Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2356

    Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 272 del 25.10.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2356/oj

    32000R2356

    Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/2000 pag. 0013 - 0014


    Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione

    del 24 ottobre 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 fissa parametri e massimali che richiedono ulteriori chiarimenti al fine di riflettere meglio la politica strutturale comunitaria attuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(2).

    (2) In particolare, è opportuno precisare che il termine "contributo pubblico" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 riguarda tutti i contributi pubblici e non soltanto quelli erogati a titolo dei programmi di cui all'articolo 9 del summenzionato regolamento.

    (3) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione(3) stabilisce che nel settore della trasformazione e della commercializzazione possano essere sovvenzionate soltanto le macchine e le attrezzature nuove. In talune circostanze è garantita la possibilità di ricorrere ad attrezzature usate.

    (4) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 limita il sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca ai prodotti provenienti da paesi candidati o dalla Comunità. Tale limitazione non è imposta dalla normativa del Consiglio né costituisce una limitazione auspicabile nel settore della pesca nel quadro del regolamento (CE) n. 2759/1999.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    "1. È concesso un sostegno agli investimenti a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio."

    2) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

    "b) nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici; tuttavia, la Commissione può acconsentire, caso per caso, all'ammissibilità di attrezzature usate, subordinandola a garanzie specifiche per quanto riguarda in particolare la provenienza e le specifiche tecniche;"

    3) Il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:"Requisiti per l'ammissione e intensità di aiuto"

    4) Il seguente paragrafo 4 è aggiunto alla fine dell'articolo 8:

    "4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999:

    a) gli 'investimenti generatori di reddito' comprendono tutti gli investimenti ad eccezione di quelli nel settore delle infrastrutture che non generano un reddito netto consistente;

    b) per 'contributo pubblico' si intende la totalità dei contributi pubblici, siano essi erogati o meno a titolo del programma."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

    (2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (3) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.

    Top