativi agli avvenimenti calcistici. La Commissione ha inoltre individuato alcuni elementi che indicano l'esistenza di un mercato separato dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici che non si svolgono regolarmente ogni anno, come i Campionati mondiali di calcio, e che non sono sostituibili con i diritti di trasmissione degli avvenimenti calcistici regolari. La Commissione ritiene comunque che le restrizioni alla concorrenza determinate dalle disposizioni dell'UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva non sarebbero apprezzabili neppure nel caso di una definizione del mercato limitata alla diffusione degli incontri di calcio disputati regolarmente durante tutto l'anno e che, in pratica, interesserebbe solo le partite nazionali di 1a e 2a divisione e di coppa nonché la Champions League e la Coppa UEFA.

    (29) Anche se le indagini della Commissione hanno individuato una serie di elementi che indicano l'esistenza di tale mercato e che sono descritti più dettagliatamente in appresso, non è necessario, ai fini del presente caso, definire esattamente i mercati rilevanti del prodotto.

    2.1.3.1. Immagine dell'emittente

    (30) Il calcio è importante per le emittenti per la sua capacità di fungere da elemento qualificante dell'immagine del canale. Il calcio ha un profilo molto elevato e di spicco tra i telespettatori ambiti dalle emittenti e generalmente garantisce indici d'ascolto televisivo elevati. Il calcio offre avvenimenti che si svolgono regolarmente durante la maggior parte dell'anno(25) ed è in grado di attirare gli spettatori non solo per un'unica partita, ma anche per tutto il torneo. I tornei di calcio garantiscono pertanto l'ascolto televisivo del pubblico per lunghi periodi, inducendo gli spettatori a programmare la visione di un particolare canale e ad associarlo con il calcio. Ciò contribuisce a sviluppare l'immagine specifica di un canale.

    (31) Lo sviluppo di un'immagine assume un'importanza sempre maggiore nel settore televisivo, a fronte del rapido aumento del numero di canali tra cui gli spettatori possono scegliere e la generale omogeneità dei prodotti offerti(26). Disponendo gli spettatori di una più ampia scelta, è sempre più difficile per i canali televisivi attrarre e mantenere un pubblico fedele. L'associazione ad un'immagine particolare incoraggia gli spettatori a pianificare i programmi abitualmente visti e ad organizzarsi in modo da vedere un determinato canale. Il pubblico può essere indotto a restare fedele mediante l'offerta di un prodotto "differenziato", quale la trasmissione di programmi ad elevata "visibilità", e mediante la chiara associazione dell'emittente a tali programmi. Se un canale trasmette solitamente determinati programmi, quali ad esempio la Champions League, gli spettatori prenderanno l'abitudine di consultare in prima istanza quel canale per decidere quali programmi vedere. Lo sviluppo di questa fedeltà all'immagine di un canale presenta il vantaggio d'incoraggiare gli spettatori a utilizzare l'emittente come "punto di riferimento" per la scelta dei programmi da vedere. Questo si riflette positivamente sugli altri programmi trasmessi dall'emittente stessa.

    (32) La possibilità di creare un pubblico fedele ad un determinato canale è importante per tutte le categorie di emittenti ed in particolari per quelle che si finanziano con la pubblicità, le quali devono poter "presentare" agli inserzionisti un pubblico per tutte le loro trasmissioni, altrimenti non potrebbero vendere il loro spazio pubblicitario. Il calcio è particolarmente interessante per le emittenti, sotto questo profilo, poiché ha un ampio seguito con indici d'ascolto televisivo costantemente elevati. Gli spettatori desiderosi di assistere ad una particolare partita spesso cambiano canale molto prima del suo inizio e "restano collegati" anche dopo la fine della partita, per vedere se la trasmissione successiva è interessante. C'è chi afferma che questo si rifletta in alcuni casi sulle tariffe pubblicitarie, che sono elevate non solo per gli spazi pubblicitari disponibili immediatamente prima e dopo la partita, ma anche per i programmi trasmessi prima e dopo la gara.

    (33) L'indagine condotta dalla Commissione ha confermato che lo sviluppo di un'immagine svolge un ruolo importante per la decisione delle emittenti di acquistare diritti per il calcio(27). Le emittenti ritengono infatti che la trasmissione del calcio permetta loro di creare un'immagine, senza la quale non potrebbero svilupparsi. La disponibilità di programmi alternativi non incide sul loro interesse o sulla loro domanda di acquisizione di diritti televisivi relativi a manifestazioni calcistiche(28). Lo studio di Richard Russell Associates designa lo sport come un elemento trainante dell'attività decennale di BSkyB(29).

    (34) Una caratteristica del calcio particolarmente apprezzata al fine della creazione dell'immagine è la sua regolarità. A differenza di molti altri sport, il calcio è caratterizzato da numerosi campionati, disputati regolarmente durante la maggior parte dell'anno. Il calcio, diversamente dagli altri sport, permette alle emittenti di registrare indici d'ascolto elevati, su base regolare, solida e continua(30). Sebbene anche altri sport organizzino dei tornei e campionati, di solito non sono così numerosi e regolari e benché tali sport riescano a realizzare elevati indici d'ascolto televisivo, non hanno la stessa continuità e frequenza degli indici d'ascolto del calcio. Questo è un fattore importante ai fini dell'immagine del canale televisivo, visto che l'immagine si conquista solo nell'arco di un lungo periodo(31).

    (35) La conquista di un'immagine costituisce una motivazione così forte, che alle emittenti in taluni casi non importa perdere denaro per singoli programmi se questi sono di qualità tale da polarizzare su di loro tutti gli spettatori. Per alcune emittenti il calcio rappresenta una sorta di voce passiva principale(32).

