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Document 32000R2848

    Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    GU L 334 del 30.12.2000, p. 1–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2848/oj

    32000R2848

    Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 30/12/2000 pag. 0001 - 0092


    Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio

    del 15 dicembre 2000

    che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96(2), in particolare l'articolo 21,

    visto l'atto di adesione del 1994, in particolare gli articoli 121 e 122,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.

    (2) In base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punti ii) e vi), di detto regolamento.

    (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

    (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

    (5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti(3), è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.

    (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con il Regno di Norvegia(4), con il governo della Danimarca, il governo locale delle Isole Faerøer(5) e il governo locale della Groenlandia(6), con la Repubblica d'Islanda(7), con la Repubblica estone(8), con la Repubblica lettone(9) e con la Repubblica lituana(10).

    (7) A norma dell'articolo 122 dell'atto di adesione del 1994, le condizioni alle quali possono essere pescati i quantitativi attribuiti nell'ambito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.

    (8) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Ai sensi di tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia e la Federazione russa.

    (9) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni.

    (10) Per motivi di conservazione degli stock, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha accettato di fissare limiti di cattura per taluni stock di tonnidi nell'oceano Pacifico. È opportuno che la Comunità si adegui a tali limiti al fine di collaborare alla conservazione degli stock in causa.

    (11) L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(11), al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo(12), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali(13), al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund(14) e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(15).

    (12) Il periodo di applicazione di alcune disposizioni è limitato, in modo da consentire alla Commissione di adottare provvedimenti in conformità dell'articolo 28 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    (13) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici, è necessario che nel 2001 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

    (14) Per contribuire alla conservazione di alcune specie di pesci che vivono in acque profonde, occorrerebbe attuare una gestione dei TAC e dei contingenti relativi a tali specie.

    (15) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC specificati nell'allegato I G.

    (16) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2001. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento fissa per il 2001 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili:

    i) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e registrate in detti Stati, in seguito denominate "navi comunitarie" o "navi CE", in zone dove sono imposti limiti di cattura, e

    ii) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi, in seguito denominate "navi dei paesi terzi", in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate "acque comunitarie" o "acque CE",

    nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

    Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato I G.

    2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di:

    a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni;

    b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;

    c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

    d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;

    e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

    Articolo 2

    1. Le definizioni delle zone CIEM(16), COPACE(17) (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO(18) e CCAMRL(19) figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale(20), nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale(21), nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale(22) e nel regolamento (CE) n. 66/98.

    2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    a) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

    b) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

    c) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

    d) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera b);

    e) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30' di latitudine nord.

    CAPITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

    Articolo 3

    1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in quelle internazionali sono fissate negli allegati I e II.

    2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione dell'Estonia, delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen, della Polonia e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 12.

    3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I suddetti contributi sono versati su conti designati dalle autorità dello Stato interessato.

    Articolo 4

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:

    a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

    b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

    c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Articolo 5

    Flessibilità dei contingenti

    Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2001 nell'allegato III.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

    1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

    i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

    ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure

    iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 od a 40 mm nella regione 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure

    iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto(23), oppure

    v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure

    vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

    Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

    2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

    3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

    Articolo 7

    Limiti di accesso

    1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

    2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: Area sud occidentale

    1. 63°12'N e 23°05'O attraverso 62°00'N e 26°00'O

    2. 62°58'N e 22°25'O

    3. 63°06'N e 21°30'O

    4. 63°03'N e 21°00'O di lì 180°00'S

    Area sud orientale

    1. 63°14'N e 10°40'O

    2. 63°14'N e 11°23'O

    3. 63°35'N e 12°21'O

    4. 64°00'N e 12°30'O

    5. 63°53'N e 13°30'O

    6. 63°36'N e 14°30'O

    7. 63°10'N e 17°00'O di lì 180°00'S

    Articolo 8

    Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord

    Le misure di cui all'allegato IV si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

    Articolo 9

    Altre misure tecniche e di controllo

    Le misure tecniche di cui all'allegato V si applicano nel 2001 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98 e (CE) n. 1626/94.

    CAPITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

    Articolo 10

    Le navi battenti bandiera delle Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 e 13.

