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Document 32000R2603

    Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan

    GU L 301 del 30.11.2000, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2603/oj

    32000R2603

    Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 30/11/2000 pag. 0001 - 0020


    Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio

    del 27 novembre 2000

    che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 14 e 15,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1741/2000(2) ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

    (2) A seguito della parallela inchiesta antidumping, con il regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione(3), sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

    (3) Si rammenta che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

    B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (4) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 ("regolamento di base"), a tutte le parti interessate che ne avevano fatto richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

    (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    (6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

    È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

    (7) Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, se del caso, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

    (8) Dopo un riesame delle risultanze provvisorie, effettuato sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (9) Nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39076020 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907608010). Poiché in merito a tale definizione non sono pervenute nuove osservazioni, le risultanze provvisorie relative al prodotto in esame sono confermate.

    2. Prodotto simile

    (10) Al considerando 16 del regolamento provvisorio, è stato rilevato che il PET prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati e esportato nella Comunità erano prodotti simili, in quanto i diversi tipi di PET esistenti presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e avevano le stesse applicazioni. Poiché a tale proposito non sono state presentate nuove prove, in relazione al prodotto simile sono confermate le risultanze provvisorie.

    D. SOVVENZIONI

    (11) Le risultanze elaborate nel regolamento provvisorio in relazione alle sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori sono confermate in via definitiva, tranne per i casi in cui dal presente documento emerga esplicita indicazione contraria.

    I. INDIA

    Questioni di carattere generale

    1. Apertura

    (12) Il governo indiano asserisce che la Commissione ha avviato questa inchiesta in violazione dell'articolo 10 del regolamento di base e dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo sulle sovvenzioni"). Secondo questo governo, le informazioni contenute nella denuncia in relazione alle sovvenzioni e al pregiudizio erano imprecise e incomplete e non costituivano una prova sufficiente per avviare il procedimento.

    (13) In risposta a tale obiezione, è stato rilevato che la denuncia conteneva prove sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni e di pregiudizio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base e dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni. La denuncia conteneva tutte le informazioni di cui il denunziante poteva disporre riguardo all'esistenza di sovvenzioni, pregiudizio e nesso di causalità. Per quanto attiene alle sovvenzioni, occorre anche ricordare che la maggior parte dei programmi disponibili in India sono già stati esaminati e sottoposti a misure compensative in precedenti inchieste che hanno riguardato importazioni originarie dell'India (es. pellicole di PET, prodotti piatti di acciai laminati ecc.). L'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia sono state esaminate dalla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base e sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Pertanto, l'obiezione non è accolta.

    2. Avviso di apertura

    (14) Il governo dell'India sostiene che l'avviso di apertura(4) non soddisfaceva i criteri dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni poiché non conteneva né le informazioni in base alle quali era stata denunciata l'esistenza di sovvenzioni, né una sintesi dei fattori su cui era stata basata la denuncia di pregiudizio.

    (15) L'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni dispone che un avviso pubblico di inchiesta contenga informazioni adeguate, tra cui una descrizione delle pratiche di sovvenzionamento e una sintesi dei fattori su cui è basata la denuncia di pregiudizio. Per quanto attiene alla denuncia di sovvenzioni, nell'avviso di apertura si legge: "È stato affermato che i produttori indiani del prodotto in questione hanno beneficiato di numerose sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in esenzioni dall'imposta sul reddito, esenzioni dal pagamento di dazi sulle importazioni di materie prime e di beni strumentali nonché benefici concessi alle aziende orientate verso l'esportazione e a quelle situate in zone di trasformazione per l'esportazione." e "È stato affermato che tali agevolazioni sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano e pertanto conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire agli esportatori di polietilentereftalato. Si afferma che tali sovvenzioni dipendono dall'andamento delle esportazioni e sono pertanto specifiche e compensabili". In merito alla denuncia di pregiudizio, l'avviso di apertura riferisce che "Il denunciante ha presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti da India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia sono globalmente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato." e inoltre che "Ha affermato che il volume e i prezzi del prodotto importato hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori comunitari provocando, insieme ad altre conseguenze, notevoli effetti negativi sulle prestazioni globali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria".

    Il testo citato costituisce un'adeguata sintesi delle denunce relative alle sovvenzioni e al pregiudizio.

    Sovvenzioni

    1. Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB)

    a) DEPB pre-esportazione

    (16) Il governo indiano sostiene che il DEPB pre-esportazione è stato abolito il 1o aprile 2000. Pertanto, non dovrebbero essere istituiti dazi compensativi a carico di tale programma poiché l'imposizione di tali dazi contravverrebbe all'articolo 15 del regolamento di base.

    (17) Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie, il governo indiano ha presentato prove del fatto che tale programma è giunto effettivamente a scadenza e non conferirà più vantaggi ai produttori esportatori indiani. Pertanto questa richiesta è accolta e i vantaggi in questione sono esclusi dal calcolo delle aliquote di sovvenzione. Poiché tale programma non è più compensabile, non è necessario esaminare altre osservazioni presentate a questo proposito dalle parti interessate.

    b) DEPB post-esportazione

    (18) Il governo indiano afferma che la Commissione ha commesso un palese errore giudicando la compensabilità di questo sistema. Più precisamente, la Commissione avrebbe erroneamente concluso che il governo dell'India non dispone di un meccanismo di verifica dei fattori che sono immessi e consumati nel processo produttivo, mentre questo meccanismo è di fatto operante. Il governo indiano afferma inoltre che la valutazione della Commissione relativa ai vantaggi ottenuti a titolo di tale sistema non è esatta, poiché solo la restituzione eccessiva del dazio poteva essere considerata una sovvenzione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

    (19) Per stabilire se il DEPB post-esportazione costituisse una sovvenzione compensabile e, in caso affermativo, per calcolare l'entità del beneficio, la Commissione ha utilizzato il seguente metodo. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), si conclude che questo sistema comporta un contributo finanziario da parte del governo indiano, in quanto non vengono riscosse entrate (cioè i dazi sulle importazioni) altrimenti dovute. Esso rappresenta ugualmente un vantaggio per il beneficiario in quanto i produttori esportatori non hanno dovuto pagare i normali dazi all'importazione.

    (20) Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base prevede un'eccezione a questa norma generale nei casi, tra l'altro, dei sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva strettamente conformi alle disposizioni dell'allegato I, punto i, dell'allegato II (definizione e norme per la restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e norme per la restituzione daziaria sostitutiva).