    (36) Questi aspetti dei diritti di diffusione relativi al calcio fanno si che le emittenti siano disposte a pagare per tali diritti prezzi superiori a quelli pagati per tutti gli altri avvenimenti sportivi, compresi quelli a carattere decisamente eccezionale come i giochi olimpici e la Formula uno(33). Dalla tabella riportata all'allegato I si rileva che nel periodo compreso tra il 1992 e il 1996, 14 dei 21 contratti più costosi stipulati in Europa per diritti sportivi riguardavano il calcio. ONDigital afferma che "I diritti relativi al calcio sono i diritti sportivi più costosi in assoluto ..."(34). Negli ultimi tempi la spesa complessiva per i programmi sportivi ha registrato un notevole incremento. Il calcio ha assorbito la quota più elevata della voce di spesa complessiva per gli sport registrata dai canali televisivi. In media in Europa tale quota è stata pari al 44,6 %(35). L'elevata percentuale della voce destinata all'acquisto di diritti relativi al calcio rispecchia l'importanza che le emittenti annettono al calcio rispetto agli altri sport di cui acquistano diritti televisivi.

    2.1.3.2. Pubblico particolare

    (37) Le emittenti desiderano attrarre spettatori e si sforzano dunque di avere un palinsesto equilibrato, con una serie di programmi diversi, onde ottenere il più vasto pubblico possibile. Soddisfare un vasto pubblico di telespettatori fa parte dell'obbligo di servizio pubblico che incombe alle emittenti pubbliche. Le emittenti che gestiscono canali a pagamento aspirano a soddisfare il gusto del massimo numero di persone, al fine di vendere abbonamenti. Per le emittenti commerciali, la motivazione è rappresentata dalla vendita di "pacchetti" di spazi pubblicitari, ripartiti tra i vari programmi, anziché spazi pubblicitari individuali da trasmettere nel corso di programmi precisi(36). I produttori che vogliono pubblicizzare i loro prodotti durante la Premier League, ad esempio, acquistano così anche spazi pubblicitari durante altri tipi di programmi. Questo corrisponde alla strategia ottimale dell'inserzionista intenzionato a raggiungere il più ampio spettro di consumatori potenziali, obiettivo conseguito mediante messaggi pubblicitari sparsi in una varietà oculatamente selezionata di programmi, ciascuno dei quali sarà seguito da un gruppo diverso di potenziali consumatori(37). Il fatto che il calcio sia uno sport con gare regolari e frequenti, capace di ottenere elevati indici d'ascolto televisivo accentua il valore dei programmi di calcio quale elemento di pacchetti pubblicitari, poiché consente all'inserzionista di rivolgersi frequentemente all'acquirente potenziale rispondente ad un preciso profilo.

    (38) Gli inserzionisti, allorché selezionano il loro "pacchetto", non scelgono a caso i programmi in cui proiettare i propri messaggi pubblicitari. Il profilo o il tipo di pubblico su cui il programma esercita un richiamo è d'importanza cruciale per l'inserzionista. Esso rispecchia la funzione essenziale della pubblicità: le imprese fanno pubblicità per attirare nuovi clienti o per mantenere quelli che già hanno. Affinché un messaggio pubblicitario svolga la sua funzione deve essere visto da un pubblico che sia perlomeno potenzialmente interessato al prodotto(38).

    (39) Non tutte le categorie di spettatori sono di uguale interesse per le emittenti (e gli inserzionisti). Alcuni guardano di più la televisione di altri e il potere e il comportamento d'acquisto delle persone varia. Tra i target più ambiti vi sono gli spettatori di sesso maschile con un potere d'acquisto superiore alla media e di età compresa tra i 16 e 35 anni, poiché si ritiene che abbiano un comportamento d'acquisto meno costante dei consumatori di età superiore. È perciò più probabile che essi sperimentino nuovi prodotti e servizi. Il problema delle emittenti e degli inserzionisti è che questo gruppo ha un'elevata percentuale di "telespettatori non assidui(39), cioè di persone che solitamente non guardano molto la televisione(40). Per gli inserzionisti è quindi molto più difficile far pervenire il loro messaggio a questo gruppo attraverso la pubblicità televisiva di quanto non sia raggiungere altre fasce della popolazione, quale ad esempio la popolazione femminile di età superiore ai 55 anni, che mediamente guarda molto di più la televisione. L'interesse per il gruppo che si vuole raggiungere e la sua difficile afferrabilità inducono le emittenti ad annettere particolare importanza ai programmi guardati da questo gruppo e quindi le emittenti televisive tengono ad avere programmi capaci di richiamare" precisamente questo pubblico.

    (40) Dall'indagine condotta dalla Commissione è emerso che il calcio è il genere di programma apparentemente più efficace per raggiungere questa particolare fascia demografica. Due terzi degli spettatori del calcio sono di sesso maschile e della fascia d'età desiderata(41). Di conseguenza, le emittenti possono applicare tariffe pubblicitarie più elevate per i messaggi pubblicitari trasmessi in relazione al calcio che non per gli altri programmi, e il prezzo degli spazi pubblicitari durante le trasmissioni di calcio è superiore a quello richiesto in relazione ad altri sport. Ad esempio, la Premier League e la Champions League permettono alle emittenti britanniche di applicare sovrapprezzi compresi tra il 10-50 % a seconda della squadra e della fase del torneo(42).

    (41) Il richiamo esercitato dai programmi, e di conseguenza l'intensità della concorrenza per ottenere i diritti di trasmissione, varia in funzione del genere di sport e dal genere di manifestazione. Gli sport di massa, quali il calcio, di solito attraggono un ampio pubblico. Gli sport minori, invece, ottengono indici d'ascolto molto modesti. Le manifestazioni internazionali esercitano generalmente in un paese un richiamo maggiore rispetto a quelle nazionali, a condizione che vi partecipi la squadra nazionale o un campione nazionale, mentre gli avvenimenti internazionali in cui è assente la squadra nazionale o a cui non partecipa alcun campione nazionale suscitano spesso minore interesse(43). Nella maggioranza degli Stati membri, il calcio registra costantemente gli indici d'ascolto televisivo più elevati. Nel 1997, 21 delle 25 trasmissioni sportive più seguite in Europa hanno riguardato il calcio. La popolarità del calcio è inoltre rispecchiata dal numero di ore dedicate alla sua trasmissione. Tra il 1996-1997, le ore di trasmissione dedicate al calcio sono state 13939. Il secondo sport più trasmesso è stato il tennis, che con 5115 ore ha registrato meno della metà di tale valore(44). Questi dati hanno indotto gli autori di Kagan Euro TV Sports ad osservare che "dall'analisi delle ore di trasmissione televisiva dedicate agli sport emerge il primato del calcio quale sport più importante per la cronaca televisiva"(45). Tale punto di vista è inoltre espresso nelle risposte alle lettere inviate ai sensi dell'articolo 11: ONDigital afferma ad esempio che "Nel Regno Unito le trasmissioni di calcio relative al massimo campionato (Premier League) registrano costantemente diversi milioni di spettatori, battendo qualsiasi altro programma sportivo in calendario durante la stagione"(46).

