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Document 32001B0273
2001/273/EC, ECSC, Euratom: Final adoption of supplementary and amending budget No 1 of the European Union for the financial year 2000
2001/273/CE, CECA, Euratom: Adozione definitiva del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000
2001/273/CE, CECA, Euratom: Adozione definitiva del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000
GU L 105 del 17.4.2001, p. 1–67
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
2001/273/CE, CECA, Euratom: Adozione definitiva del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 17/04/2001 pag. 0001 - 0067
Adozione definitiva del bilancio rettificativo et suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (2001/273/CE, CECA, Euratom) LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 5, penultimo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 234, visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee modificato da ultimo regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999(1), in particolare il suo articolo 15, visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(2), visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000(3), visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000, presentato dalla Commissione, visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000, stapilito dal Consiglio il 16 giugno 2000, viste le discussioni e deliberazioni del Parlamento europeo del 4 e 6 luglio 2000, vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000, viste le deliberazioni del Consiglio del 20 luglio 2000, che non hanno modificato gli emendamenti del Parlamento, essendo così la procedura prevista dagli articoli 272 del trattato che istituisce la Comunità europea et 234 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, CONSTATA: Articolo unico Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2000, che figura in allegato, è definitivamente adottato. Fatto a Strasburgo, il 2 agosto 2000. La Presidente Nicole Fontaine (1) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1. (2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. (3) GU L 40 del 14.2.2000, pag. 1. BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO N. 1 DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2000 SOMMARIO >SPAZIO PER TABELLA> Il presente stato generale delle entrate comprende il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1, adottato il 2 agosto 2000, nonché il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 adottato il 6 luglio 2000. Esso sostituisce e annulla lo stato generale delle entrate pubblicato nel bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 (GU L 247 del 2.10.2000, pag. 5). A. STATO GENERALE DELLE ENTRATE >SPAZIO PER TABELLA> TITOLO 1 RISORSE PROPRIE CAPITOLO 1 2 - DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B) DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM 1 2 0 Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 1 3 - RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C) DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM 1 3 0 Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). In considerazione del livellamento delle basi IVA, nonché della compensazione a favore del Regno Unito, le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto si presentano come segue, con aliquota uniforme dello 0,87662 %: >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 1 4 - RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D) E DELL'ARTICOLO 6, PRIMO COMMA DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM 1 4 0 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 94/728/CE, Euratom 1 4 0 0 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom, ad esclusione di quelle corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, alla riserva per la garanzia sui prestiti e alla riserva per aiuti d'urgenza >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). L'aliquota uniforme ad esclusione della riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, della riserva per garanzie sui prestiti e della riserva per aiuti d'urgenza, da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio in corso, è dello 0,4454 %. >SPAZIO PER TABELLA> 1 4 0 1 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6, primo comma della decisione 94/728/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6, primo comma. L'importo provvisorio corrisponde a un'aliquota dello 0,006 % da applicare al prodotto nazionale lordo degli Stati membri. La ripartizione dei versamenti è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Tuttavia, l'importo da versare effettivamente sarà limitato all'importo dello storno dal capitolo B1-6 0 dello stato delle spese della sezione III "Commissione" a titolo della riserva monetaria. 1 4 0 2 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per prestiti e garanzie sui prestiti >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1). Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5). Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 7). Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14). >SPAZIO PER TABELLA> 1 4 0 3 Risorse proprie basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza >SPAZIO PER TABELLA> Commento Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, concernenti la creazione di una riserva per aiuti d'urgenza. Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5). Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 7). Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14). Quando la Commissione ritiene necessario ricorrere alla suddetta riserva, essa convoca senza indugio una riunione tripartita al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità del ricorso e sull'importo necessario. La mobilitazione della riserva è effettuata mediante storno verso le linee di bilancio interessate. >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 1 5 - CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO 1 5 0 Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare gli articoli 4 e 5. La correzione è ripartita nel modo seguente. Ripartizione della correzione sulla risorsa IVA >SPAZIO PER TABELLA> Ripartizione della correzione sulla risorsa PNL >SPAZIO PER TABELLA> Totale della ripartizione della correzione >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO 1 9 - SPESE SOSTENUTE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE 1 9 0 Spese sostenute dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3. >SPAZIO PER TABELLA> TITOLO 3 ECCEDENZE DISPONIBILI CAPITOLO 3 0 - ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 3 0 0 Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1). Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell'esercizio successivo. Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3). Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo e/o suppletivo. Un disavanzo è iscritto al capitolo B0-3 0 dello stato delle spese della sezione III "Commissione". CAPITOLO 3 4 - ECCEDENZA DI RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI ALLA POLITICA DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI COMUNITARI 3 4 0 Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri alla politica della giustizia e degli affari interni comunitari 3 4 0 0 Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri alla politica della giustizia e degli affari interni comunitari per l'esercizio 2000 >SPAZIO PER TABELLA> Commento Protocolli per la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda relativi alla politica della giustizia e degli affari interni allegati al trattato di Amsterdam, in particolare rispettivamente gli articoli 3 e 5. CAPITOLO 3 5 - ECCEDENZA DELLE RISORSE PROPRIE BASATE SUL PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVA AL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO 3 5 9 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo degli esercizi a partire dal 1991 3 5 9 6 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1996 >SPAZIO PER TABELLA> Commento Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 1996. >SPAZIO PER TABELLA> B. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE Stanziamenti da coprire durante l'esercizio 2000, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 94/728/CE, Euratom, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dell'articolo 10 del trattato, del 22 aprile 1970, recante modifica di talune disposizioni di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 1 Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Resta da finanziare con la risorsa propria complementare: 71853700687 euro - 34048587740 euro=37805112947 euro. TABELLA 2 Determinazione delle risorse proprie "IVA" da versare e dell'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri per il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito da aggiungere alla risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 3 Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul prodotto nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> Limite delle risorse proprie in % del PNL: 1,27 %. TABELLA 4 Determinazione della risorsa complementare conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom >SPAZIO PER TABELLA> Risorsa complementare - Finanziamento delle riserve >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 5 - CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE A FAVORE DEL REGNO UNITO Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito stabilita a - 3635982606 euro >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 6 - CALCOLO DELL'IMPORTO LORDO DELLA CORREZIONE A FAVORE DEL REGNO UNITO (a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione relativa al sistema delle risorse proprie) >SPAZIO PER TABELLA> Calcolo delle parti degli Stati membri Germania: (9809216000)/(38840786500 - 7529532000) × 3353279436 × (2)/(3 )=700345458 Altri paesi (ad esempio Belgio): (1017440000)/(38840786500 - 7529532000 - 9809216000) × (3353279436 - 700345458)/1=125532337 Aliquota di IVA congelata per la correzione a favore del Regno Unito (ad esempio Belgio): (125532337)/(1017440000)=0,123380579859770 Importo lordo: 0,123380580 × 38840786500=4792198761 TABELLA 7 Riepilogo del finanziamento delle spese >SPAZIO PER TABELLA> SEZIONE III COMMISSIONE Riepilogo generale >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> PARTE B STAZIAMENTI OPERATIVI SOTTOSEZIONE B1 FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA TITOLO B1-1 PRODOTTI VEGETALI Commento Le spese della politica agricola comune a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono costituite da restituzioni finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103), e da spese d'intervento finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento; le condizioni di finanziamento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10). Gli stanziamenti iscritti in conto al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, sono determinati di norma: - in funzione della regolamentazione vigente per i mercati agricoli; - sulla base di ipotesi di evoluzione di questi mercati. CAPITOLO B1-1 5 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI B1-1 5 0 Ortofrutticoli freschi Commento Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/99 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80). B1-1 5 0 9 Altri interventi >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8). Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/99 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articolo 52, paragrafi 1 e 2. Stanziamento destinato a coprire altre spese, in particolare quelle relative a contributi finanziari per la ristrutturazione dei settori ortofrutticoli più colpiti dall'abolizione delle misure transitorie previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, assegnati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3816/92. TITOLO B1-3 SPESE CONNESSE CAPITOLO B1-3 3 - MISURE VETERINARIE E FITOSANITARIE Commento B1-3 3 3 Interventi fitosanitari >SPAZIO PER TABELLA> Commento Materiali di moltiplicazione dei vegetali Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di barbabietola (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21). Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 93/108/CE della Commissione (GU L 319 del 21.12.1993, pag. 39). Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione delle sementi di piante oleose e di piante da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21). Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà e delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21). Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 21). Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1). Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutta (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10). Settore fitosanitario Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione (GU L 68 del 19.3.1996, pag. 24). Direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU L 180 del 14.7.1980, pag. 30). Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 29). Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1). Prodotti fitofarmaceutici e residui di antiparassitari Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12). Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE (GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42). Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35). Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da ultimo dalla direttiva 96/33/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35). Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12). Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 8). Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10). Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 31). Alimenti per animali Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 96/24/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 33). Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e delle loro preparazioni nell'alimentazione degli animali (GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17). Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della nutrizione animale (GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17). Produzione biologica Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/95 (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1). Decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35), modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58). Stanziamento destinato a coprire il contributo comunitario a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalla normativa succitata, in particolare di quelle intese ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori. Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo degli interventi fitosanitari. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può essere maggiore di quella dei programmi di cui trattasi. Un importo massimo di 1100000 euro è autorizzato per questo tipo di spesa. Gli stanziamenti di questo articolo comprendono anche un importo massimo di 200000 euro destinato a coprire le spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni connesse agli interventi fitosanitari. TITOLO B1-4 SVILUPPO RURALE Commento Gli stanziamenti iscritti al presente titolo coprono le spese connesse alle due categorie di misure a favore dello sviluppo rurale, ossia: - le misure di accompagnamento del 1992, completate dal regime relativo alle zone svantaggiate; - le misure di ammodernamento e diversificazione. CAPITOLO B1-4 0 - SVILUPPO RURALE Commento Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80). B1-4 0 7 Silvicoltura Commento B1-4 0 7 0 Silvicoltura (nuovo regime, articolo 31) >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articolo 31. B1-4 0 7 1 Silvicoltura (nuovo regime, altri) >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare gli articoli 30 e 32. B1-4 0 8 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali Commento B1-4 0 8 0 Principali misure connesse al settore agricolo >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articoli 33, trattini 1-4, 7-9 e 13. B1-4 0 8 1 Altre misure >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in particolare l'articoli 33, per i trattini non previsti alla voce B1-4 0 8 0. B1-4 0 9 Altri Commento B1-4 0 9 2 Misure transitorie >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2. CAPITOLO B1-4 1 - LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIDUZIONI/SOSPENSIONI DEGLI ANTICIPI A TITOLO DELLO SVILUPPO RURALE Commento B1-4 1 0 Liquidazione degli esercizi precedenti e riduzioni/sospensioni degli anticipi a titolo dello sviluppo rurale Commento B1-4 1 0 0 Liquidazione degli esercizi precedenti a titolo delle misure di sviluppo rurale >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103). Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 102 del regolamento finanziario, a norma del quale i risultati delle decisioni previste all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/99 sono contabilizzati come spese a titolo dell'esercizio nel corso del quale è stata effettuata la liquidazione. B1-4 1 0 1 Riduzioni/sospensioni degli anticipi a titolo dello sviluppo rurale >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14), in particolare l'articolo 13, ai sensi del quale in caso di inosservanza manifesta della regolamentazione, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri, lasciando impregiudicate le decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti. SOTTOSEZIONE B2 AZIONI STRUTTURALI, SPESE STRUTTURALI E DI COESIONE, MECCANISMO FINANZIARIO, ALTRE AZIONI AGRICOLE E REGIONALI, TRASPORTI E PESCA TITOLO B2-1 FONDI STRUTTURALI CAPITOLO B2-1 6 - AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA Commento Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161. Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). B2-1 6 4 Completamento dei programmi precedenti >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1). Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38), modificata da ultimo dalla decisione 85/568/CEE (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 40). Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 3823/85 (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 23) e (CEE) n. 3824/85 (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11). Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34). Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39). Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 44). Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80). Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103). Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43). Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54). Regolamento (CE) n. .../1999 del Consiglio, del ... 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L ... del ... 1999, pag. ...). Più in particolare per lo SFOP: Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15). Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1). Secondo le disposizioni di questo regolamento ("regolamento di base della PCP"), la politica comune della pesca deve mirare a uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse alieutiche delle acque comunitarie, su base sostenibile e nel rispetto dell'ecosistema marino. A tale scopo la Commissione deve elaborare misure che definiscano le condizioni di accesso alle zone e alle risorse alieutiche e di esercizio delle attività di sfruttamento, sulla scorta delle analisi più pertinenti e dei dati scientifici più recenti (articolo 4). Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1). Regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5). Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1). Più in particolare per il FEAOG, sezione orientamento: Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91 (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 16). Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93 del 30.3.1985, pag. 1), abrogato dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1), in particolare l'articolo 22. Regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità (GU L 145 del 30.5.1986, pag. 13). Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dai tre Fondi strutturali e dallo SFOP per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento prevista dai regolamenti. Esso è altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi. Più in particolare per quanto concerne lo SFOP, si trattava di spese relative al sostegno e al finanziamento di studi e di progetti nel quadro della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche e in quello della protezione delle specie marine nonché per le informazioni sui rapporti tra pesca e ambiente, l'impiego di nuove tecniche intese a migliorare il rapporto costo/efficacia dei controlli, la costituzione di organizzazioni di produttori e l'elaborazione di piani destinati a migliorare la qualità dei loro prodotti, l'immissione in rete e il funzionamento - mediante tecniche innovative di comunicazione e di scambi dei dati - dei diversi attori della politica comune della pesca. Questo stanziamento copriva anche progetti pilota, la valutazione di progetti, la raccolta di dati di base, riunioni di esperti e gruppi di lavoro, la valutazione, la pubblicazione e la diffusione dei risultati. A partire dal 2000, il finanziamento di nuove azioni a sostegno della gestione delle risorse sarà imputato all'articolo B2-9 0 3. >SPAZIO PER TABELLA> SOTTOSEZIONE B5 PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RETI TRANSEUROPEE, SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA TITOLO B5-3 MERCATO INTERNO CAPITOLO B5-3 1 - AZIONI DI NORMALIZZAZIONE E DI VALUTAZIONE B5-3 1 2 Sovvenzione all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1). Regolamento (CE) n. 2743/98 del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 345 del 19.12.1998 pag. 3). Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali con una sovvenzione per il pareggio del bilancio. Lo stanziamento copre anche il contributo speciale previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 141/2000, diverso da quello disposto nell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 2309/93, che è utilizzato dall'agenzia esclusivamente per compensare il mancato recupero totale o parziale di tutti i diritti dovuti per un medicinale orfano. Il contributo speciale è limitato ad un massimo di 1 milione di euro. Nel corso della procedura di bilancio, e anche in corso d'esercizio, nonché in occasione della presentazione di una lettera rettificativa, la Commissione informa l'autorità di bilancio delle modifiche previste e delle modifiche già intervenute riguardanti il bilancio delle agenzie, conformemente alle disposizioni in materia di trasparenza figuranti nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e poste in atto sotto forma di codice di condotta concordato fra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie stesse. Le entrate e le spese previsionali per l'esercizio sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Effettivi autorizzati >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo dei paesi EFTA, in applicazione dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo e particolarmente del suo articolo 82 e del suo protocollo n. 32: - 241560 euro in impegni, - 241560 euro in pagamenti. Tali importi, per conoscenza, provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate - che costituiscono entrate già destinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1) - danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato III della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale. SOTTOSEZIONE B7 AZIONI ESTERNE Tutti i contratti per il personale esterno imputati sugli stanziamenti operativi devono essere centralizzati e armonizzati da un'unità per la gestione e il controllo dei contratti esterni sotto la responsabilità del commissario competente per il bilancio. TITOLO B7-5 COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, I PAESI DEI BALCANI, I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA CAPITOLO B7-5 3 - ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI E DELLA MONGOLIA E DEI PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI B7-5 3 2 Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali >SPAZIO PER TABELLA> Commento Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 60). Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31). Decisione 2000/355/CE del Consiglio, del 22 maggio 2000, per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 56). Quest'assistenza eccezionale intende ovviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello del bilancio e/o della bilancia dei pagamenti. Stanziamento destinato altresì a finanziare un aiuto eccezionale al Montenegro allo scopo di consolidare il processo democratico in corso ed evitare un'altra grave crisi nella regione. La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito allo stato dei contributi degli altri donatori prima dell'erogazione della seconda tranche. Essa è direttamente collegata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento comunitario è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali. Gli importi iscritti al presente articolo corrispondono alle azioni già decise, mentre gli importi iscritti come riserva corrispondono ad altre azioni proposte o in preparazione. >SPAZIO PER TABELLA> CAPITOLO B7-5 4 - COOPERAZIONE CON I PAESI DEI BALCANI B7-5 4 7 Amministrazioni civili transitorie >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27). In Kosovo e nella Bosnia-Erzegovina la Comunità internazionale ha istituito organismi incaricati di provvedere all'amministrazione civile transitoria e di attuare determinati aspetti degli accordi di pace, come la Missione ad interim delle NU per il Kosovo (MINUK) e l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR). Il prossimo insediamento ed il regolare funzionamento di tali organismi costituiscono fattori significativi per massimizzare l'efficacia dell'aiuto comunitario nell'ambito di questa politica. È pertanto necessario prevedere un quadro giuridico che consenta alla Comunità di fornire il proprio contributo finanziario a detti organismi, contributo che sarà versato sotto forma di di sovvenzione al bilancio dell'OHR. L'approvazione di una base giuridica specifica giustifica l'assegnazione di risorse di bilancio adeguate e complementari: - un importo pari a 5000000 di euro è destinato all'Uficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR), - un importo pari a 6000000 di euro è destinato alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK). >SPAZIO PER TABELLA> TITOLO B7-6 ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE CAPITOLO B7-6 7 - AZIONI DI INTERVENTO RAPIDO Commento B7-6 7 1 Dispositivo di reazione rapida >SPAZIO PER TABELLA> Commento Proposta di regolamento del Consiglio, che istituisce un Dispositivo di reazione rapida (COM (2000) 119, adottata dalla Commissione l'11 aprile 2000). Il presente regolamento è destinato a fornire il quadro giuridico che consenta di agire per impedire alle crisi di diffondersi o sfociare in conflitti armati e per incrementare uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Gli stanziamenti sono destinati a coprire in particolare: - il finanziamento di tutte le attività non militari volte a neutralizzare o risolvere situazioni di crisi insorgenti e serie minacce o scoppi di conflitti; - tutte le misure logistiche necessarie per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la verifica di tali interventi, compresa la gestione delle informazioni e della comunicazione, l'assistenza tecnica e la formazione, l'acquisto e/o la fornitura di prodotti e di attrezzature essenziali, la sicurezza del trasporto e i costi amministrativi di tali misure; - le misure necessarie per rafforzare il coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri e con altri paesi donatori, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative ed i loro rappresentanti. Quando le azioni di cui sopra sono ammissibili al finanziamento a titolo del regolamento n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario, saranno finanziate nell'ambito di tale regolamento. In circostanze particolari di sicurezza e di gestione delle crisi, la Commissione può decidere che l'intervento a titolo del Dispositivo di reazione rapida sia più idoneo se combinato con l'azione prevista dal regolamento del Consiglio sull'aiuto umanitario. TITOLO B7-8 ASPETTI ESTERNI DI DETERMINATE POLITICHE COMUNITARIE CAPITOLO B7-8 7 - PROMOZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI B7-8 7 2 Promozione degli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo e in Sudafrica nel quadro degli accordi di cooperazione economica e commerciale >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario "EC Investment Partners" destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2). Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di varia natura volte a favorire gli investimenti comunitari nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo legati alla Comunità da accordi di cooperazione economica e commerciale. Esso copre altresì analoghe misure in Sudafrica, in linea con le disposizioni dell'accordo intermedio tra Unione europea e Sudafrica. Una parte degli stanziamenti sarà assegnata in via prioritaria a joint venture per la promozione di idonee tecnologie ambientali e per azioni di "capacity building" finalizzate alla formazione di specialisti locali in tecnologie ambientali. Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati in particolare a favore di azioni che prevedano la promozione della condizione femminile. In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, chiunque sia il soggetto beneficiario dell'azione. >SPAZIO PER TABELLA> SOTTOSEZIONE B0 GARANZIE, RISERVE TITOLO B0-4 RISERVE E ACCANTONAMENTI CAPITOLO B0-4 0 - STANZIAMENTI ACCANTONATI B0-4 0 1 Stanziamenti dissociati >SPAZIO PER TABELLA> Commento Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1). Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli del bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (fra parentesi figurano gli stanziamenti d'impegno). Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue: >SPAZIO PER TABELLA> (1) (2) (3) (4)