    (21) Dall'analisi è emerso che il DEPB post-esportazione non è un sistema di restituzione né un sistema di restituzione sostitutiva. Il sistema analizzato non prevede l'obbligo automatico di importare solo merci utilizzate per la produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base). Inoltre, non esiste un meccanismo di verifica che accerti l'effettivo consumo delle importazioni nel processo produttivo. Non si tratta neanche di un sistema di restituzione sostitutiva poiché non è necessario che le merci siano in quantità uguale e di caratteristiche identiche a quelle di provenienza nazionale usate per produzioni destinate all'esportazione (allegato III del regolamento di base). Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto che in assoluto essi importino fattori produttivi. Gli esportatori accedono al vantaggio semplicemente effettuando esportazioni di merci, senza bisogno di dimostrare l'effettiva importazione di fattori produttivi; perciò, i produttori esportatori che acquistano la totalità dei loro fattori produttivi localmente e che non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono comunque accedere ai benefici del DEPB. Pertanto, il DEPB post-esportazione non è conforme a nessuna delle disposizioni degli allegati I-III. Poiché quindi questa eccezione alla definizione di sovvenzione dell'articolo 2 non si applica, il beneficio compensabile è costituito dalla remissione dell'importo totale dei dazi normalmente dovuti su tutte le importazioni.

    (22) Ne consegue chiaramente che la remissione eccessiva dei dazi all'importazione costituisce la base di calcolo dell'importo del vantaggio soltanto nel caso di regimi di restituzione autentica o di restituzione sostitutiva. Poiché è stato stabilito che il DEPB post-esportazione non rientra in una di queste due categorie, il vantaggio consiste nella remissione totale dei dazi all'importazione e non in una presunta remissione eccessiva.

    (23) Per quanto attiene al meccanismo di verifica, la questione si porrebbe qualora il DEPB post-esportazione potesse essere considerato un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva. Poiché è stato stabilito che il DEPB post-esportazione non è un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi degli allegati II e III del regolamento di base, non è necessario effettuare ulteriori esami. Anche se il DEPB rispondesse ai criteri degli allegati II e III, si giungerebbe alla conclusione che non esiste un valido meccanismo di verifica. Le "input/output norms" sono un elenco dei possibili elementi, con le relative quantità, che possono essere utilizzati nel processo produttivo. Tuttavia esse non costituiscono un meccanismo di verifica ai sensi dell'allegato II, paragrafo 5, del regolamento di base. Tali norme non prevedono una verifica dei fattori produttivi effettivamente utilizzati nel processo di produzione, né prevedono un meccanismo di verifica che accerti se tali fattori siano effettivamente stati importati.

    (24) Per queste ragioni, la richiesta non può essere accettata e, in relazione alla compensabilità di questo sistema e al calcolo del vantaggio, sono confermate le risultanze provvisorie.

    2. Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)

    (25) Un produttore esportatore e il governo indiano hanno affermato che i benefici ottenuti a titolo del programma EOU non dovrebbero essere considerati sovvenzioni, poiché tale programma concede l'esenzione dalle accise e dai dazi solo per le quantità di fattori utilizzati per la realizzazione del prodotto finito esportato. Secondo quanto asserito, il programma rappresenta un sistema di restituzione conforme alle condizioni stabilite nell'allegato I, punto i) e nell'allegato II del regolamento di base.

    (26) Gli esportatori indiani con sede in una EOU sono due. Lasciando impregiudicata la questione se questo programma costituisca o meno un sistema di restituzione ai sensi delle disposizioni del regolamento di base, la Commissione, dopo ulteriori esami, riconosce che per nessuna delle due società interessate esiste di fatto una remissione eccessiva del dazio. Di conseguenza, nella presente inchiesta, per queste società l'esenzione dai dazi sulla materia prima non formerà oggetto di misure compensative.

    (27) Gli importi delle sovvenzioni per le due società con sede in EPZ/EOU sono pertanto stati limitati all'esenzione dai dazi doganali sulle importazioni di beni capitali e sono stati ridotti rispettivamente allo 0,37 % e al 4,43 %.

    3. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCGS)

    (28) Il governo indiano ha rilevato che i beneficiari del sistema EPCGS non hanno alcun obbligo di esportare la totalità dei prodotti fabbricati con i beni capitali e che i titolari della licenza sono liberi di vendere parte della produzione sul mercato interno. Il governo indiano ha affermato che pertanto il vantaggio conferito a titolo di questo sistema dovrebbe essere ripartito sulla totalità della produzione.

    (29) In risposta a tale intervento, occorre sottolineare che, come esposto al considerando 52 del regolamento provvisorio, le società sono autorizzate a importare beni capitali a dazio nullo o ridotto, a seconda dei livelli di esportazione che si impegnano a realizzare. Pertanto il sistema è condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni poiché non è possibile ottenere benefici senza un impegno ad esportare merci. Per questo motivo, esso è ritenuto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Dal momento che tale sovvenzione è una sovvenzione all'esportazione, si considera che solo le vendite all'esportazione ne traggano vantaggio. In conclusione, la ripartizione deve essere effettuata sul totale delle vendite all'esportazione.

    (30) Poiché successivamente alla comunicazione delle risultanze provvisorie non sono pervenute altre osservazioni riguardo a questo sistema, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 50-57 del regolamento provvisorio.

    4. Importo delle sovvenzioni compensabili

    (31) Tutte le sovvenzioni esaminate sono state identificate come sovvenzioni all'esportazione. Per i produttori esportatori soggetti all'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni all'esportazione compensabili è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (32) La media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale per tutti i produttori esportatori soggetti all'inchiesta, che rappresentano il 90 % delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame originario dell'India è superiore al margine de minimis applicabile per questo paese, che è del 3 %.

    (33) Dato il notevole livello di collaborazione, per determinare l'aliquota residua per le società che non hanno collaborato all'inchiesta è stata utilizzata l'aliquota del margine di sovvenzione più elevato accertato per un'impresa che ha collaborato, pari all'8,23 %.

    II. INDONESIA

    (34) Poiché non sono pervenute osservazioni di rilievo a seguito della comunicazione delle risultanze provvisorie, viene confermata la conclusione secondo cui il margine di sovvenzione per l'Indonesia deve essere considerato trascurabile e sono confermate le risultanze esposte al considerando 78 del regolamento provvisorio. È pertanto opportuno chiudere il procedimento relativo all'Indonesia.

