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Document 32000R1520
Commission Regulation (EC) No 1520/2000 of 13 July 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo
Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo
GU L 177 del 15.7.2000, p. 1–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; abrogato da 32005R1043
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31994R1222 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.2 | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.1 | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.8 | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | modifica | allegato F | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.10 | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.5 | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.9 | 29/10/2000 | |
Modified by | 32000R2390 | sostituzione | articolo 8.4 | 29/10/2000 | |
Derogated in | 32001R0825 | deroga | ART9.2 | 29/04/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | sostituzione | articolo 6.3 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | sostituzione | articolo 12 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | sostituzione | articolo 16.8 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | aggiunta | articolo 10 BI | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | sostituzione | articolo 14.2 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | sostituzione | articolo 14.3 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | modifica | allegato F | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | sostituzione | articolo 15.2 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | modifica | articolo 16.3 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | aggiunta | articolo 6 BI | 02/08/2001 | |
Modified by | 32001R1563 | aggiunta | articolo 7.5 | 02/08/2001 | |
Modified by | 32002R0595 | sostituzione | articolo 10 | 07/04/2002 | |
Modified by | 32002R0595 | modifica | articolo 7.4 | 07/04/2002 | |
Modified by | 32002R0595 | modifica | articolo 6.1 | 07/04/2002 | |
Modified by | 32002R0595 | modifica | allegato F. | 07/04/2002 | |
Modified by | 32002R0595 | modifica | allegato B. | 07/04/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | allegato D. | 01/01/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | aggiunta | articolo 6.1 BI | 21/06/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | sostituzione | articolo 8.1 | 21/06/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | articolo 14.1 | 01/10/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | allegato C. | 21/06/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | allegato B. | 01/01/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | allegato F. | 21/06/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | articolo 14.3 | 01/10/2002 | |
Modified by | 32002R1052 | modifica | articolo 14.2 | 01/10/2002 | |
Modified by | 32003R0740 | aggiunta | articolo 16.9 | 19/05/2003 | |
Modified by | 32004R0307 | modifica | allegato B. | 22/02/2004 | |
Modified by | 32004R0543 | sostituzione | articolo 7.2 | 28/03/2004 | |
Modified by | 32004R0543 | aggiunta | articolo 16.10 | 15/04/2004 | |
Modified by | 32004R0543 | modifica | articolo 5.2 | 28/03/2004 | |
Derogated in | 32004R0544 | deroga | articolo 14 | 16/10/2004 | |
Derogated in | 32004R0763 | deroga | articolo 16.1 | 07/04/2004 | |
Modified by | 32004R0886 | complemento | articolo 6 BI.2 | 01/05/2005 | |
Derogated in | 32004R1461 | deroga | articolo 14.1 | 15/10/2004 | |
Derogated in | 32004R1493 | deroga | articolo 16.10 | 31/08/2004 | |
Modified by | 32005R0893 | modifica | articolo 14.1 | 05/07/2005 | |
Modified by | 32005R0893 | modifica | articolo 14.3 | 05/07/2005 | |
Repealed by | 32005R1043 |
Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 15/07/2000 pag. 0001 - 0048
Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1222/94(2) della Commissione, del 30 maggio 1994, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000(3), ha stabilito, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo. Tale regolamento è stato modificato a quindici riprese; per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento (CE) n. 1222/94 in occasione delle nuove modifiche che devono esservi apportate. (2) I regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle uova, dei cereali, del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli considerati sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per detti prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere compensata da restituzioni all'esportazione. (3) Il regolamento (CE) n. 800/1999(4) della Commissione stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le norme generali relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo. È peraltro opportuno apportare alcune precisazioni quanto all'applicazione di tale regime nel settore delle merci non comprese nell'allegato I. (4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, prevede che le restituzioni versate alle esportazioni dei prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato non possano essere superiori alla restituzione che sarebbe versata ai prodotti esportati nello stato in cui si trovano. È necessario tenerne conto per stabilire i tassi delle restituzioni e per le regole di assimilazione. (5) La fecola di patate è assimilata all'amido di granturco. È però opportuno poter fissare un tasso di restituzione particolare per la fecola di patate nelle situazioni di mercato in cui il suo prezzo è significativamente inferiore a quello dell'amido di granturco. (6) Le merci in oggetto possono essere ottenute sia direttamente, a partire da prodotti di base, che a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, o