    2.1.3.3. Conclusione in merito al mercato a monte

    (42) In conclusione, in base alle indagini della Commissione, vi sono alte probabilità che esista un mercato separato per l'acquisizione dei diritti televisivi relativi agli incontri di calcio disputati regolarmente durante tutto l'anno che, in pratica, riguarderebbe solo le partite nazionali di 1a e 2a divisione e di coppa nonché la Champions League e la Coppa UEFA. Una segmentazione del mercato potrebbe essere effettuata in relazione agli avvenimenti calcistici che non hanno luogo regolarmente durante tutto l'anno, quali i Campionati mondiali di calcio(47) dato che essi non costituiscono una fonte di programmazione altrettanto regolare per le emittenti. Tuttavia, come già precisato, poiché il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva non limita in misura apprezzabile la concorrenza neppure sul mercato per l'acquisizione dei diritti di trasmissione degli incontri calcistici disputati regolarmente durante tutto l'anno, non è necessario, ai fini del presente caso, definire esattamente i mercati rilevanti del prodotto.

    2.1.4. I mercati a valle sui quali le emittenti competono per gli introiti pubblicitari dipendenti dall'audience e per gli abbonamenti alla pay-TV

    (43) Come già illustrato, l'acquisizione dei diritti radiotelevisivi relativi agli avvenimenti calcistici ha notevoli effetti per i mercati televisivi a valle, sui quali sono trasmessi tali avvenimenti, in quanto costituisce una parte integrante della concorrenza tra le emittenti per ottenere abbonamenti e/o inserzionisti pubblicitari. Il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva non limita la capacità delle emittenti di competere per ottenere abbonamenti o inserzionisti pubblicitari. Non è dunque necessario stabilire se esistano mercati distinti, limitati alla trasmissione televisiva di incontri calcistici sui mercati a valle, poiché il regolamento in causa non suscita preoccupazioni a livello di concorrenza neppure su un mercato definito in modo più limitato.

    2.2. Il mercato geografico rilevante

    (44) Il regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva rispecchia il fatto che il mercato dei diritti televisivi relativi agli avvenimenti calcistici è nazionale, in quanto tali diritti sono generalmente venduti su base nazionale, anche in caso di avvenimenti sportivi paneuropei quali la Champions League.

    (45) Anche i mercati televisivi a valle possono essere considerati di portata nazionale o regionale, in particolare per motivi culturali e linguistici(48).

    2.3. Articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

    (46) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE vietano, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di federazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, ivi comprese le parti dell'accordo SEE, e che abbiano per oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e del territorio cui si applica l'accordo SEE.

    2.3.1. Accordi tra imprese o decisioni di associazioni di imprese

    (47) La Corte di giustizia ha stabilito che, visti gli obiettivi della Comunità, gli sport sono assoggettati al diritto comunitario nella misura in cui costituiscono un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 del trattato(49). Le squadre di calcio professionistico svolgono un'attività economica(50) e sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le singole federazioni calcistiche nazionali sono pertanto delle associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Sono inoltre delle imprese in quanto svolgono direttamente attività economiche(51). L'UEFA è pertanto un'associazione cui fanno capo associazioni di imprese e costituisce essa stessa un'impresa nella misura in cui svolge attività economiche, quali la vendita di diritti commerciali relativi ai tornei UEFA. L'UEFA, le federazioni nazionali e le società calcistiche aderenti sono pertanto delle imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, benché alcune di queste siano degli enti senza scopo di lucro, e a prescindere dalle eventuali attività culturali o sociali da esse svolte.

    (48) Il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva costituisce parte integrante dello statuto UEFA. La sua adozione da parte degli organi competenti dell'UEFA rappresenta una decisione di un'associazione cui fanno capo associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE(52).

    2.3.2. Il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva non limita in misura apprezzabile la concorrenza

    (49) Secondo l'UEFA, il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva offre alle federazioni calcistiche nazionali una limitata possibilità di programmare il calendario degli incontri nazionali, fissandoli ad orari che non coincidono con la trasmissione del calcio in televisione. L'UEFA sostiene che, benché talvolta ciò possa creare situazioni che impediscono alle emittenti di trasmettere il calcio quando lo desiderano, il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva non provoca una restrizione apprezzabile della concorrenza, poiché il periodo in cui la trasmissione televisiva del calcio può essere limitata è estremamente circoscritto, in termini sia di portata, sia di tempo.

    (50) A priori, la Commissione nota che non si può ritenere che il suddetto regolamento abbia scopi anticoncorrenziali ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Il suo fine non è restringere in senso commerciale le possibilità delle emittenti di acquisire i diritti di trasmissione degli avvenimenti calcistici o di competere per ottenere abbonamenti o inserzionisti pubblicitari, ma piuttosto di promuovere lo sviluppo del calcio e la varietà della concorrenza.

    (51) È tuttavia possibile che il regolamento possa potenzialmente determinare, in talune circostanze, situazioni nelle quali le emittenti non possono trasmettere eventi calcistici in diretta quando lo desiderano. Questo è dovuto al fatto che le federazioni nazionali sono tenute a garantire, quando i diritti di trasmissione sul proprio territorio sono venduti in territori che prevedono un divieto di trasmissione in determinate fasce orarie, che dette fasce siano rispettate e che gli incontri in questione non vengano effettivamente trasmessi in tali periodi. Non si può però considerare questa conseguenza del regolamento in causa quale una restrizione apprezzabile della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE.

