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Documento 32001D0262
2001/262/EC: Commission Decision of 2 April 2001 amending Decision 2001/223/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the Netherlands (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1035)
2001/262/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1035]
2001/262/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1035]
GU L 93 del 3.4.2001, pagg. 58–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 06/04/2001
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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modifica | 32001D0223 | DATEART14 | |||
proroga | 32001D0223 | 06/04/2001 |
2001/262/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1035]
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 03/04/2001 pag. 0058 - 0058
Decisione della Commissione del 2 aprile 2001 che modifica la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2001) 1035] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/262/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi(4). (2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati. (3) I Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/172/CE(6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/239/CE(7). (4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, la Commissione ha adottato la decisione 2001/246/CE che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE(8). (5) Risulta opportuno prorogare le misure introdotte dalla decisione 2001/223/CE. (6) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La data che figura all'articolo 14 della decisione 2001/223/CE della Commissione è sostituita dalla data "6 aprile 2001". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (4) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29. (5) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. (6) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22. (7) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 33. (8) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 11.