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Document 32000R1637

    Regolamento (CE) n. 1637/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2000, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali

    GU L 187 del 26.7.2000, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1637/oj

    32000R1637

    Regolamento (CE) n. 1637/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2000, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0036 - 0037


    Regolamento (CE) n. 1637/2000 della Commissione

    del 25 luglio 2000

    che fissa i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2000, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999(4), ha previsto all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei tre primi trimestri dell'anno.

    (2) Occorre stabilire per il quarto trimestre del 2000 i quantitativi disponibili per l'importazione dei paesi o gruppi di paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, tenendo conto, da un lato, dei titoli d'importazione rilasciati nei primi tre trimestri e, dall'altro, del volume dei contingenti tariffari e della quantità di banane ACP tradizionali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93.

    (3) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 250/2000 della Commissione, del 1o febbraio 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali e che fissa le quantità indicative per il secondo trimestre del 2000(5), i quantitativi per i quali un operatore tradizionale, registrato per il 1999, può presentare domande di titoli d'importazione per un dato trimestre del 2000 sono determinati sulla base del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato all'operatore stesso per il 1999. Per un operatore nuovo arrivato, tale quantitativo massimo è determinato applicando la percentuale fissata nell'assegnazione annua stabilita dall'autorità nazionale competente conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 440/2000 della Commissione(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1563/2000(7) e notificata a ciascun operatore interessato.

    (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2000.

    (5) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel quarto trimestre del 2000 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che dovessero essere adottate successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potrebbero essere addotte dagli operatori come fondamento di legittime aspettative per la proroga del regime d'importazione.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il quarto trimestre del 2000, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane e della quantità di banane ACP tradizionali, originarie di ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, sono fissati nell'allegato I.

    2. Per il quarto trimestre del 2000, le domande di titoli d'importazione

    a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su una quantità complessiva superiore alla differenza tra il quantitativo che gli è stato assegnato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2362/98 per il 1999, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 250/2000, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2000;

    b) presentate da un operatore nuovo arrivato non possono vertere su una quantità complessiva superiore alla differenza tra il quantitativo che gli è stato assegnato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 250/2000 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2000.

    La domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo e dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2000.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

    (4) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

    (5) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 6.

    (6) GU L 54 del 26.2.2000, pag. 27.

    (7) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 3.

    ALLEGATO

    Quantità di banane disponibili per ciascuna origine indicata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98 per il quarto trimestre del 2000

    >SPAZIO PER TABELLA>

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