    (52) La Commissione, tenendo conto delle caratteristiche del regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva, è pervenuta alla seguente conclusione:

    a) il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva permette alle associazioni nazionali calcistiche di vietare la trasmissione intenzionale di calcio all'interno del proprio territorio per non più di due ore e mezza il sabato o la domenica;

    b) le ore soggette a divieto di diffusione devono corrispondere rigorosamente al calendario dei campionati nazionali principali definito dal regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva, ossia la fascia oraria in cui si svolge la maggioranza (cioè il 50 % o più) delle partite settimanali di calcio dei campionati delle due serie nazionali superiori;

    c) questa disposizione impedisce decisioni arbitrarie per quanto riguarda la determinazione delle ore di oscuramento, l'eccesso di fasce con divieto di trasmissione o l'oscuramento in date nelle quali non è disputata alcuna partita, ad esempio durante i periodi di vacanza;

    d) se il calendario dei campionati nazionali principali è distribuito in un arco temporale troppo ampio, cosicché il 50 % o più delle partite settimanali di calcio dei campionati delle due serie nazionali superiori non sono disputate di sabato o di domenica, le federazioni calcistiche nazionali non possono stabilire alcuna fascia di divieto di trasmissione;

    e) lo stretto legame con il calendario dei campionati nazionali principali fa sì che la fascia oraria soggetta a divieto resti per lo più invariata nel corso degli anni. Inoltre, una volta fissate le fasce soggette a divieto, le federazioni calcistiche nazionali non hanno alcun altro mezzo d'influenzare l'applicazione di qualsiasi regime di autorizzazione. In questo modo le associazioni nazionali e le emittenti possono programmare con molto anticipo gli eventi calcistici in modo che abbiano luogo in orari non in conflitto con le partite trasmesse in televisione, il che è importante per la riprogrammazione delle partite di calcio da trasmettere in televisione. Si tratta di un sistema previsto per rispondere alle preoccupazioni delle emittenti sul rischio che le associazioni calcistiche spostino da un periodo all'altro i campionati principali e i relativi periodi di oscuramento. Questo rischio viene percepito in quanto si richiede spesso alle emittenti di sottoscrivere contratti per diritti di trasmissione relativamente ad anni futuri;

    f) se le associazioni calcistiche nazionali consentono la trasmissione di eventi calcistici nelle ore di oscuramento all'interno dei propri territori, non possono opporsi alla diffusione di qualsiasi altro avvenimento calcistico;

    g) le disposizioni relative alle fasce di oscuramento radiotelevisivo non si applicano ai programmi di carattere non sportivo, suscettibili d'includere stralci registrati di partite di calcio.

    (53) Nell'analizzare il mercato, la Commissione ha preso nota del fatto che nella stagione 2000/01 solo 10 associazioni nazionali su 21 hanno applicato il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva bloccando determinate fasce orarie (6 il sabato e 4 la domenica), come rilevabile dalla tabella di cui all'allegato II. Anche se tre associazioni nazionali su quattro nel Regno Unito(53) hanno introdotto periodi di divieto di trasmissione, lo hanno fatto in maniera coordinata, come già avvenuto in passato. La preoccupazione espressa delle emittenti britanniche sul fatto che nel Regno Unito esistono quattro associazioni calcistiche nazionali, che non sono obbligate dal regolamento in questione a coordinare le proprie fasce di divieto - con la possibile conseguenza che ciascuna associazione blocchi fasce orarie diverse, rendendo più difficoltosa la trasmissione televisiva del calcio nel paese (anche se ancora tecnicamente possibile) perché l'emittente dovrebbe sostituire il calcio con un altro programma - è dunque solo teorica e priva di fondamento a livello pratico.

    (54) Un'altra preoccupazione espressa dalle emittenti britanniche è il fatto che esse non sarebbero in grado di beneficiare dell'eventuale applicazione, da parte di un'unica associazione nazionale britannica, delle disposizioni dell'articolo 4, che mitiga il divieto di trasmissione di cui all'articolo 3, in quanto prevede un'eccezione relativamente alle "partite di importanza nazionale"(54). Tali emittenti sostengono che ciascuna delle quattro associazioni nazionali esistenti nel Regno Unito ha interessi propri e che anche se un'associazione nazionale concede un'eccezione al divieto di trasmissione di una partita, tale permesso non si applica alle altre associazioni nazionali, rendendo impossibile la diffusione nelle relative zone. La Commissione nota che l'articolo presenta dei vantaggi per le emittenti in quanto permette un'eccezione ai periodi di divieto di trasmissione e riduce le fasce orarie assoggettabili a divieto per quanto riguarda determinati incontri, anche se poco frequenti. L'articolo in questione prevede che una partita possa essere trasmessa in una fascia oraria durante la quale vi sarebbe di regola un divieto totale di radiotrasmissione di incontri calcistici. Un'altra conseguenza di questa deroga è il fatto che una federazione aderente che la applichi deve accettare la trasmissione di qualsiasi altra partita sul proprio territorio nel medesimo orario. L'articolo 4 presenta dunque dei vantaggi rispetto alla norma generale riducendo le limitazioni di cui all'articolo 3. Nessuna associazione calcistica nazionale appartenente all'UEFA, inoltre, applica questa disposizione nella stagione 2000/01. Nella stagione 1999/2000 il numero delle ore soggette a divieto di trasmissione è stato notevolmente superiore e la disposizione è stata applicata solo a nove incontri. L'associazione calcistica inglese e quella scozzese hanno applicato la disposizione tre volte e in un caso alla medesima fascia oraria. Si ritiene pertanto che la disposizione che prevede la possibilità di una deroga al divieto di trasmissione abbia una scarsa importanza pratica.

