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Document 32000R2448
Council Regulation (EC) No 2448/2000 of 7 November 2000 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain fishery products
Regolamento (CE) n. 2448/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo per taluni prodotti della pesca
Regolamento (CE) n. 2448/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo per taluni prodotti della pesca
GU L 282 del 8.11.2000, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 2448/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo per taluni prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 08/11/2000 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 2448/2000 del Consiglio del 7 novembre 2000 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo per taluni prodotti della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tale contingente tariffario a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario. (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi. (3) È compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari. Nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri. (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(1), ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali. (5) Dall'esame della situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario del gamberetto tropicale proveniente da Amercia del sud e America centrale (gamberetti del genere Penaeus, ad eccezione delle specie Penaeus monodon e Penaeus Japonicus), emerge che, soprattutto a seguito della malattia della "macchia bianca" che colpisce tale specie, i fabbisogni di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici non sono temporaneamente più sufficientemente coperti. Occorre pertanto aprire un contingente tariffario autonomo per un periodo e un quantitativo limitati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il dazio applicabile all'importazione del prodotto figurante nell'allegato è sospeso al livello indicato durante il periodo preso in esame e fino a concorrenza del volume riportato a lato di quest'ultimo. 2. Le importazioni del prodotto in questione non beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(2), sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto o la categoria di prodotto considerato. Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente D. Voynet (1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1). (2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>