ancora a partire da prodotti assimilati ad una di queste categorie. In ciascuno dei casi è opportuno fissare le modalità applicabili per il calcolo dell'importo della restituzione. (7) Numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Per non appesantire le formalità di esportazione è opportuno favorire, per dette merci, l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse. In caso di registrazione è opportuno prevederne la conferma annua, per ridurre i rischi che potrebbero risultarne se fosse omessa la comunicazione di una modifica delle quantità di prodotto utilizzato per la fabbricazione delle merci di cui trattasi. (8) La proporzione di prodotti agricoli entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile. L'importo della restituzione deve quindi essere determinato in funzione del quantitativo di tali prodotti realmente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate. A fini di semplificazione amministrativa è però opportuno che, per talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, l'importo della restituzione venga determinato in funzione di quantitativi di prodotti agricoli stabiliti forfettariamente. In caso di registrazione di tali quantità è opportuno prevederne la conferma annua, per ridurre i rischi che potrebbero risultarne se fosse omessa la comunicazione di una modifica delle quantità di prodotto utilizzato per la fabbricazione delle merci di cui trattasi. (9) In mancanza della prova che le merci da esportare non hanno fruito della restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e rispettivamente del riso(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999(6) o a norma del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica(7) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2074/98 della Commissione(8), è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione. Questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode. (10) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83(10), ed il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(11) stabiliscono un regime di versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, di cui occorre tener conto in sede di adeguamento delle restituzioni all'esportazione. (11) È necessario prendere provvedimenti atti a garantire l'assoluto rispetto degli impegni della Comunità. È inoltre opportuno che tali provvedimenti non siano più vincolanti del necessario per gli operatori. (12) Gli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato limitano l'importo delle restituzioni che possono essere versate nel corso di un esercizio finanziario. D'altra parte le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I del trattato devono essere effettuabili in condizioni note anticipativamente. È necessario, in particolare, che gli operatori abbiano la garanzia che per tali esportazioni potrà essere versata una restituzione compatibile con il rispetto degli impegni della Comunità derivanti dagli accordi o, in caso contrario, ne siano informati con sufficiente anticipo. Inoltre il rilascio di detti titoli permette di mantenere il controllo sulle domande di restituzione e di garantire ai loro titolari che potranno fruire delle restituzioni fino all'importo per il quale è stato rilasciato il titolo, purché rispettino le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di restituzioni. (13) Detti accordi concernono la totalità dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. Tali prodotti comprendono taluni cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92(12). Il regolamento (CEE) n. 2825/93(13), modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94(14) stabilisce alcune modalità di applicazione per detti cereali. È opportuno che il versamento delle restituzioni per tutti i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia disciplinato da norme comuni. (14) Le domande di titoli rischiano di superare l'importo totale che può essere attribuito. È pertanto opportuno suddividere l'anno in periodi, per garantire la possibilità di ottenere tali titoli tanto agli operatori che esportano alla fine dell'esercizio finanziario che a quelli che esportano all'inizio di esso. È inoltre opportuno fissare, se del caso, un coefficiente di riduzione del totale degli importi richiesti. (15) Nella misura in cui il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(16), del 9 settembre 1999, si applica ai titoli è opportuno precisare le condizioni di svincolo della cauzione del titolo. (16) Alcuni tipi di esportazioni non sono soggetti, in materia di restituzioni, a limitazioni derivanti dagli impegni internazionali dell'Unione. Tali esportazioni devono pertanto essere esonerate dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. (17) La maggior parte degli esportatori riscuote restituzioni di importo annuo inferiore a 50000 [fmxeuro]. Tali esportazioni, considerate globalmente, rappresentano un'infima parte dell'importo globale delle restituzioni versate per le esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci. È opportuno poterle esonerare dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. (18) Alcuni esportatori partecipano a gare di appalto indette da paesi terzi importatori. Se non ottengono l'appalto devono avere la possibilità di dedurre, senza penalità, l'importo coperto da un titolo dall'importo che avevano proposto nell'offerta alla gara di appalto. (19) I titoli di restituzione servono in primo luogo a garantire il rispetto degli impegni dell'Unione nei confronti dell'OMC; consentono contemporaneamente di determinare anticipatamente la restituzione che potrà essere versata per i prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci esportate in paesi terzi. Sotto alcuni aspetti tale obiettivo diverge