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Document 32000R1642

    Regolamento (CE) n. 1642/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

    GU L 187 del 26.7.2000, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1642/oj

    32000R1642

    Regolamento (CE) n. 1642/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0043 - 0044


    Regolamento (CE) n. 1642/2000 della Commissione

    del 25 luglio 2000

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva di olio d'oliva nonché l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999(2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito corrispondente di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Onde valutare l'entità di tale superamento, occorre tener conto, per quanto concerne Spagna, Grecia e Portogallo, delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva in base ai rispettivi coefficienti di cui alle decisioni 98/605/CE(5), 98/619/CE(6) e 98/620/CE(7) della Commissione.

    (2) L'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre stabilire la produzione stimata relativa alla campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato da un livello tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2181/1999 della Commissione(8).

    (3) In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro otto mesi dal termine della campagna deve essere fissata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto. A tal fine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione(9), modificato dal regolamento (CE) n. 1273/1999(10), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 1o aprile successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nei singoli Stati membri. Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto, a titolo della campagna 1998/99, sarebbe pari, per l'Italia a 452286 tonnellate, per la Francia a 2364 tonnellate, per la Grecia a 562493 tonnellate, per la Spagna a 899991 tonnellate e per il Portogallo a 33936 tonnellate.

    (4) L'ammissione al beneficio dell'aiuto di tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicati dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

    (5) Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 pagabile per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto all'olio d'oliva di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

    - 899991 tonnellate per la Spagna,

    - 2364 tonnellate per la Francia,

    - 562493 tonnellate per la Grecia,

    - 452286 tonnellate per l'Italia,

    - 33936 tonnellate per il Portogallo.

    2. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84, pagabile per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:

    - 112,16 EUR/100 kg per la Spagna,

    - 130,40 EUR/100 kg per la Francia,

    - 99,05 EUR/100 kg per la Grecia,

    - 130,40 EUR/100 kg per l'Italia,

    - 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

    (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

    (3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

    (4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

    (5) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 39.

    (6) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 50.

    (7) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 54.

    (8) GU L 267 del 15.10.1999, pag. 19.

    (9) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

    (10) GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.

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