    (55) Le emittenti sostengono inoltre che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva pone dei problemi per quanto riguarda le trasmissioni transfrontaliere. Esse affermano che, grazie allo sviluppo tecnologico, le emittenti potranno presto trasmettere in tutta Europa. Le emittenti dovranno dunque rispettare fasce locali di oscuramento diverse, facenti capo a giurisdizioni diverse, il che renderebbe maggiormente difficoltose le trasmissioni transfrontaliere. Anche se è corretto affermare che le emittenti devono rispettare le fasce soggette a divieto di trasmissione nei territori nei quali diffondono intenzionalmente i propri programmi, si ritiene attualmente che, a questo stadio, tale circostanza non renda di portata apprezzabile le eventuali restrizioni causate dal regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva. La Commissione non è a conoscenza di alcun caso in cui il regolamento in questione abbia causato problemi. Agli scopi del regolamento in oggetto, per "trasmissione intenzionale" si intende la situazione in cui un'emittente trasmette nella lingua locale. Nella misura in cui le emittenti paneuropee diffondono trasmissioni criptate, vi è la possibilità di escludere i paesi in cui esistono le fasce di divieto. In caso di trasmissione in chiaro, i canali paneuropei come Eurosport hanno la possibilità di non trasmettere partite di calcio con commento in una determinata lingua per evitare l'applicazione del regolamento. La possibilità di distinguere tra i vari paesi è confermata dall'esempio di Eurosport che già realizza una programmazione "su misura" per pubblici regionali o locali. Inoltre Eurosport - che è il solo canale sportivo paneuropeo disponibile in tutti gli Stati membri dell'UE e del SEE - in generale non utilizza, per quanto riguarda i campionati nazionali europei, diritti di trasmissione in diretta, ma trasmette tali incontri in differita. Dato che il regolamento in causa si applica solo alle trasmissioni intenzionali secondo la definizione di cui sopra e poiché la maggior parte delle emittenti trasmette intenzionalmente solamente nel territorio di una sola associazione calcistica nazionale, il problema non sembra essere significativo o apprezzabile a questo stadio. Se i fatti dovessero cambiare in futuro, la Commissione potrebbe dover riesaminare la situazione.

    (56) Le emittenti esprimono infine preoccupazione riguardo agli eletti del regolamento in questione sui nuovi servizi forniti via Internet. Al contrario di quanto avviene con la televisione tradizionale, la trasmissione di partite di calcio via Internet può essere ricevuta su richiesta a qualsiasi ora del giorno e, soprattutto, la ricezione di trasmissioni via Internet è illimitata dal punto di vista geografico. Di conseguenza, onde rispettare il regolamento in questione, il provider di servizi Internet dovrebbe rispettare tutte le varie fasce di oscuramento di tutti i membri dell'associazione e dovrebbe bloccare la trasmissione nei periodi "oscurati" per gli utenti di ogni singola associazione e sbloccarla nei periodi di trasmissione ammessa. Anche se possibile dal punto di vista tecnico per un fornitore di servizi Internet, per i provider non si tratta di una procedura economicamente accettabile e un obbligo di questo tipo potrebbe rappresentare un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi innovativi. La Commissione condivide tuttavia il parere espresso da uno dei terzi, che ha commentato che la tecnologia per la trasmissione di stream video attraverso Internet non è ancora abbastanza sviluppata e che il valore economico di tali servizi è ancora alquanto trascurabile. Attualmente la Commissione ritiene pertanto di non poter concludere che il regolamento in causa limiti in modo apprezzabile le possibilità di fornire stream video del calcio attraverso Internet. La Commissione non è a conoscenza di alcun tipo di servizio che fornisca uno streaming in diretta con copertura completa delle partite di calcio o che intenda fornirlo nel prossimo futuro. Si tratta tuttavia di un parere che potrebbe cambiare in futuro: in particolare, se gli sviluppi della situazione sottoposti all'attenzione della Commissione dovessero indicare che il regolamento in causa è divenuto d'ostacolo allo sviluppo dei nuovi servizi Internet, essa riconsidererà la presente decisione alla luce delle nuove circostanze.

    (57) Tenendo conto di questi fatti, la Commissione ha esaminato i programmi in calendario per il massimo campionato e per quello cadetto in varie associazioni calcistiche nazionali. La Commissione ha preso nota del fatto che gli incontri fissi tradizionalmente in calendario - che secondo il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva devono coincidere con le ore in cui vige il divieto di trasmissione - variano nei diversi paesi (cfr. tabella di cui all'allegato II) e che la programmazione è sempre più distribuita nel tempo, in particolare per quanto riguarda i campionati delle grandi nazioni calcistiche (ad esempio Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) che hanno un mercato estero oltre che un mercato nazionale. Nella maggior parte dei casi gli incontri avvengono in diversi giorni della settimana e ad ore diverse e variate. La combinazione dei vari calendari determinerà quindi solo raramente situazioni nelle quali verrebbe impedito alle emittenti di trasmettere partite di calcio con una determinata origine e verrebbe dunque impedita l'acquisizione di diritti di trasmissione di tale origine(55). Di conseguenza, anche se le emittenti possono non essere sempre in grado di trasmettere una determinata partita in diretta, esistono tuttavia numerose altre possibilità di trasmettere in diretta altre partite dello stesso torneo. Qualora un'emittente desideri trasmettere partite di calcio in diretta da un paese o da un torneo particolare, questo non le viene dunque impedito, o solo molto raramente, sulla base del regolamento in materia di radiodiffusione televisiva. Le emittenti hanno inoltre la possibilità di trasmettere in diretta incontri di calcio di altri campionati o paneuropei, disputati in momenti diversi. Di conseguenza, indipendentemente dall'esistenza del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva, le emittenti sono sempre in grado di acquisire diritti di trasmissione di eventi calcistici commercialmente interessanti.

    (58) Non si deve inoltre dimenticare che le emittenti fanno spesso affidamento sulla trasmissione di stralci e momenti significativi in differita all'interno di programmi sportivi ecc. Tali programmi possono essere facilmente programmati in modo da non coincidere con le fasce soggette a divieto di trasmissione. Le notizie date all'interno di programmi non sportivi, inoltre, non sono soggette ad alcuna limitazione in base al regolamento in oggetto.