da quelli perseguiti dai titoli di esportazione rilasciati per determinate quantità di prodotti di base, esportati tali e quali, che sono oggetto di un impegno nei confronti dell'OMC e limitati quantitativamente. È pertanto opportuno precisare quali disposizioni generali applicabili ai titoli nel settore dell'agricoltura, disciplinate attualmente dal regolamento (CE) n. 1291/2000(17), che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, debbano essere applicate ai titoli di restituzione. (20) La gestione degli importi delle restituzioni che possono essere versate, nel corso di un esercizio finanziario, per l'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, può condurre a fissare tassi di restituzione diversi per l'esportazione con o senza fissazione anticipata del tasso di restituzione, in base all'evoluzione dei mercati della Comunità o di quelli mondiali. (21) È opportuno prevedere un sistema di controlli, fondato sul principio della dichiarazione da parte dell'esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, delle quantità di prodotti utilizzate per la fabbricazione delle merci esportate. Spetta alle autorità competenti prendere tutti i provvedimenti che ritengano necessari per verificare l'esattezza di tale dichiarazione. (22) D'accordo con le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha luogo la produzione, è opportuno consentire che venga effettuata una dichiarazione semplificata dei prodotti utilizzati, sotto forma di quantità cumulate di detti prodotti, a condizione che gli operatori interessati tengano a disposizione di dette autorità le informazioni particolareggiate sui prodotti in questione. (23) Non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza la quantità dei prodotti agricoli utilizzati per i quali può chiedere il versamento di una restituzione. Non è quindi sempre in grado di dichiararne l'entità. È opportuno pertanto prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione di cui l'interessato può chiedere l'applicazione, limitato a determinate merci, basato sull'analisi chimica di tali merci ed applicato secondo una tavola di concordanza redatta a tal fine. Quando si ricorre a tale metodo di calcolo per alcune merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, l'origine dell'amido utilizzato non è nota. Per tale amido può essere stata versata una restituzione alla produzione; di conseguenza le merci di cui trattasi non possono ottenere una restituzione all'esportazione per l'amido. (24) Può accadere che le autorità competenti, incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore, non dispongano di giustificazioni sufficienti per accettare la dichiarazione delle quantità utilizzate, nonostante questa sia fondata su un'analisi chimica. Una tale situazione rischia di presentarsi soprattutto quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello che le esporta. È pertanto necessario che le autorità competenti dello Stato membro che effettua l'esportazione di una merce possano, in caso di necessità, ottenere direttamente dalle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni inerenti alle condizioni di fabbricazione della merce di cui tali autorità possono disporre. (25) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e al versamento di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(18) prevede la vendita a prezzo ridotto di burro e crema alle industrie che fabbricano determinati prodotti. È opportuno tenerne conto per le merci che fruiscono di una restituzione determinata in base ad un'analisi. (26) È auspicabile garantire che nell'Unione siano applicate uniformemente le disposizioni relative al versamento di restituzioni nel settore delle merci non comprese nell'allegato I del trattato. A tal fine è opportuno che ogni Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, dei mezzi di controllo cui fa ricorso sul suo territorio per i vari tipi di merci esportate. (27) Il regolamento (CE) n. 1255/1999(19) del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari stabilisce, all'articolo 31, paragrafi 10,11 e 12, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché sia versata una restituzione per alcuni prodotti lattiero-caseari importati per essere riesportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. (28) È opportuno tener conto degli aumenti della quantità di alcuni prodotti lattiero-caseari importati a tariffa ridotta nel quadro di accordi conclusi con alcuni paesi terzi e della possibilità di versare una restituzione all'esportazione più elevata di detta tariffa ridotta. (29) Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni dei regolamenti recanti organizzazione comune di mercati in materia di versamento delle restituzioni all'esportazione, devono essere esclusi dal diritto a ottenere tali restituzioni i prodotti provenienti da paesi terzi e utilizzati nella fabbricazione di merci esportate dopo essere state messe in libera pratica nell'Unione. (30) Per alcuni prodotti agricoli trasformati bisogna stabilire i coefficienti applicabili per la determinazione della restituzione ad essi relativa e prevedere la pubblicazione degli importi delle restituzioni per ogni 100 kg di prodotto utilizzato. (31) Il comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti di base di cui all'allegato A (denominati in appresso "prodotti di base"), dei prodotti di trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 3, quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ed elencate, secondo i casi: - nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio(20), - nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, - nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio(21), - nell'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio(22), - nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio(23). Tali merci, elencate negli allegati B e C del presente regolamento, sono denominate qui di seguito "merci". 