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Document 32000R2356
Commission Regulation (EC) No 2356/2000 of 24 October 2000 amending Regulation (EC) No 2759/1999 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 272 del 25.10.2000, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R2759 | sostituzione | titolo articolo 8.4 | 28/10/2000 | |
Modifies | 31999R2759 | aggiunta | articolo 8.4 | 28/10/2000 | |
Modifies | 31999R2759 | sostituzione | articolo 3.1 | 28/10/2000 | |
Modifies | 31999R2759 | sostituzione | articolo 3.2 PTB | 28/10/2000 |
Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/2000 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione del 24 ottobre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 fissa parametri e massimali che richiedono ulteriori chiarimenti al fine di riflettere meglio la politica strutturale comunitaria attuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(2). (2) In particolare, è opportuno precisare che il termine "contributo pubblico" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 riguarda tutti i contributi pubblici e non soltanto quelli erogati a titolo dei programmi di cui all'articolo 9 del summenzionato regolamento. (3) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione(3) stabilisce che nel settore della trasformazione e della commercializzazione possano essere sovvenzionate soltanto le macchine e le attrezzature nuove. In talune circostanze è garantita la possibilità di ricorrere ad attrezzature usate. (4) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 limita il sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca ai prodotti provenienti da paesi candidati o dalla Comunità. Tale limitazione non è imposta dalla normativa del Consiglio né costituisce una limitazione auspicabile nel settore della pesca nel quadro del regolamento (CE) n. 2759/1999. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue: 1) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. È concesso un sostegno agli investimenti a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio." 2) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente: "b) nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici; tuttavia, la Commissione può acconsentire, caso per caso, all'ammissibilità di attrezzature usate, subordinandola a garanzie specifiche per quanto riguarda in particolare la provenienza e le specifiche tecniche;" 3) Il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:"Requisiti per l'ammissione e intensità di aiuto" 4) Il seguente paragrafo 4 è aggiunto alla fine dell'articolo 8: "4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999: a) gli 'investimenti generatori di reddito' comprendono tutti gli investimenti ad eccezione di quelli nel settore delle infrastrutture che non generano un reddito netto consistente; b) per 'contributo pubblico' si intende la totalità dei contributi pubblici, siano essi erogati o meno a titolo del programma." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. (2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. (3) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.