    (59) Poiché la Commissione ha constatato che il regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva non restringe in misura apprezzabile la concorrenza sul mercato della radiodiffusione, non è necessario, ai fini della presente decisione, comprovare l'esistenza e la portata di eventuali effetti negativi sull'affluenza agli stadi e sulla pratica sportiva a livello dilettantistico provocati dalla trasmissione televisiva del calcio, indipendentemente dal fatto che quest'ultima avvenga in chiaro, sulle pay-TV o mediante streaming attraverso Internet.

    (60) La presente decisione non pregiudica in alcun modo la valutazione della vendita congiunta di diritti di trasmissione di avvenimenti calcistici, alla luce dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

    (61) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ha concluso che non si può ritenere che il regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva restringa in modo apprezzabile la concorrenza, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, sul mercato di cui trattasi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sulla scorta degli elementi in suo possesso la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, nei riguardi dell'articolo 47 dello Statuto UEFA e delle relative modalità di applicazione di cui al regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    Articolo 2

    La presente decisione è indirizzata alla: Union des Associations Européennes de Football Route de Genève 46 CH - 1260 Nyon 2.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

    (2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

    (3) GU C 121 del 29.4.2000, pag. 14.

    (4) Caso IV/C-2/34.319.

    (5) Le ricorrenti originarie sono: caso IV/33.145, Independent Television Association Limited (ITVA), denuncia del 5 aprile 1989; caso IV/33.734, Gestevision, denuncia del 24 ottobre 1990; caso IV/34.199, British Sky Broadcasting Limited (BSkyB), denuncia del 28 gennaio 1992; caso IV/34.784, Channel Four Television, denuncia del 13 luglio 1993; caso IV/34.790, Canal+SA, denuncia del 16 luglio 1993; caso IV/34.948, Telepiù Srl, denuncia del 13 dicembre 1993; caso IV/35.001, CWL Telesport, denuncia del 16 febbraio 1994; caso IV/35.048, Telecinco SA, denuncia del 22 marzo 1994; caso IV/37.350, Association of Commercial Television in Europe (ACT), denuncia del 16 dicembre 1998; caso IV/37.461, Channel 5 Broadcasting Limited, denuncia del 6 aprile 1999.

    (6) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento fa riferimento a "tutte le trasmissioni o riproduzioni di un incontro di calcio mediante tutte le attuali o future tecniche di trasmissione (comprese, ma non solo, quelle via Internet)...".

    (7) Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    (8) Articolo 5 del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    (9) L'UEFA definisce la "trasmissione intenzionale" come la trasmissione prodotta specificamente per un determinato territorio, ad esempio in termini di lingua e/o di contenuti.

    (10) L'UEFA ha pubblicato tali informazioni sul proprio sito internet al seguente indirizzo: http://www.uefa.com/

    (11) L'UEFA ha specificato che s'intendono per notiziari anche programmi di intrattenimento, biografie e retrospettive comprendenti brevi stralci di partite di calcio.

    (12) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva:

    1) partite cui partecipa la formazione nazionale maggiore,

    2) partite per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di diffusione in diretta, e

    3) qualsiasi altra partita d'importanza nazionale.

    (13) Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    (14) Nella stagione 1999/2000 solo 3 federazioni nazionali hanno applicato l'eccezione relativamente a 9 incontri. Nella stagione 2000/01 nessuna federazione nazionale ha comunicato eccezioni di questo tipo (situazione al 18 ottobre 2000).

    (15) Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    (16) Articolo 5 del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    (17) Articolo 7 del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva.

    (18) GU C 121 del 29.4.2000, pag. 14. Solo ACT, Canal+, Gestevision Telecinco SA, Channel Four Television e Channel 5 Broadcasting Limited hanno mantenuto la propria denuncia dopo essere stati invitati per lettera a reagire alla comunicazione sulla Gazzetta ufficiale ex articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Si considera dunque che le altre ricorrenti, che non si sono manifestate in alcun modo, abbiano perso il proprio status di ricorrenti.

    (19) Come specificato nel sito web di Canal+ nell'agosto 2000, Canal+ ha dichiarato che è una notizia di importanza "mondiale" il fatto che l'emittente sia ora in grado di trasmettere in Danimarca le partite di Premier League inglese il sabato pomeriggio, periodo nel quale esisteva un divieto di trasmissione più che trentennale. Canal+ attribuisce questo nuovo sviluppo ai vari anni di dialogo intrapreso con DBU, UEFA e con l'UE, che ha determinato norme di trasmissione meno restrittive. Canal+ trasmetterà dunque le partite di Premier League in diretta il sabato, la domenica e il lunedì.

    (20) In modo simile a quello in cui la sostituibilità dei clienti determina, per i fornitori di contenuto, il mercato a monte della fornitura di servizi televisivi digitali interattivi erogati dai fornitori di servizi, come è stato stabilito dalla Commissione nella propria decisione del 15 settembre 1999, caso 36.539, British Interactive Broadcasting/Open, GU L 312 del 6.12.1999, pag. 1.

    (21) Cfr. decisione della Commissione del 20 settembre 1995 (IV/M.553 RTL/Veronica/Endemol), GU L 134 del 5.6.1996, pag. 32, nonché decisione della Commissione del 3 marzo 1999 (IV/36.237, TPS), GU L 90 del 2.4.1999, pag. 6.

    (22) Cfr. le decisioni della Commissione nei seguenti casi:

    decisione della Commissione del 2 agosto 1994 (IV/M.410, Kirch/Richmond/Telepiù), GU C 225 del 13.8.1994, pag. 3,

    decisione 94/922/CE della Commissione del 9 novembre 1994 (IV/M.469, MSG Media Service), GU L 364 del 31.12.1994, pag. 1,

    decisione della Commissione del 3 agosto 1999 (COMP/M.1574, Kirch/Mediaset), GU C 255 dell'8.9.1999, pag. 3,

    decisione della Commissione del 21 marzo 2000 (COMP/M.0037, B Sky B/Kirch PayTV), GU C 110 del 15.4.2000, pag. 45,

    decisione della Commissione nel caso RTL/Veronica/Endemol (cfr. nota 21),

    decisione della Commissione nel caso TPS (cfr. nota 21),

    decisione della Commissione del 12 maggio 2000 (IV/32.150, Eurovisione), GU L 151 del 24.6.2000, pag. 18.