2. Ai sensi del presente regolamento si intende con: a) "esercizio finanziario" il periodo che va dal 1o ottobre di un anno al 30 settembre di quello seguente; b) "titolo" o "titolo di restituzione" il titolo redatto conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15, valido in tutta l'Unione, rilasciato dagli Stati membri a tutti gli interessati che ne abbiano presentato domanda, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui sono stabiliti. Il titolo di restituzione garantisce il versamento della restituzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16. Può comportare la fissazione anticipata degli importi delle restituzioni. I titoli restano validi durante un solo esercizio finanziario; c) "Accordo" l'accordo sull'agricoltura stipulato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; d) "aiuti alimentari" le operazioni di aiuti alimentari che rispondono alle condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo. 3. Per l'applicazione del presente regolamento: a) la fecola di patate, codice NC 1108 13 00, direttamente fabbricata a partire da patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco; b) il siero di latte liquido, codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62, non concentrato, anche se congelato è assimilato al siero di latte in polvere di cui all'allegato A (PG 1); c) - il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 04031011, 0403 90 51 e 0404 90 21, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore a 0,1 %, e - il latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 04031011, 0403 90 11, 0403 90 21 in polvere, in granuli o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 1,5 %, sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2); d) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 04031011, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 04049023, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 6 %, e - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 04031011, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 04049023 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore a 1,5 % ed inferiore a 45 %, sono assimilati al latte intero in polvere di cui all'allegato A (PG 3); e) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 04031019, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6 %, - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici NC 04031019, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore a 45 % e - il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte, che non sia l'82 %, ma sia uguale o superiore a 62 %, codici NC 040510, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90, sono assimilati al burro di cui all'allegato A (PG 6); f) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari, codici da NC 04031011 a 0403 10 19, codici da NC 04039051 a 0403 90 59 e codici da NC 04049021 a 0404 90 29, concentrati, non in polvere, in granuli o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e - il formaggio sono assimilati: i) al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto assimilato e ii) al burro di cui all'allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato; g) il riso semigreggio, codice NC 1006 20, è assimilato al riso lavorato, codici NC da 10063061 a 1006 30 98; h) lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 17011190 o codice NC 1701 12 90, contenente, in peso, allo stato secco, 92 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico, - gli zuccheri, codici NC 1701 91 00 e 17019990, - i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999, escluse le miscele ottenute, parzialmente, da prodotti contemplati dal regolamento (CEE) 1766/92, - i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2038/1999, escluse le miscele ottenute, parzialmente, da prodotti contemplati dal regolamento (CEE) 1766/92, che soddisfano alle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2038/1999 e dal regolamento (CE) n. 2135/95(24), per poter ottenere una restituzione in caso di esportazione tali e quali, sono assimilati allo zucchero bianco, codice NC 17019910. 4. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, d'accordo con l'autorità competente, i prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 3, lettera d) sono assimilati: i) al latte, al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto assimilato e ii) al burro di cui all'allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato. Articolo 2 L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4. Tuttavia, per quanto riguarda le miscele di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 290544 e 3824 60, quando l'interessato non indica nella dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 gli elementi di cui al paragrafo 4, quarto trattino del medesimo articolo, o non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione applicabile a tali miscele è quello applicabile al relativo prodotto di base cui si applica il tasso meno elevato. Quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, possono essere applicati vari tassi di restituzione per un medesimo prodotto di base, va calcolato un importo particolare per ciascuna delle quantità del prodotto di base in oggetto cui è applicabile un tasso di restituzione distinto. Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da considerare per il calcolo dell'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o i prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, che sono entrati nella fabbricazione della merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale. Articolo 3 1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato B, salvo riferimento all'allegato C o applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, la quantità di ciascuno dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, è determinata come segue: a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione: - a 100 kg di siero di latte assimilato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b, al prodotto pilota del gruppo n. 1 corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota, - a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota, - alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), primo trattino ovvero paragrafo 4, punto i) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrisponde 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel prodotto considerato, - alla parte non grassa di 100 kg di formaggio assimilato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f, secondo trattino, al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota, per l'1 % in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel formaggio, - a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materia grassa del latte inferiore o pari a 27 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse contenute nel prodotto considerato. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido assimilato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), primo trattino, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari a 3,2 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato, - a 100 kg di sostanza secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materie grasse del latte superiore a 27 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido assimilato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), primo trattino, al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materie grasse del latte nel latte liquido superiore a 3,2 %, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota, - a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato, - alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), primo trattino, o paragrafo 4, punto ii), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero-caseario considerato, - alla parte grassa di 100 kg di formaggio assimilato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), secondo trattino, al prodotto pilota del gruppo n. 6, corrispondono 0,80 kg di tale prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio, - a 100 kg di riso semigreggio a grani tondi, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera g), corrispondono 77,5 kg di riso lavorato a grani tondi, - a 100 kg di riso semigreggio a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera g), corrispondono 69 kg di riso lavorato a grani lunghi, - a 100 kg di zucchero greggio, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), primo trattino, corrispondono 92 kg di zucchero bianco, - a 100 kg di zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), secondo trattino, corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio, - a 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), terzo trattino, che soddisfano alle condizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio (eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio), determinato come previsto in detto articolo 3, - a 100 kg di sostanza secca [determinata come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95] contenuta nell'isoglucosio o nello sciroppo di isoglucosio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), quarto trattino, che soddisfa alle condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrispondono 100 kg di zucchero bianco, b) in caso di utilizzazione di un prodotto cui si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CE) n. 3072/95: - ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base, - o assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base, - o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base, tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta ad una quantità di prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato E. Tuttavia, per quanto riguarda l'alcol di cereali contenuto nelle bevande alcoliche, codice NC 2208, tale quantità è di 3,4 kg di orzo per % volume di alcol proveniente dai cereali, per hl di bevanda alcolica esportata; c) se è utilizzato: - un prodotto non compreso nell'allegato I del trattato, ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a) o b), - o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a) e/o b) e/o di prodotti di cui al primo trattino, tale quantità, da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata, è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1. Per il calcolo di detta quantità sono applicabili, se del caso, i tassi di conversione di cui alla lettera a), nonché le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti di cui alla lettera b). Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali comprese nelle bevande alcoliche, codice NC 2208, tale quantità è di 3,4 kg di orzo per volume di alcol proveniente da cereali, per hl di bevanda alcolica esportata. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato, utilizzato in una fase ulteriore, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato. Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ogni merce esportata. Nel caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci o sulla base delle quantità medie dei prodotti impiegati, durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate sono prese in considerazione finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate. Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di prodotti determinate devono essere confermate almeno una volta all'anno Per determinare le quantità effettivamente impiegate, è opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione(25). 3. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione è quella fissata nell'allegato stesso per ciascuna di dette merci. Tuttavia, a) per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base previsti nell'allegato C devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e diviso per 88; b) quando le merci in questione sono state fabbricate in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo e in parte con prodotti rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 23 del trattato, la quantità di prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo della restituzione da versare per quest'ultima categoria di prodotti viene determinata secondo quanto disposto nei paragrafi 1 e 2. Articolo 4 1. Il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Può essere modificato alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e ai tuorli d'uovo, atti ad usi alimentari, freschi, essiccati o diversamente conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale. 2. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto in particolare: a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione dei prodotti di base delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale; b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato, aventi condizioni di fabbricazione comparabili; c) della necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo; d) dell'evoluzione tanto delle spese che dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale; e) del rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi in applicazione dell'articolo 300 del trattato. Per quanto riguarda la fecola di patate, codice NC 11081300, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, alle condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, applicando i criteri sopra descritti. I quantitativi di fecola di patate prodotti sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b. 3. Per la fissazione del tasso della restituzione si tiene conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente, applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base o i prodotti ad essi assimilati. 4. Eccezion fatta per i cereali, non sono versate restituzioni per prodotti utilizzati per la fabbricazione dell'alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato B, codice NC 2208. 5. Per l'esportazione delle merci del codice NC 35051050 è applicato un tasso ridotto, tenendo conto dell'importo della restituzione alla produzione in vigore durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci e applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93, al prodotto di base utilizzato. Il tasso così determinato è fissato con la procedura di cui al paragrafo 1. 6. a) La restituzione per le fecole e gli amidi, codici NC da 11081100 a 1108 19 90, o per i prodotti elencati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, derivanti dalla trasformazione di detti amidi e fecole, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti, attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, da patate o da riso, ad esclusione di qualsiasi uso di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci. La dichiarazione di cui al primo comma può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura proveniente da uno stesso produttore; è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1. b) Se il tenore di estratto secco della fecola di patate assimilata all'amido di granturco ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è uguale o superiore a 80 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco è inferiore a 80 %, il tasso sarà quello della restituzione fissato conformemente al paragrafo 1, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo dell'estratto secco e diviso per 80. Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di estratto secco è uguale o superiore a 87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco è inferiore a 87 %, il tasso sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di estratto secco e diviso per 87. Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, codici NC 17023059, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55 è uguale o superiore a 78 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco di questi sciroppi è inferiore a 78 %, il tasso sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di estratto secco e diviso per 78. c) Per l'applicazione della lettera b) di cui sopra, il tenore di sostanza secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione(26) il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato con il metodo 2 di cui all'allegato I della direttiva 79/796/CEE del Consiglio(27) o con qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra, quanto meno, le stesse garanzie. d) Al momento della dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, l'interessato è tenuto a dichiarare il tenore di estratto secco degli amidi e fecole o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina utilizzati. 7. Quando la situazione nel commercio internazionale delle caseine, codice NC 350110, dei caseinati, codice NC 3501 90 90 e dell'ovoalbumina, codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo rendano necessario per queste merci, la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione di esse. 8. La restituzione può essere differenziata per le merci di cui ai codici NC 19021100, 1902 19 e 1902 40 10 secondo la destinazione di esse. 9. La restituzione può essere differenziata a seconda che il tasso ne sia fissato in anticipo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, o no. Articolo 5 1. Il tasso della restituzione è quello applicabile il giorno in cui le merci vengono esportate. 