    III. COREA

    (35) Poiché non sono pervenute osservazioni a seguito della comunicazione delle risultanze provvisorie, viene confermata la conclusione secondo cui il margine di sovvenzione per la Corea deve essere considerato trascurabile e sono confermate le risultanze esposte al considerando 79 del regolamento provvisorio. È pertanto opportuno chiudere il procedimento relativo alla Corea.

    IV. MALAYSIA

    1. Introduzione

    (36) Nel regolamento provvisorio, al considerando 132, il vantaggio derivante dallo status di industria pioniera è stato erroneamente classificato come sovvenzione all'esportazione. Tuttavia, sono confermate le risultanze riportate ai considerando 93-95 relative alla compensabilità del sistema in quanto sovvenzione specifica interna. Ciò implicherebbe che l'importo della sovvenzione rilevato non può più essere compensato mediante il dazio antidumping.

    (37) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni a seguito della comunicazione delle risultanze provvisorie, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 80-133 del regolamento provvisorio, con l'eccezione della correzione di alcuni errori di calcolo.

    2. Importo delle sovvenzioni compensabili

    (38) Per i produttori esportatori soggetti all'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (39) La media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale per tutti i produttori esportatori soggetti all'inchiesta, che rappresentano il 90 % delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Malaysia, è superiore al margine de minimis applicabile per questo paese, che è del 2 %.

    V. TAIWAN

    (40) Una società ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore di calcolo nel determinare i vantaggi ottenuti dalla stessa società a titolo del sistema di esenzione dai dazi all'importazione per i macchinari. I vantaggi ottenuti a titolo di questo sistema sono stati nuovamente calcolati ed è stata riscontrata la presenza di un errore. Tale errore è stato rettificato ed il vantaggio a titolo di questo sistema si è ridotto dall'1,92 % allo 0,27 %.

    (41) Successivamente la Commissione ha esaminato attentamente l'intera pratica relativa a Taiwan, controllando, tra l'altro, i calcoli riguardanti tutti e quattro i produttori esportatori, al fine di valutare l'impatto di questa rettifica per la determinazione del margine di sovvenzione a livello nazionale.

    (42) È stato stabilito che, a seguito della riduzione del margine di sovvenzione per la società in questione, il margine nazionale si è ridotto allo 0,94 %, andando al di sotto della soglia de minimis che per questo paese è dell'1 %. È pertanto opportuno chiudere l'inchiesta relativa alle importazioni originarie di Taiwan.

    VI. THAILANDIA

    1. Considerazioni di carattere generale

    (43) Nella fase provvisoria, è emerso che, nonostante una zona della Thailandia (la zona 3) sia un'area geografica contigua chiaramente delimitata che rientra nella definizione di regione svantaggiata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, i vantaggi dei diversi sistemi di sovvenzione all'esportazione presentano carattere di specificità settoriale poiché l'accesso ai programmi è limitato a determinate industrie. Secondo il governo thailandese, i programmi sono accessibili ad una vasta gamma di industrie e sono pertanto generalmente accessibili.

    (44) È stato riscontrato che il governo thailandese ha elaborato un elenco ristretto delle attività ammissibili alla promozione degli investimenti e ciò, per definizione, limita l'accesso alle sovvenzioni, dal momento che le società che fabbricano prodotti che non usufruiscono della promozione, non sono ammissibili ai vantaggi conferiti a titolo della legge per la promozione degli investimenti. L'elenco deve inoltre essere considerato un elenco positivo, che definisce in modo specifico determinati prodotti, i cui produttori sono favoriti rispetto agli altri. Il fatto che i vantaggi a titolo della legge per la promozione degli investimenti siano disponibili per 200 prodotti differenti è irrilevante, poiché le società che non fabbricano questi prodotti sono escluse da qualunque vantaggio. Pertanto, si confermano le risultanze provvisorie relative alla specificità.

    (45) Ai considerando 193 e 196 del regolamento provvisorio è emerso che i progetti che presentano domanda per gli incentivi della Commissione per gli investimenti devono soddisfare il criterio del 20 % di valore aggiunto. In via provvisoria è stato rilevato che questa condizione incoraggia le imprese all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto ai prodotti importati ed è di conseguenza specifica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

    (46) Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie, il governo thailandese ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che il criterio del valore aggiunto non obbliga i produttori di PET ad usare fattori di produzione nazionali piuttosto che fattori importati. Gli elementi presentati dal governo thailandese provano che il criterio del valore aggiunto può essere soddisfatto anche se per la fabbricazione del prodotto finito vengono impiegate esclusivamente materie prime importate. Pertanto, per il prodotto oggetto dell'inchiesta, questo programma non è condizionato all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a merci importate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

    2. Esenzione dall'imposta sul reddito delle società

    (47) Il produttore esportatore afferma di aver optato per la compensazione degli attuali profitti imponibili mediante le proprie perdite nette accumulate nell'anno precedente, piuttosto che per l'uso dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle società e che, di conseguenza, durante il periodo dell'inchiesta non aveva ottenuto alcun vantaggio.

    (48) È stato appurato che una società che beneficia dell'esenzione dall'imposta sul reddito e che al tempo stesso può compensare, ai sensi delle normali disposizioni fiscali, i propri profitti con le perdite riportate, ha la scelta di optare per una delle due possibilità. Ciò è stato confermato dal ministero delle Finanze e dalla Commissione thailandese per gli investimenti. Nella fattispecie è stato rilevato che il produttore esportatore ha utilizzato l'esenzione dall'imposta sul reddito di società poiché i profitti imponibili non sono stati compensati con le perdite nette accumulate. In effetti, nell'ultimo esercizio finanziario, le perdite nette accumulate sono aumentate (da 1655089790 Baht a 1704894309 Baht). Se il produttore esportatore avesse deciso di compensare i propri profitti con le perdite nette accumulate, non avrebbe completato la sezione del reddito non imponibile, riservata ai redditi che beneficiano dell'esenzione concessa dalla Commissione per gli investimenti. Inoltre, nella causa riguardante l'aviazione civile canadese(5), l'organismo di appello dell'OMC ha stabilito, che per determinare se un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell'accordo sulle sovvenzioni conferisca un "beneficio", cioè un vantaggio, è necessario determinare se tale contributo finanziario pone il beneficiario in una situazione più vantaggiosa di quella in cui si sarebbe trovato in assenza del contributo finanziario. Come affermato sopra, grazie all'uso dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, il produttore esportatore si trova in una situazione più vantaggiosa, avendo potuto riportare per un uso futuro una maggiore quantità di perdite accumulate. Dal momento che il produttore esportatore ha utilizzato l'esenzione dall'imposta sul reddito ottenendo un beneficio, la richiesta non può essere accolta.