    (23) Decisione della Commissione nel caso TPS (cfr. nota 21).

    (24) Decisione della Commissione nel caso Eurovisione (cfr. nota 22).

    (25) Ad esempio, in Inghilterra il massimo campionato (Premiership) comincia ad agosto e finisce a maggio. Si disputano circa 380 partite, 60 delle quali sono trasmesse integralmente in diretta.

    (26) Nella risposta di Vlaamse Media Maatschappij (VMM) in data 26 novembre 1999, al quesito 2d del questionario inviato dalla Commissione, si legge: "In generale, l'acquisizione (e trasmissione) di diritti relativi a (programmi) sport(ivi) non è di per sé un investimento lucrativo. La trasmissione di programmi sportivi, specialmente di sport popolari quali il calcio ed il ciclismo, è tuttavia importante per l'immagine del canale."

    (27) Nella risposta di RTL, in data 15 novembre 1999, al quesito 2k del questionario inviato dalla Commissione il 20 settembre 1999, si legge che "i prezzi correnti dei diritti relativi al calcio sono così elevati da non poter essere coperti dai proventi generati dalla programmazione del calcio." Se tali diritti continuano tuttavia ad essere acquistati è per motivi d'immagine.

    (28) Nella risposta del 23 novembre 1999 di ONDigital al quesito 2j contenuto nel questionario inviato dalla Commissione il 20 settembre 1999, si afferma: "II nostro interesse per il calcio non risente della disponibilità di altri film, serie televisive, giochi o altro contenuto, a causa del posto speciale occupato dal calcio Regno Unito, e in parte perché il calcio probabilmente richiama spettatori appartenenti ad un segmento di mercato diverso."

    Nella risposta del 16 novembre 1999 data da NOS al quesito 2i del questionario del 21 settembre 1999 della Commissione si afferma che: "L'interesse di NOS risente solo in misura limitata della disponibilità di diritti televisivi relativi ad altri sport ... perché il calcio occupa il primo posto in assoluto tra gli sport nei Paesi Bassi e svolge perciò una funzione chiave nella programmazione sportiva di NOS ... che assicura ad altre trasmissioni sportive di NOS un pubblico che non attirerà di solito." Rispondendo al quesito 3e, NOS afferma che: " ... il calcio è un prodotto unico, che forma una classe in sé. Nessun altro sport registra indici d'ascolto televisivo o occupa una quota di mercato neppure lontanamente paragonabili a quelli del calcio ... promovendo l'immagine di NOS."

    (29) Richard Russell Associates, "Sports Television: The ever changing face", 16 febbraio 1999, pagg. 10 e 12.

    (30) Cfr. nota 25.

    (31) Questa constatazione è corroborata dalle risposte trasmesse dalle emittenti alle lettere inviate ai sensi dell'articolo 11. Ci si riferisce in particolare alle risposte di Eurosport, RTBF, VMM, VRT, II France 2 & 3, e NOS.

    (32) Nella risposta del 26 novembre 1999 al quesito 2k del questionario inviato il 21 settembre 1999 dalla Commissione, VMM afferma che "a dire il vero, l'acquisizione di diritti televisivi per avvenimenti sportivi (particolarmente il calcio) non è redditizia in sé ... tuttavia, ... l'immagine dei canali di VMM costituisce un fattore determinante allorché si decide l'acquisto di diritti televisivi relativi a partite di calcio." ONDigital, che ha recentemente acquistato i diritti televisivi relativi alla Champions League e che fornisce detti diritti a titolo gratuito per scopo promozionale ai suoi abbonati, afferma ad esempio, nella risposta data il 23 novembre 1999 al quesito 2d del questionario inviato dalla Commissione il 20 settembre 1999, che "nelle fasi iniziali di crescita del canale, l'espansione della base di abbonati è più importante del semplice profitto". In un altro punto della propria risposta al quesito 2l del medesimo questionario, ONDigital dichiara che "ONDigital ritiene che l'immagine dell'emittente e il valore del prodotto offerto al consumatore sono direttamente connessi al contenuto sportivo dei programmi del canale".

    (33) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996.

    (34) Risposta del 23 novembre 1999 di ONDigital al quesito 2e del questionario inviato dalla Commissione il 20 settembre 1999.

    (35) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996.

    (36) Risposta del 12 novembre 1999 di ITV al quesito 6f del questionario inviato dalla Commissione in data 10 settembre 1999.

    (37) In tal modo il fabbricante di scarpe di calcio, ad esempio, raggiungerà il massimo numero di acquirenti potenziali proiettando un messaggio pubblicitario durante la finale di un torneo di calcio, quando i patiti del calcio probabilmente stanno guardando il programma, e un altro messaggio durante la proiezione di un film che potrebbe essere visto dal giocatore domenicale, anziché trasmettere due messaggi durante la finale di calcio. In questo modo raggiunge un più ampio numero di acquirenti potenziali.

    (38) Ad esempio, mentre un produttore di cereali per la colazione può avere un target meno specifico, un produttore di carne verosimilmente non desidera che il suo messaggio sia trasmesso durante un programma che tratta della filosofia vegetariana, anche nel caso in cui il programma sia molto popolare. L'emittente che intenda aggiudicarsi la pubblicità del produttore di carne non può quindi limitarsi a trasmettere programmi vegetariani, ma deve trasmettere programmi con un pubblico che sia perlomeno disposto a mangiare carne (anche se detti programmi richiamano un pubblico più ristretto).

    (39) Risposta del 19 novembre 1999 di Channel 5 al quesito 5c.

    (40) Nel 1998 nel Regno Unito, ad esempio, l'81 % della popolazione adulta (di età superiore ai 16 anni) guardava quotidianamente la televisione, in media per 241 minuti al giorno. Nello stesso periodo, però, la percentuale della popolazione di età compresa tra i 16-34 anni che guardava la televisione quotidianamente era pari invece al 73 % e il tempo dedicato a questa attività era complessivamente di soli 182 minuti al giorno.

