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Document 32000S2749

Decisione n. 2749/2000/CECA della Commissione, del 13 dicembre 2000, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio 2001 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

GU L 318 del 16.12.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. impl. da 32001S2537

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/2749/oj

32000S2749

Decisione n. 2749/2000/CECA della Commissione, del 13 dicembre 2000, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio 2001 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 16/12/2000 pag. 0013 - 0014


Decisione n. 2749/2000/CECA della Commissione

del 13 dicembre 2000

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio 2001 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europe del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando quanto segue:

(1) Per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta Autorità(1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2787/1999/CECA della Commissione(2).

(2) Il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 195 milioni di EUR, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 2001. Il bilancio, approvato dalla Commissione il 13 dicembre 2000, quale figura nell'allegato alla presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 2001, cioè 0 milioni di EUR.

(3) Il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 % è stimato a 4,814 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1o gennaio 2001 è fissata allo 0 % dei vaolri assunti come base per l'applicazione dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato, a partire dal 1o gennaio 2001, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2001.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Michaele Schreyer

Membro della Commissione

(1) GU CECA n. 1 del 30.12.1952, pag. 4.

(2) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 6.

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

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