    3. Esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari

    (49) Poiché riguardo a questo sistema non sono pervenute osservazioni, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 202-208 del regolamento provvisorio.

    4. Importo delle sovvenzioni compensabili

    (50) Sulla base delle osservazioni pervenute dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie, per il produttore esportatore soggetto all'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni all'esportazione compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è determinato alla seguente aliquota:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (51) Poiché il produttore esportatore soggetto all'inchiesta ha rappresentato praticamente la globalità delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Thailandia, la media ponderata del margine di sovvenzione a livello nazionale è notevolmente superiore al margine di sovvenzione de minimis applicabile, che è del 2 %.

    E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (52) Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze esposte ai considerando 226-231 del regolamento provvisorio.

    F. PREGIUDIZIO

    1. Osservazioni preliminari

    (53) Alcune delle parti interessate hanno chiesto spiegazioni sul fatto che i dati presentati dall'industria comunitaria fossero stati utilizzati solo per il periodo che va dal 1996 in poi, mentre l'osservazione degli sviluppi del mercato per il periodo precedente era stata basata su informazioni provenienti da ricerche di mercato indipendenti.

    (54) La Commissione ha ritenuto che i dati presentati dall'industria comunitaria per l'anno 1995 non potessero essere utilizzati a causa della scissione di Kodak e Eastman nel 1995 e della ristrutturazione delle attività della Shell. Né la Shell, né la Eastman hanno potuto fornire dati completi per quell'anno.

    (55) La Commissione ha tuttavia ritenuto essenziale fornire un prospetto della situazione di penuria che nel 1995 ha caratterizzato il mercato comunitario, a causa dell'incidenza di tale fenomeno tanto sui prezzi quanto sulla redditività dell'industria comunitaria. In tale ottica, l'uso di informazioni provenienti da ricerche di mercato indipendenti è stato ritenuto uno strumento valido per ottenere i dati di base necessari alla valutazione della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo in esame, come spiegato al considerando 236.

    2. Consumo

    (56) Non essendo pervenute nuove informazioni che contestino il contenuto, sono confermate le risultanze relative al consumo del prodotto in esame nella Comunità esposte ai considerando 239 e 240 del regolamento provvisorio.

    3. Importazioni dai paesi interessati

    Importazioni originarie della Corea, dell'Indonesia e di Taiwan

    (57) Le risultanze esposte al considerando 242 del regolamento provvisorio riguardo ai margini di sovvenzione de minimis per le importazioni originarie della Corea e dell'Indonesia sono confermate. Entrambi i paesi sono pertanto esclusi dalla valutazione del pregiudizio.

    (58) In considerazione delle nuove risultanze sopra riportate, i margini di sovvenzione rilevati per le importazioni originarie di Taiwan sono ora de minimis e, pertanto, tali importazioni non sono prese in considerazione per la valutazione del pregiudizio.

    Importazioni originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia

    a) Cumulo

    (59) Il governo thailandese ha sostenuto che le importazioni originarie del suo paese non avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con le altre importazioni in esame perché, dei tre paesi considerati, le importazioni originarie della Thailandia detenevano la quota di mercato più piccola e i loro prezzi non erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria, dimostrando così che gli esportatori thailandesi non avevano lo stesso comportamento degli esportatori degli altri paesi. Questi elementi non sono stati ritenuti nuovi, pertanto la richiesta è stata respinta ed è stata confermata l'opportunità di valutare le importazioni originarie della Thailandia cumulativamente con le importazioni originarie dell'India e della Malaysia.

    (60) I governi dell'India e della Malaysia hanno chiesto che fossero cumulate solo le importazioni originarie dei loro paesi oggetto di sovvenzioni. Poiché è stato stabilito che la media ponderata nazionale dei margini di sovvenzione per tutte le importazioni originarie dell'India e della Malaysia soggette all'inchiesta era superiore ai margini de minimis applicabili per le sovvenzioni, occorre che siano prese in considerazione tutte le esportazioni di questi paesi nella Comunità. La richiesta è dunque stata respinta e si è concluso che tutte le importazioni originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia devono essere cumulate al fine di valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    b) Volume delle importazioni

    (61) Come risulta dalla seguente tabella, il volume delle importazioni originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia è vertiginosamente aumentato tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta (un incremento pari a 7 volte) e ha raggiunto un livello di 123563 t.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (62) Dopo che tra il 1996 e il 1998 le importazioni hanno registrato una rapidissima crescita, più che raddoppiando il proprio volume ogni anno, tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta tale crescita si è stabilizzata. Occorre tuttavia notare che, pur ad un ritmo più contenuto, le importazioni hanno continuato ad incrementarsi, nonostante gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per rispondere alla concorrenza dei prezzi praticata dalle importazioni sovvenzionate e riguadagnare quote di mercato.

    c) Quote di mercato

    (63) La quota di mercato delle importazioni in questione ha registrato il seguente andamento:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (64) Nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato delle importazioni originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia ha raggiunto il 9,2 %. Il dato è più di quattro volte superiore al livello raggiunto nel 1996, anno di inizio del periodo in esame. Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato di queste importazioni si è stabilizzata a seguito del rallentamento della crescita dei volumi di importazione descritta sopra.

    d) Prezzi delle importazioni

    (65) I prezzi delle importazioni in questione originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia si sono ridotti del 34 % nel periodo compreso tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Su base annua, tale riduzione è stata del 16 % tra il 1996 e il 1997, del 5 % tra il 1997 e il 1998 e del 13 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. In media, durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo cif dazio non corrisposto per il prodotto in questione originario dei suddetti paesi era di 516 EUR/t. Nel corso dell'inchiesta è stato confermato che numerosi esportatori operavano in perdita sul mercato comunitario, seguendo quindi una politica dei prezzi aggressiva nei confronti di tale mercato.

    e) Sottoquotazione dei prezzi

    (66) La sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni sovvenzionate è stata calcolata dettagliatamente al considerando 254 del regolamento provvisorio e si conferma come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (67) In mancanza di osservazioni e nuove informazioni provenienti dalle parti interessate che forniscano indicazioni contrarie, riguardo alla sottoquotazione sono confermate le risultanze esposte al considerando 254 del regolamento provvisorio. Si sottolinea in particolare che il fatto che i tassi medi di sottoquotazione fossero così bassi è dovuto al blocco dei prezzi causato dal comportamento dei produttori esportatori dei paesi interessati, che, sul mercato comunitario vendevano a prezzi non solo sovvenzionati, ma anche inferiori ai costi.