    Articolo 11

    Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

    i) della Norvegia o registrate nelle Isole Faerøer sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

    ii) dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;

    iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;

    iv) delle Barbados, della Guiana, del Suriname, di Trinidad e Tobago, del Giappone, della Corea del Sud e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

    CAPITOLO IV

    REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

    Articolo 12

    1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da:

    a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

    b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombro,

    c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

    2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato.

    3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

    4. Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta ad una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta ad un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Isole Færøer.

    CAPITOLO V

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

    Articolo 13

    1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

    2. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

    a) nome della nave;

    b) numero di iscrizione;

    c) lettere e cifre esterne di identificazione;

    d) porto di iscrizione;

    e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

    f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

    g) potenza del motore;

    h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

    i) metodo di pesca previsto;

    j) zona di pesca prevista;

    k) specie di pesci che si intendono catturare;

    l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

    3. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

    4. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

    5. Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II.

    6. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2000 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2001 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

    7. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

    8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

    9. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    10. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

    11. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

    Articolo 14

    1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) n. 850/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca(24).

    2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI, parte III.

    Le autorità francesi adottano i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione, confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 3. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

    Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

    3. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I.

    Tuttavia, il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

    4. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII secondo le disposizioni ivi previste.

    Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

    CAPITOLO VI

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO IN ZONE REGOLAMENTATE DA ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA

    Zona della NAFO

    Articolo 15

    Partecipazione comunitaria

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO entro il 20 gennaio 2001 o, successivamente, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

    a) nome della nave;

    b) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

    c) porto di origine della nave;

    d) nome dell'armatore o del noleggiatore;

    e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

    f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

    g) sottozone in cui la nave intende operare.

    2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

    a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

    b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

    c) Stato nel quale la nave è registrata o era precedentemente registrata e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

    d) nome della nave;

    e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

    f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

    g) nome dell'armatore o del noleggiatore;

    h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

    i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

    j) sottozone in cui la nave intende operare.

    Articolo 16

    Pesca dell'ippoglosso nero

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che effettuano la pesca dell'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione NAFO entro il 20 gennaio 2001 o, successivamente, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve specificare, tra l'altro, la nave o le navi che praticheranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca indicherà inoltre lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

    Articolo 17

    Misure tecniche

    1. Dimensione delle maglie delle reti

    È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca diretta al totano.

    Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

    2. Attacco di dispositivi alle reti

    È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

    Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

    Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato X.

    Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

    3. Catture accessorie

    Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I E per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I E non devono superare rispettivamente 1250 kg o il 5 %.

    Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui sopra applicabili alla specie in questione, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se si prevede che nel corso di una futura operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superi i suddetti limiti, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

    Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato I E superi il 5 % del peso per ogni cala, cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

    Le suddette percentuali sono calcolate prendendo, per ogni specie, la percentuale in peso delle catture totali, esclusa la cattura di specie soggette a limiti per le catture accessorie, e si basano sulle catture effettuate in ogni zona e per ogni stock.

    Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

    4. Taglia minima dei pesci

    I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato XI e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

    Articolo 18

    Misure di controllo

    1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

    A norma dell'articolo 15 del regolamento sopra citato, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

    2. Durante la pesca diretta di una o più specie elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

    a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico;

    b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

    3. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I E:

    a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato, oppure

    b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

    I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

    4. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità che pescano lo scorfano nella zona 3M notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nella zona 3M nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.

    5. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono registrate.

    Articolo 19

    Pesca dello scorfano

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella divisione 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità.

    Articolo 20

    Dati scientifici e statistici

    1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO:

    a) sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

    b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i rigetti.

    2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

    a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

    b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

    3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statisticamente significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

    I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

    ZONA DELLA CCAMLR

    Articolo 21

    1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

    2. Le condizioni specifiche cui è soggetta l'utilizzazione delle possibilità di pesca nella zona CCAMLR sono le seguenti:

    a) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons in una retata:

    i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

    ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

    la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

    b) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3 o nella divisione statistica 58.5.2, una retata contiene più di 100 kg di Champsocephalus gunnari e oltre il 10 % degli esemplari di Champsocephalus gunnari ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture di Champsocephalus gunnari di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10 %.

    c) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Electrona carlsbergi, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons in una retata:

    i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

    ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

    la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

    d) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di Dissostichus eleginoides o Champsocephalus gunnari nella divisione statistica 58.5.2, le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons o Channichthys rhinoceratus in una retata sono pari o superiori a 2 tonnellate, per almeno 5 giorni la nave non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato le 2 tonnellate.

    e) Per luogo in cui le catture accessorie hanno superato i massimali di cui al presente paragrafo, si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è stato recuperato.

    f) Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC.

    CAPITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 22

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

    Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2001, l'articolo 21 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

    L'allegato VIII rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 28 nonies del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Glavany

    (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

    (2) GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

    (3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (4) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

    (5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

    (6) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

    (7) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

    (8) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

    (9) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

    (10) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

    (11) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

    (12) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2550/2000 (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 7).

    (13) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    (14) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

    (15) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).

    (16) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

    (17) Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale.

    (18) Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale.

    (19) Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

    (20) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

    (21) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

    (22) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

    (23) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

    (24) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    ALLEGATO I

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

    Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

    Le sette parti del presente allegato corrispondono alle principali zone di pesca come indicato in prosieguo:

    - Allegato I A: Mar Baltico

    - Allegato I B: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat

    - Allegato I C: Atlantico nordorientale, comprese le acque della Groenlandia [zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)]

    - Allegato I D: Acque comunitarie occidentali [zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque CE) e acque al largo della Guiana francese)]

    - Allegato I E: Atlantico nordoccidentale (zona NAFO)

    - Allegato I F: Specie altamente migratorie (tutte le zone)

    - Allegato I G: Antartico (zona CCAMLR)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO I A

    MAR BALTICO

    Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Condizioni particolari:

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    ALLEGATO I B

    MARE DEL NORD, SKAGERRAK E KATTEGAT

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    ALLEGATO I C

    ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

    Zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

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    ALLEGATO I D

    ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

    Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

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    ALLEGATO I E

    ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

    Zona NAFO

    Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

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    ALLEGATO I F

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

    Tutte le zone

    I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

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    ALLEGATO I G

    ANTARTICO

    Zona CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che annuncia la chiusura delle attività di pesca quando il TAC è esaurito.

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    Condizioni particolari:

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    Condizioni particolari:

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    ALLEGATO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2001 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO)

    Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 847/96

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD

    1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:

    - programmi speciali di controllo e di ispezione;

    - piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;

    - controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;

    - se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

    2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.

    3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.

    4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.

    5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.

    6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.

    ALLEGATO V

    MISURE TECNICHE TEMPORANEE

    1. Finestre di fuga nel mar Baltico

    In deroga alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2001 sono autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice I del presente allegato.

    2. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

    La pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund è vietata dal 1° luglio al 20 agosto compreso.

    3. Chiusura della zona al largo di Bornholm

    Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2001 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    - 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

    - 55° 30' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

    - 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

    - 55° 15' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

    4. Sogliola e attrezzi fissi

    In deroga alle disposizioni di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 850/98, per la sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM IVc e VIId si applica durante il 2001 una dimensione minima delle maglie di 90 mm.

    5. Reti a ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale (zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale)

    A decorrere dal 1o gennaio 2001, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, al fine di disincentivare la cattura di questi pesci di piccola taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di un'uscita, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

    I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

    Richiedere che le seguenti misure specifiche siano applicate alle tartarughe marine rimaste accerchiate o impigliate:

    - ogni volta che una tartaruga marina è avvistata nella rete, un motoscafo dovrebbe essere fatto stazionare nei pressi del punto dove la rete è estratta dall'acqua;

    - se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

    - se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, sarebbe opportuno, se necessario, rianimarla prima di rimettarla in acqua.

    6. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

    In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, nel 2001 si applicano le seguenti disposizioni:

    a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis);

    b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.);

    c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

    d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

    e) nella pesca dei gamberetti (Pandalus borealis) con reti aventi maglie da 35 a 69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;

    f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

    7. Taglia minima di sbarco per la passera di mare

    In deroga alle disposizioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, per la passera di mare si applica durante il 2001 una taglia minima di sbarco di 27 cm.