2. È tuttavia applicabile un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione. In caso di applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il tasso in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato a un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2. Il tasso della restituzione, determinato come previsto dal comma precedente, è adeguato con modalità identiche a quelle stabilite in materia di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati tali e quali, ma applicando i coefficienti di conversione fissati nell'allegato E per i prodotti trasformati a base di cereali. Il comma precedente non si applica alle domande di fissazione anticipata presentate entro il 24 marzo 2000. Articolo 6 1. Il versamento di una restituzione per l'esportazione di prodotti agricoli che rispondano alle condizioni dell'articolo 16, nonché per i cereali sottoposti a controllo per la fabbricazione di bevande alcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, a decorrere dal 1o marzo 2000, è subordinata alla presentazione di un titolo di restituzione rilasciato alle condizioni previste dall'articolo 7. Il precedente comma non si applica alle esportazioni effettuate nel quadro di un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'Accordo, alle consegne di cui agli articoli 4, paragrafo 1, terzo trattino, 34, 40, 44 e 45 e 46, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 800/1999 e alle esportazioni di cui all'articolo 14. 2. Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. 3. Il titolo di restituzione non è trasferibile. Deve essere utilizzato dal titolare. 4. Quando l'interessato non prevede di effettuare esportazioni in partenza da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda di titolo di restituzione, l'ente competente può conservare il titolo di restituzione, anche in forma di file informatico. 5. Per l'applicazione del presente articolo ai cereali sottoposti a controllo per la fabbricazione di bevande alcoliche, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, i riferimenti al termine "esportazione" vanno intesi come riferimenti a tale controllo. Articolo 7 1. Il titolo di restituzione è chiesto e rilasciato per un importo stabilito in [fmxeuro]. La domanda di titolo di restituzione e il titolo di restituzione sono redatti conformemente all'allegato F, fatto salvo il disposto dell'articolo 20. 2. L'interessato può chiedere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda. In tal caso la fissazione anticipata concerne tutti i tassi di restituzione applicabili. La domanda unica di fissazione anticipata, soggette alle condizioni di cui all'allegato F, può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione o dal giorno di attribuzione del titolo di restituzione fino all'ultimo giorno di validità del medesimo. La fissazione anticipata non è applicabile alle esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda. 3. Il rilascio di un titolo di restituzione impone al titolare di chiedere le restituzioni per le esportazioni effettuate durante la validità del titolo di restituzione, per un importo uguale all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato. Per garantire il rispetto di tale obbligo è costituita la cauzione di cui all'articolo 11. 4. Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85. Si considera che l'esigenza principale è soddisfatta se l'operatore ha trasmesso la o le domande specifiche, relative alle esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo di restituzione alle condizioni di cui all'allegato F-VI. Se la domanda specifica non è la dichiarazione di esportazione, deve essere depositata, salvo caso di forza maggiore, entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione. La prova che l'operatore ha ottemperato all'esigenza principale è fornita dalla presentazione all'autorità competente dell'esemplare n. 1 del titolo di restituzione debitamente imputato, conformemente al disposto dell'allegato F-VI. Tale prova dev'essere fornita entro la fine del nono mese seguente la data di scadenza della validità del titolo di restituzione. Articolo 8 1. Le domande di titolo possono essere presentate: a) entro il 31 agosto per i titoli validi con decorrenza dal 1o ottobre; b) entro il 5 novembre per i titoli validi con decorrenza dal 1o dicembre; c) entro il 5 gennaio per i titoli validi con decorrenza dal 1o febbraio; d) entro il 5 marzo per i titoli validi con decorrenza dal 1o aprile; e) entro il 5 maggio per i titoli validi con decorrenza dal 1o giugno; f) entro il 5 luglio per i titoli validi con decorrenza dal 1o agosto. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre: - il 5 settembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera a) - il 12 novembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera b) - il 12 gennaio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera c) - il 12 marzo le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera d) - il 12 maggio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera e) - il 12 luglio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera f). 