    4. Incidenza delle modifiche sulla valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità

    (68) Si noti che l'esclusione delle importazioni originarie di Taiwan dall'analisi del pregiudizio non modifica l'andamento stabilito nel regolamento provvisorio per le importazioni in questione. Si conclude pertanto che le risultanze elaborate nel regolamento provvisorio in relazione all'impatto delle importazioni in questione sulla situazione dell'industria comunitaria e al nesso di causalità non sono modificate dall'aggiornamento delle informazioni soprariportato.

    5. Situazione dell'industria comunitaria

    (69) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria.

    L'esame ha incluso tutti i fattori specificamente elencati all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia, alcuni fattori non vengono presentati in modo dettagliato poiché si è rilevato che essi non hanno pertinenza con la valutazione della situazione dell'industria comunitaria nel corso dell'inchiesta (salari e scorte, vedi appresso). Per quanto attiene all'incidenza dell'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili sull'industria comunitaria, in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi in questione, tale incidenza non può considerarsi trascurabile.

    Fattori esaminati nel regolamento provvisorio

    - Investimenti:

    (70) È stato rilevato che alcuni investimenti effettuati da un produttore comunitario che ha collaborato non sono stati tenuti in considerazione nella fase provvisoria. Dopo l'inserimento di tali dati, l'andamento precedentemente stabilito per la situazione degli investimenti resta invariato.

    Alcune delle parti interessate hanno asserito che l'entità degli investimenti realizzati nel 1998 dall'industria comunitaria mostra che quest'ultima godeva di una buona salute finanziaria. Altri hanno asserito che se nel periodo dell'inchiesta il livello degli investimenti era basso, ciò era dovuto alle perdite registrate dall'industria comunitaria negli anni precedenti e alle importazioni oggetto di sovvenzioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta.

    A tale proposito, l'inchiesta ha mostrato chiaramente che le spese per gli investimenti fatte nel 1997, nel 1998 e nel periodo dell'inchiesta sono state in gran parte frutto di decisioni adottate nel 1995, quando le prospettive per il settore del PET erano buone (le perdite subite nel 1996 erano state viste come una situazione temporanea). In industrie di questo tipo, è più corretto esaminare i programmi di investimento che non i periodi di tempo in cui gli investimenti vengono effettivamente realizzati. Come affermato al considerando 264 del regolamento provvisorio, si conferma che, a seguito dell'ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria causato da sovvenzioni pregiudizievoli durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria non ha pianificato espansioni di capacità significative.

    - Salari e scorte:

    Sono stati esaminati anche i salari e le scorte. Tuttavia, i salari non sono stati considerati un fattore determinante, poiché rappresentano una piccola quota del totale dei costi e si sono mantenuti stabili nel corso del periodo in esame. Per quanto attiene alle scorte, data la natura stagionale del mercato del PET, si è rilevato che i livelli delle scorte variano notevolmente nel corso dell'anno e non sono stati ritenuti un elemento significativo per l'analisi del pregiudizio.

    - Crescita:

    Per quanto il regolamento provvisorio non lo riporti esplicitamente, la Commissione nel quadro dell'analisi della quota di mercato ha anche esaminato la crescita, rilevando una leggera perdita per l'industria comunitaria nell'arco del periodo in esame.

    Altri fattori esaminati

    (71) È stata inoltre esaminata la situazione dell'industria comunitaria in relazione ai seguenti indicatori:

    - Capacità di ottenere capitali:

    Come già riportato nel regolamento provvisorio, il livello delle perdite subite durante il periodo dell'inchiesta è stato tale che durante il periodo stesso non è stato possibile concordare nuovi progetti di investimento. Chiaramente, la cosa non è andata a vantaggio della capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali in quel periodo, nonostante il previsto aumento della domanda.

    - Produttività:

    La produttività, in termini di tonnellate prodotte per addetto, è aumentata del 67 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta e del 21 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Questo rilevante aumento della produttività mostra che l'industria comunitaria ha fatto il possibile per mantenersi competitiva.

    - Utile sul capitale investito:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Questo indicatore riflette la situazione generale dell'industria comunitaria (comprensiva della maggior parte delle attività aziendali connesse al PET). La verifica ha dimostrato che una gran parte dell'andamento negativo registrato durante il periodo dell'inchiesta è attribuibile al settore del PET. Tale indicatore è in linea con il deterioramento della redditività dell'industria comunitaria.

    - Cash flow (flussi finanziari)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Questo indicatore riflette la situazione generale dell'industria comunitaria (comprensiva della maggior parte delle attività aziendali connesse al PET). Esso rappresenta il risultato operativo lordo di queste società, al lordo di oneri finanziari, ammortamenti e accantonamenti. La verifica ha dimostrato che una larga parte del deterioramento registrato durante il periodo dell'inchiesta è attribuibile al settore del PET.

    6. Ulteriori obiezioni sollevate

    a) Obiezioni di carattere generale sollevate in merito alle conclusioni della Commissione

    (72) Alcune delle parti interessate hanno contestato le conclusioni della Commissione relative al pregiudizio, poiché alcuni degli indicatori di pregiudizio mostravano andamenti stabili o positivi. A tale riguardo, diverse parti interessate hanno richiamato l'attenzione sul basso livello di sottoquotazione dei prezzi, sull'incremento del volume delle vendite e sulla generale stabilità della quota di mercato. A loro parere, tali indicatori mostravano un buono stato di salute dell'industria comunitaria e che il livello dei prezzi, pur essendo molto basso, poteva essere ritenuto normale, in considerazione delle condizioni di mercato esistenti.