    8. Misure volte a ridurre le catture accessorie di pesce vela nella zona della convenzione ICCAT

    a) i pescherecci che utilizzano palangresi pelagici e ciancioli per la pesca del tonno e delle specie associate nella zona della convenzione ICCAT dovranno ridurre gli sbarchi di marlin azzurro (Makaira nigricans) del 50 % e di marlin bianco (Tetrapturus albidus) del 33 % rispetto agli sbarchi relativi al 1999;

    b) nel quadro della pesca da diporto, la lunghezza del marlin azzurro e del marlin bianco sbarcati non dovrà essere inferiore rispettivamente a 251 cm e a 168 cm LJFL (lunghezza misurata dalla mandibola alla spinna caudale);

    c) dovranno essere conservate le registrazioni che riportino il peso o il numero di marlin azzurri o bianchi sbarcati. Dovranno essere raccolti i dati relative alle catture e agli sforzi di pesca relativi a tutti i marlin sbarcati e i dati relativi alla taglia di almeno il 50 % degli sbarchi.

    Appendice I all'allegato V

    Finestre di fuga (modello 1)

    Due finestre di fuga, con maglie plastificate a forma di losanga completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie a forma di losanga e le maglie della finestra). La dimensione delle maglie di questa pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

    Le finestre vengono fissate su entrambi i lati del sacco; la distanza tra l'estremità posteriore del sacco e la finestra deve essere compresa tra 40 e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80 % della lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm (cfr. figura 1) e deve essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

    Finestre di fuga (modello 2)

    Caratteristiche della finestra

    Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco conta due finestre.

    Dimensioni della finestra

    Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza e una lunghezza minima di 3,5 m misurata sui lati (cfr. figura 2); la lunghezza della finestra non deve essere inferiore all'80 % della lunghezza complessiva del sacco.

    Pezza di rete della finestra

    Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. Ogni finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte.

    Collocazione della finestra

    Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro. Le due finestre sono collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e sotto di esse. Le finestre terminano a 40-50 cm dalla sagola di chiusura (cfr. figura 2).

    L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie alla pezza normale del sacco. Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie tutte di taglio K (taglio obliquo).

    Dimensione delle maglie su tutto il sacco

    Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm.

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    ALLEGATO VI

    PARTE I

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE II

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE III

    DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

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    ALLEGATO VII

    PARTE I

    INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

    Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

    Dopo ogni operazione di pesca:

    1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

    1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

    1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

    1.4. il metodo di pesca utilizzato.

    Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

    2.1. l'indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su";

    2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

    2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

    2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

    Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

    3.1. il nome del porto;

    3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

    Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

    4.1. la data e l'ora della comunicazione;

    4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

    4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

    PARTE II

    LOG-BOOK MODEL

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    ALLEGATO VIII

    Contenuto e modalità di trasmissione delle informazioni destinate alla Commissione

    1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

    1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

    a) gli elementi indicati al punto 1.5;

    b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

    Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

    1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

    a) gli elementi indicati al punto 1.5;

    b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

    e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

    f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

    Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

    1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

    a) gli elementi indicati al punto 1.5;

    b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

    1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

    a) gli elementi indicati al punto 1.5;

    b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

    1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;

    b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

    c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

    d) l'identificazione del tipo di messaggio;

    e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

    2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

    2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

    3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Forma delle comunicazioni

    Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

    - nome della nave;

    - indicativo di chiamata;

    - lettere e cifre esterne di identificazione;

    - numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

    - indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

    - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: "IN",

    - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: "OUT",

    - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: "ICES",

    - messaggio settimanale: "WKL",

    - messaggio ogni tre giorni: "2 WKL";

    - data, ora e posizione geografica;

    - divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

    - data in cui si prevede di cominciare la pesca;

    - quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

    - quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

    - divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

    - quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    - nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

    - quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

    - nome del comandante.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IX

    ELENCO DI SPECIE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO X

    FODERONI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

    Foderone superiore tipo ICNAF

    Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

    a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;

    b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

    c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

    Foderone superiore a fascia multipla

    Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

    i) ogni pezza:

    a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

    b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

    c) non sia più lunga di dieci maglie;

    ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

    Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

    Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

    ALLEGATO XI

    TAGLIE MINIME ALLO SBARCO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO XII

    TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO XIII

    INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL GIORNALE DI BORDO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE ALLE PRINCIPALI SPECIE NELLA ZONA NAFO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO XIV

    DIVIETO DI PESCA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

    >SPAZIO PER TABELLA>

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