    (41) Young & Rubicam Europe, nella risposta del 21 ottobre 1999 al quesito 2e del questionario della Commissione inviato in data 8 ottobre 1999 afferma: "è improbabile che i prodotti rivolti alle consumatrici siano reclamizzati durante programmi sportivi". Cfr. la risposta del 3 novembre 1999 di McCann-Erikson al quesito 4a del questionario della Commissione inviato l'8 ottobre 1999. Cfr. la risposta di Channel 5 al quesito 5c. Nella sua risposta del 12 novembre 1999 al quesito 5c del questionario inviato dalla Commissione in data 10 settembre 1999, ITV afferma che il pubblico della Champions League "denota un'incidenza maggiore di spettatori maschi, di età inferiore al pubblico televisivo medio ed una maggiore frequenza rispetto alla media di consumatori appartenenti al segmento superiore del mercato." La risposta del 3 novembre 1999 di McCann Erikson al quesito 2e del questionario della Commissione inviato in data 8 ottobre 1999 avvalora questa affermazione. Nella risposta del 15 novembre 1999 al quesito 6d i) del questionario inviato dalla Commissione in data 20 settembre 1999, RTL ritiene che "perderebbe introiti pubblicitari qualora sostituisse la Champions League con altre manifestazioni calcistiche o con altri avvenimenti sportivi. Anche se il profilo del pubblico restasse inalterato, il tempo di presenza dei telespettatori sarebbe notevolmente inferiore, trattandosi di avvenimenti sportivi meno allettanti".

    (42) Cfr. la risposta del 3 novembre 1999 di McCann-Erickson al quesito 3a del questionario inviato dalla Commissione in data 8 ottobre 1999.

    (43) Cfr. il considerando 40 della decisione della Commissione, del 12 maggio 2000, nel caso IV/32.150 Eurovisione.

    (44) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996, pag. 8.

    (45) Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996, pag. 163.

    (46) Risposta del 23 novembre 1999 di ONDigital al quesito 2i del questionario inviato dalla Commissione in data 20 settembre 1999.

    (47) Decisione Eurovisione, cfr. nota 22, considerando 42 e 43.

    (48) Cfr. le decisioni della Commissione nei seguenti casi: decisione della Commissione del 7 ottobre 1996 (M.779, Bertelsmann/CLT), GU C 364 del 4.12.1996, pag. 3, decisione RTL/Veronica/Endemol (cfr. nota 21).

    (49) Cfr. le sentenze della Corte di giustizia: del 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave contro Union cycliste internationale, Racc. 1974, pag. 1405, considerando 4; del 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà contro Mantero, Racc. 1976, pag. 1333, considerando 12; del 15 dicembre 1995, causa 415/93, URBSF contro Bosman, Racc. 1995, pag. I-4921, considerando 73; dell' 11 aprile 2000, cause C-5 1/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue Francophone de Judo e Disciplines ASBL e altri, punti 41 e 42; del 13 aprile 2000, causa C-176/96, Jyri Lehtonen e altri contro Fédération Royale Belge des Sociétés de Basket-ball ASBL (FRBSB), Racc. 2000, pag. I-2681, considerando 32 e 33.

    (50) Ad esempio vendita di biglietti, trasferimento dei giocatori, distribuzione di articoli commerciali, stipulazione di contratti pubblicitari e di sponsorizzazione, vendita di diritti televisivi, ecc. Le dimensioni dell'impresa non hanno importanza e la nozione di "attività economiche" non richiede la finalità del profitto. Cfr. il parere dell'avvocato generale Lenz nella causa C-415/93, URBSF contro Bosman, Racc. 1995, pag. I-4921, considerando 255, che fa riferimento alle cause riunite da T-209 a T-215 e T-218/78, Van Landewyck contro Commissione, Racc. 1980, pag. 3125, considerando 88.

    (51) Parere dell'avvocato generale Lenz nell'ambito della causa C-415/93, URBSF contro Bosman, Racc. 1995, pag. I-4921, considerando 256. Cfr. anche la decisione della Commissione in data 27 ottobre 1992 in merito ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e IV/33.378, Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990), GU L 326 del 12.11.1992, pag. 31, considerando 49 ("... la FIFA è un ente che svolge attività di natura economica e costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE") e considerando 53 ["Anche la FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio) svolge quindi attività di natura economica e costituisce per ciò stesso un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE"] e la sentenza del Tribunale di primo grado del 9 novembre 1994 nella causa T-46/92, Scottish Football Association contro Commissione, Racc. 1994, pagg. II-1039, da cui si può evincere che la Scottish Football Association è un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 81 e 82. Cfr. inoltre le cause riunite C-51/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue Francophone de Judo et Disciplines ASBL e altri (cfr. nota 49), considerando 52-57.

    (52) Qualora fosse classificato come accordo tra imprese la sostanza non cambierebbe, poiché l'articolo 81 del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE si applicano analogamente a entrambe le strutture di coordinamento. Cfr. il parere dell'avvocato generale Lenz nella causa C-415/93, URBSF contro Bosman, Racc. 1995, pag. I-4921, considerando 258.

    (53) L'esistenza di quattro federazioni nel Regno Unito ha motivazioni storiche.

    (54) La possibilità di una deroga al divieto di trasmissione di cui all'articolo 4 del regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva è coerente con l'approccio adottato nell'articolo 3 bis, paragrafo 1 della direttiva 89/552/CEE, come modificato dalla direttiva 97/36/CE, volto ad assicurare una parte importante del pubblico non venga privata della possibilità di seguire tali eventi in diretta o in differita.

    (55) Ad esempio in Danimarca Canal+ trasmette le partite di Premier League inglese il sabato, la domenica e il lunedì.

    ALLEGATO I

    I 21 maggiori contratti per diritti sportivi stipulati in Europa nel periodo 1992-1996 ((Fonte: Kagan Euro TV Sports, 26 luglio 1996.))

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Regolamento in materia di trasmissione radiotelevisiva (articolo 3): decisione sulle ore soggette a divieto di trasmissione da parte delle associazioni nazionali

    (stagione 2000/01 - sempre in ora locale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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