    (73) Tale argomentazione non è stata accettata. Come chiarito nel regolamento provvisorio, l'incremento delle vendite e il recupero della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta, dopo una perdita di 5 punti percentuali tra il 1997 e il 1998, si sono verificati quando l'industria comunitaria ha diminuito notevolmente i propri prezzi per adeguarli a quelli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Come risulta dal regolamento provvisorio, è stato stabilito che le importazioni sono state effettuate a prezzi sovvenzionati. A tale riguardo, il fatto che la sottoquotazione dei prezzi sia ad un livello basso è attribuibile alla depressione dei prezzi dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Tale depressione dei prezzi è stata provocata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, che in termini di volume e di quota di mercato erano consistenti e che avevano costretto l'industria comunitaria a reagire riducendo i propri prezzi.

    b) Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta

    (74) Molte delle parti interessate e dei delegati degli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di analizzare taluni sviluppi che si sono verificati dopo il periodo dell'inchiesta e di tenerne conto. In particolare, queste parti hanno sottolineato il rapido e consistente incremento dei prezzi del PET dell'industria comunitaria rispetto all'incremento del costo delle materie prime. Secondo le parti in questione, dopo il periodo dell'inchiesta la situazione dell'industria comunitaria era notevolmente migliore e probabilmente l'industria comunitaria non subiva più un grave pregiudizio.

    (75) Occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. In base alla giurisprudenza della Corte, è possibile prendere in considerazione gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta solo quando questi rendono l'imposizione delle misure compensative chiaramente inadeguata.

    (76) La Commissione ha analizzato gli sviluppi del mercato del PET nei nove mesi successivi al periodo dell'inchiesta, cioè dal 1o ottobre 1999 al 30 giugno 2000. Ne è risultato che i prezzi delle vendite di PET effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno mostrato un incremento costante. Il prezzo medio di vendita per il periodo dei nove mesi era di circa il 40 % superiore alla media rilevata nel periodo dell'inchiesta. Tale incremento è stato più rapido dell'incremento dei costi (circa 20 %) ed ha portato ad un miglioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Ciò nonostante, in media, nell'arco dei nove mesi, per l'industria comunitaria l'utile sulle vendite era ancora negativo (- 2 %) e quindi il rendimento finanziario ancora insoddisfacente e lontano dal livello che può garantire la vitalità di questa industria.

    (77) Questo radicale cambiamento nei prezzi è dovuto in larga parte all'incremento dei prezzi del petrolio greggio verificatosi a metà del 1999 e che nel giro di pochi mesi ha notevolmente inciso sui prezzi di tutti i polimeri. Occorre anche notare che si è osservato un costante incremento delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria a detrimento delle importazioni sovvenzionate. La riduzione del volume delle importazioni sovvenzionate potrebbe tuttavia essere stata causata dall'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni. Inoltre, nel presente caso, l'andamento del tasso di cambio dollaro/euro aveva reso le importazioni in esame meno interessanti.

    (78) Occorre notare che i tassi di cambio, così come il prezzo del petrolio greggio, sono estremamente variabili e i cambiamenti possono essere di carattere temporaneo. Inoltre, qualora l'inchiesta antisovvenzioni in corso venisse chiusa senza istituzione di misure, le importazioni sovvenzionate potrebbero riguadagnare rapidamente quota di mercato.

    (79) In considerazione di quanto sopra, si è concluso che gli sviluppi verificatisi dopo il periodo dell'inchiesta non indicano la scomparsa del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. Di conseguenza, l'imposizione di misure compensative non è chiaramente inadeguata.

    7. Conclusione sul pregiudizio

    (80) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni, esposte ai considerando 265-268 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

    G. NESSO DI CAUSALITÀ

    (81) Diverse parti interessate hanno continuato a sostenere che la Commissione era erroneamente giunta alla conclusione secondo cui le importazioni originarie dei paesi interessati erano la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria mentre, a loro parere, la situazione di questa industria e il livello dei prezzi praticati sul mercato comunitario erano dovuti ad una combinazione di altri fattori. A tale proposito, dette parti hanno insistito sugli argomenti già sollevati nella fase provvisoria (compresi il prezzo delle materie prime, la situazione di eccesso di capacità e la concorrenza tra produttori di PET).

    (82) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni relative alla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni, esposte al considerando 290 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni di PET dai paesi in questione ha causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Probabili effetti dell'istituzione di misure sulle industrie a valle

    a) Ulteriore fase dell'inchiesta

    (83) A causa dello scarso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori nella prima fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di approfondire l'inchiesta riguardo ai probabili effetti dell'istituzione di misure sulle industrie a valle. Per questo motivo la Commissione ha inviato 90 nuovi formulari, semplificati, agli utilizzatori di PET, alcuni dei quali erano già stati contattati, ma non avevano risposto. 19 società che precedentemente non avevano collaborato hanno presentato risposte valide entro i termini stabiliti.

    Le nuove società che hanno collaborato sono:

    - tre trasformatori di preformati/bottiglie:

    Lux PET GmbH & Co. (Lussemburgo)

    Puccetti SpA (Italia)

    EBP SA (Spagna)

    - quattro produttori di pellicole e di fogli di PET che utilizzano il prodotto in esame:

    RPC Cobelplast Montonate Srl (Italia)

    Moplast SpA (Italia)

    Alusuisse Thermoplastic (UK)

    Klöckner Pentaplast BV (Paesi Bassi)

    - quattro produttori di bibite:

    L'abeille (Francia)

    Pepsico Food Beverages Intl. Ltd (Italia)

    Pepsico France (Francia)

    Europe embouteillage Snc (Francia)

    - otto produttori di acque minerali e sorgive:

    Aguas Minerales Pasqual SL (Spagna)

    Eycam Perrier SA (Spagna)

    Font Vella SA & Aguas de Lanjarón SA (Spagna)

    Italaquae SpA (Italia)

    Neptune SA (Francia)

    Roxane SA (Francia)

    San Benedetto (Italia)

    Società generale delle acque minerali arl (Italia)

    In totale, i dati presentati dalle società che hanno compilato il primo o il secondo formulario hanno coperto il 26 % del consumo di PET nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. I dati relativi ai costi, ricavati dalla combinazione di queste informazioni, sono stati considerati rappresentativi di vari sottosettori di utilizzatori, poiché si è osservato un buon livello di coerenza tra le informazioni fornite dalle singole imprese appartenenti agli stessi sottosettori.

