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Document 32000R1804

    Regolamento (CE) n. 1804/2000 della Commissione, del 23 agosto 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

    GU L 213 del 24.8.2000, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1804/oj

    32000R1804

    Regolamento (CE) n. 1804/2000 della Commissione, del 23 agosto 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

    Gazzetta ufficiale n. L 213 del 24/08/2000 pag. 0009 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1804/2000 della Commissione

    del 23 agosto 2000

    relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/2000(4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2000.

    (2) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 agosto 2000 occorre pertanto far riferimento a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e II (acque norvegesi) eseguite da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2000.

    La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e II (acque norvegesi) effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di merluzzo bianco di questo stock catturato da dette navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2000.

    Per la Commissione

    Philippe Busquin

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

    (3) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

    (4) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 1.

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