    (84) Dopo l'istituzione di misure provvisorie, sono pervenute diverse comunicazioni da parte di utilizzatori o di loro associazioni rappresentative. Dette comunicazioni contenevano prevalentemente commenti riguardo ai passati sviluppi del mercato del PET e osservazioni sull'eventuale incidenza delle misure sui settori utilizzatori. Le comunicazioni sono state inviate da:

    - la Schmalbach-Lubeca, il più grande trasformatore in Europa (18 % del consumo comunitario di PET),

    - l'EUPC (European plastic Converters), l'associazione europea dei trasformatori della plastica,

    - l'UNESDA, un'associazione rappresentativa dei produttori di bibite,

    - il gruppo Nestlé, che ha ribadito che i dati forniti per il mercato francese sono rappresentativi della globalità del suo mercato europeo. (In totale, gli acquisti europei di PET effettuati dal gruppo rappresentano circa il 9 % del consumo comunitario di PET di cui il 3 % riguarda il solo mercato francese).

    Queste comunicazioni, insieme a quelle presentate dalle associazioni rappresentative dei produttori di acque (che si erano manifestati durante la prima fase dell'inchiesta), sono state tenute in considerazione e, in totale, tutte le comunicazioni rappresentano almeno la metà del mercato.

    b) Descrizione dei settori degli utilizzatori

    (85) Dall'analisi di tutte le informazioni pervenute è emerso che il settore degli utilizzatori, che precedentemente si riteneva suddivisibile in 3 gruppi (produttori di preformati, produttori di acque e produttori integrati di bibite), è più esattamente composto di due gruppi:

    - i trasformatori, che comprendono i fabbricanti di preformati e di bottiglie e i produttori di fogli. Tali utilizzatori svolgono una semplice attività di trasformazione; pertanto, il costo del PET è in assoluto il loro principale elemento di costo. I fabbricanti di bottiglie e di preformati vendono la maggior parte della propria produzione ad imprese di imbottigliamento di bibite. I produttori di fogli, che rappresentano solo una piccola parte del settore di trasformazione, vendono a diversi tipi di industrie che utilizzano i fogli principalmente per il confezionamento delle merci.

    - Le imprese di imbottigliamento di bibite, comprese l'acqua, le bibite con o senza aggiunta di anidride carbonica, il latte, i succhi di frutta ecc. La suddivisione di questo gruppo di utilizzatori tra produttori di acque e produttori di bibite non è appropriata poiché in molti casi lo stesso fabbricante imbottiglia tanto acqua quanto bibite. È invece più appropriato operare una distinzione tra le diverse bibite che essi producono poiché, in termini relativi, la percentuale rappresentata dal PET nei costi di produzione dipende dal costo intrinseco delle bibite (per le acque gassate o i succhi di frutta occorrono mezzi di produzione più costosi che per le semplici acque). In ogni caso, il PET resta un elemento di costo di notevole rilievo e i problemi che si presentano alle imprese di imbottigliamento in relazione alle forniture di PET sono simili indipendentemente dal prodotto imbottigliato.

    (86) Si noti che esiste un legame operativo molto stretto tra i trasformatori (ad eccezione dei produttori di fogli) e le imprese di imbottigliamento.

    - Le imprese di imbottigliamento assorbono la quasi totalità della produzione dei trasformatori.

    - Ciascun trasformatore ha un numero molto ristretto di clienti (spesso solo uno).

    - I trasformatori operano su base contrattuale con i loro clienti e tali contratti contengono molto spesso clausole che tengono automaticamente conto dei cambiamenti del prezzo del PET o vengono regolarmente rinegoziati.

    Di conseguenza, l'incidenza delle misure descritte in appresso non deve essere cumulata, poiché la maggior parte dell'incidenza verrà direttamente trasferita sui principali clienti dei trasformatori, cioè sulle imprese di imbottigliamento di bibite.

    c) Impatto prevedibile delle misure sugli utilizzatori

    (87) Dopo l'analisi dei nuovi dati pervenuti, la situazione degli utilizzatori, che hanno fornito informazioni adeguatamente quantificate, era la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) Impatto sui trasformatori

    (88) È stato calcolato che, per i trasformatori che producono preformati e bottiglie, l'istituzione delle misure compensative proposte, tenuto conto dei volumi degli acquisti di PET originario dei paesi interessati effettuati da tali imprese durante il periodo dell'inchiesta, porterebbe ad un incremento dei costi di produzione pari allo 0,75 %. Parallelamente, l'incidenza delle misure sui produttori di fogli sarebbe di circa lo 0,4 %. Dati i vincoli contrattuali esistenti con i loro clienti, è probabile che i trasformatori riusciranno a scaricare la maggior parte dell'incremento dei costi sui propri clienti. Si ritiene pertanto che l'impatto delle misure compensative sulla redditività di queste società sia molto limitato.

    e) Impatto sulle industrie di imbottigliamento di bibite

    (89) È stato calcolato che, per le imprese di imbottigliamento di bibite, l'istituzione delle misure compensative proposte, tenuto conto dei volumi degli acquisti di PET originario dei paesi interessati effettuati da tali imprese durante il periodo dell'inchiesta, porterebbe ad un incremento medio dei costi di produzione inferiore allo 0,2 %. Si può pertanto concludere che l'incremento dei costi sarebbe trascurabile.

    2. Prezzo al dettaglio delle bibite

    (90) Si è riscontrato che, nell'ultimo decennio, i prezzi delle acque e delle bibite in bottiglia sono aumentati al ritmo costante dell'1-2 % annuo (statistiche Eurostat sull'indice dei prezzi al dettaglio). Nel corso dello stesso periodo, i prezzi del PET sono stati estremamente variabili, senza tuttavia influenzare i prezzi al dettaglio delle acque e delle bibite in bottiglia. Pertanto è respinta l'obiezione secondo cui le misure potrebbero avere un impatto inflazionistico sui prezzi al dettaglio delle acque e delle bibite in bottiglia.

    3. Probabile effetto dell'istituzione di misure sull'industria comunitaria e sulle industrie a monte

    (91) Con ogni probabilità, le misure proposte andrebbero a beneficio dell'industria comunitaria la quale, con i suoi sforzi di ristrutturazione e il notevole aumento della produttività, ha dimostrato di essere determinata a restare presente su un mercato comunitario in rapida crescita. L'istituzione di misure consentirà a questa industria di migliorare la propria redditività e di effettuare gli investimenti che, in un'attività ad alta intensità di capitale come questa, sono indispensabili a garantire la propria vitale e duratura presenza sul mercato comunitario.

    (92) Poiché la situazione dell'industria comunitaria a monte dipende dalla salute finanziaria dei produttori comunitari di PET, il miglioramento della situazione di questi ultimi, conseguente all'istituzione di misure, andrà anche a vantaggio dell'industria a monte. Ciò è stato confermato dalle società appartenenti all'industria a monte che hanno collaborato.

    4. Conclusioni sull'interesse della Comunità

    (93) Sulla base delle ulteriori informazioni ottenute dagli utilizzatori, si conclude che su questi le misure avrebbero un impatto limitato. In effetti, dal momento che i trasformatori possono trasferire la maggior parte dell'incremento dei costi sui propri clienti, si ritiene che in definitiva l'impatto delle misure sui produttori di bibite sia marginale rispetto alla redditività globale del settore.

    (94) Inoltre, si conferma che è improbabile che si verifichi un trasferimento della produzione di preformati al di fuori della Comunità, che i prezzi al dettaglio delle bibite non è generalmente molto influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi del PET e che l'istituzione di misure è chiaramente nell'interesse della Comunità e delle industrie a monte.

    (95) Dal momento che non sono pervenute nuove osservazioni riguardo all'interesse della Comunità, è confermata la conclusione esposta al considerando 344 del regolamento provvisorio, secondo cui non esistono motivi convincenti per non istituire misure.

    I. NON IMPOSIZIONE DI DAZI

    (96) In considerazione del fatto che, come si è indicato sopra, la media nazionale ponderata del margine di sovvenzione delle importazioni originarie dell'Indonesia, della Corea e di Taiwan è inferiore alla soglia minima, si decide di non istituire misure compensative nei confronti delle importazioni originarie di detti paesi. Di conseguenza, è opportuno chiudere il procedimento in relazione alle importazioni originarie di questi paesi.

    J. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

    (97) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene che sia opportuno adottare misure compensative definitive affinché l'industria comunitaria non subisca ulteriore pregiudizio a causa di importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia.

    (98) In mancanza di nuove informazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerando 349 e 350 del regolamento provvisorio.

    (99) Al fine di evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET, causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, provochino la riscossione di dazi più elevati, si ritiene opportuno istituire dazi in forma di importi specifici per tonnellata. Tali importi sono stati ottenuti applicando l'aliquota del dazio compensativo ai prezzi CIF all'esportazione utilizzati per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.

    (100) Questo metodo ha portato alle seguenti aliquote di dazio compensativo (EUR per tonnellata) per i produttori esportatori che hanno collaborato:

    a)

    INDIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b)

    MALAYSIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c)

    THAILANDIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (101) Per evitare di ricompensare l'omessa cooperazione, si è ritenuto opportuno adottare come aliquota del dazio per le società che non hanno cooperato l'importo dell'aliquota più elevata fissata per i produttori esportatori che hanno cooperato, ossia 41,3 EUR/t per i produttori indiani, 16,6 EUR/t per i produttori malesi e 49,1 EUR/t per i produttori thailandesi.

    (102) I dazi compensativi specificati per ciascuna società nel presente regolamento sono stati stabiliti in base alle risultanze dell'inchiesta suesposta e riflettono pertanto la situazione constatata in tale ambito per quanto riguarda le suddette società. Questi dazi (diversamente dal dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle specifiche persone giuridiche indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione non sia citata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle menzionate, non possono beneficiare di tali dazi e devono essere assoggettati ai dazi applicabili a "tutte le altre società".

    (103) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(6) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà il regolamento di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali.

    K. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

    (104) Considerate l'entità delle sovvenzioni compensabili rilevate per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1741/2000, a concorrenza dell'ammontare dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie di Taiwan sono liberati.

    L. IMPEGNI

    (105) A seguito dell'istituzione di dazi compensativi provvisori, due produttori esportatori indiani hanno offerto un impegno relativo ai prezzi, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (106) La Commissione ritiene che gli impegni offerti da Reliance Industries Limited e Pearl Engineering Polymers Limited possano essere accettati(7) in quanto eliminano l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che le società si sono impegnate a fornire, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Vista la struttura delle vendite di queste società, inoltre, la Commissione giudica minimi i rischi di elusione degli impegni.

    (107) Al fine di garantire l'effettivo rispetto ed il controllo degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno, rilasciata da uno dei produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e contenente le informazioni elencate in allegato. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, viene riscossa l'adeguata aliquota di dazio compensativo onde garantire l'effettiva applicazione degli impegni.

    (108) In caso di violazione o di revoca degli impegni, può essere imposto un dazio compensativo, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39 076 020 e ex39076080 (Codice Taric 3907 60 80 10).

    2. Salvo il disposto del seguente paragrafo 3, le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi sottoelencati sono le seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Le suddette aliquote non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società in appresso elencate, soggette alle aliquote di dazio compensativo seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(8), l'importo del dazio compensativo, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    5. In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

    6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad una società operante come importatore nella Comunità dalle società di cui al paragrafo 3 sono esenti dai dazi compensativi istituiti all'articolo 1, a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.

    2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata da una delle società esportatrici di cui al paragrafo 3, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato al presente regolamento. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

    3. Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente ad un impegno vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 1741/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia sono riscossi all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. La parte della garanzia che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.

    Articolo 4

    È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

    Articolo 5

    Gli importi depositati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1741/2000, a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie di Taiwan sono liberati.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Fabius

    (1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (2) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6.

    (3) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.

    (4) GU C 319 del 6.11.1999, pag. 2.

    (5) Canada - Measures affecting the export of civilian aircraft, Report of the Appellate Body, Doc. WT/DS70/AB/R, 2 agosto 1999 (considerando 149 e successivi)

    (6) Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione C

    TERV 0/13

    Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles.

    (7) Vedi pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1992, pag. 1).

    ALLEGATO

    Elementi da indicare nella fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

    1) Il numero della fattura corrispondente all'impegno;

    2) Il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento);

    3) L'esatta descrizione delle merci, compresi:

    - il numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno proposto dal produttore/esportatore in questione),

    - il codice NC,

    - la quantità (in unità);

    4) La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

    - il prezzo unitario,

    - le condizioni di pagamento applicabili,

    - le condizioni di consegna applicabili,

    - sconti e riduzioni complessivi.

    5) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

    6) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla ... [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2000/745/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.".

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