3. La Commissione determina l'importo per il quale possono essere rilasciati i titoli di restituzione sulla base dei seguenti elementi: a) l'importo massimo delle restituzioni, stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo, diminuito: b) se del caso dell'importo che supera l'importo massimo versabile nel corso dell'esercizio finanziario precedente, diminuito: c) dell'importo riservato a coprire le esportazioni di cui all'articolo 14, diminuito: d) dei versamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario per esportazioni antecedenti il 1o marzo 2000, diminuito: e) dei versamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso, relativi ad esportazioni effettuate nel corso del precedente esercizio finanziario, diminuito: f) degli importi per i quali sono stati rilasciati i titoli di restituzione validi nel corso dell'esercizio finanziario considerato, aumentato: g) dell'importo per il quale sono stati restituiti titoli già rilasciati, di cui all'articolo 12, aumentato: h) della quota eventualmente non utilizzata dell'importo riservato di cui al precedente punto c) e i) degli elementi di incertezza relativi ad alcuni degli importi di cui sopra. 4. L'importo totale per il quale possono essere rilasciati titoli per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 1 è pari a: - 30 % dell'importo totale di cui al paragrafo 3 per il periodo di cui al paragrafo 1, punto a); - 20 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 novembre, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto b); - 25 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 gennaio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto c); - 33 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 marzo, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto d); - 50 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 maggio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto e); - 100 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 luglio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto f). 5. Qualora l'importo totale delle domande ricevute per uno dei periodi di cui sopra superi il massimale di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande depositate entro le date corrispondenti di cui al paragrafo 1, in modo da rispettare il massimale di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2. 6. Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli possono essere attribuiti per un importo massimo pari al prodotto dell'importo richiesto e di 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 5 o al paragrafo 8. In tale caso entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il richiedente ha facoltà di rinunciare alla domanda. 7. Rispettivamente entro il 1o ottobre, il 1o dicembre, il 1o febbraio, il 1o aprile, il 1o giugno e il 1o agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi per i quali alcuni richiedenti hanno rinunciato alla domanda di titolo in applicazione del paragrafo 6. 8. Possono essere presentate domande di titolo fuori dai periodi di cui al paragrafo 1, con decorrenza dal 1o ottobre di ogni esercizio finanziario. Le domande presentate nel corso di una settimana sono trasmesse alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati con decorrenza dal lunedì seguente la comunicazione, salvo misura presa dalla Commissione. Se ritiene che possa essere messo in questione il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea, la Commissione può applicare un coefficiente di riduzione alle domande di titolo in esame, fondandosi sul metodo di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. Può anche sospendere il rilascio dei titoli. La Commissione pubblica detto coefficiente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro quattro giorni a decorrere dalla data della presentazione delle domande, di cui al primo comma. 9. Le domande di cui al precedente paragrafo possono essere presentate esclusivamente se non è stato fissato un coefficiente di riduzione ai sensi del paragrafo 5 e fino ad esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4, cui vanno aggiunti gli importi per i quali non sono stati effettivamente rilasciati titoli nonché gli importi per i quali i titoli sono stati restituiti. 10. Con decorrenza dal 15 agosto possono essere presentate domande di titoli per esportazioni da effettuarsi entro il 1o ottobre alle condizioni di cui al paragrafo 8, purché siano disponibili i relativi importi, determinati ai sensi del paragrafo 3. 11. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, 7, 9 e 10 sono applicabili con decorrenza dal 15 luglio 2000. Articolo 9 1. Il titolo di restituzione è valido con decorrenza dalla data indicata sulla domanda di titolo, alle condizioni di cui all'allegato F. 2. Il titolo di restituzione è valido fino al termine del quinto mese dopo quello in cui è stata presentata la domanda ovvero fino alla fine dell'esercizio finanziario, se questa sopravviene prima. In caso di fissazione anticipata dei tassi di restituzione, però, questi sono validi fino alla fine del quinto mese che segue quello in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata, ovvero fino alla scadenza della validità del titolo, se questa è precedente. La Commissione può prorogare la validità dei titoli rilasciati con decorrenza dal 1o giugno. Per le esportazioni effettuate fra il 1o marzo e il 30 settembre 2000, in caso di fissazione anticipata dei tassi di restituzione tali tassi restano validi fino alla scadenza della validità del titolo. Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente al punto II dell'allegato F. Non può esservi fissazione anticipata per gli estratti di titoli di restituzione, indipendentemente dal titolo dal quale derivano. Articolo 10 Le domande di titolo di restituzione e i titoli di restituzione rilasciati per un'operazione di aiuti alimentari ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'Accordo contengono, nella casella 20, una delle seguenti diciture: "Certificado GATT - Ayuda alimentaria" "GATT-attest - Fødevarehjælp" "GATT-Bescheinigung - Nahrungsmittelhilfe" "Πιστοποιητικό ΓΣΔE - Επισιτιστική βοήθεια" "GATT certificate - Food aid" "Certificat GATT - Aide alimentaire" "Titolo GATT - Aiuto alimentare" "GATT-certificaat - Voedselhulp" "Certificado GATT - Ajuda alimentar" "GATT-todistus - Elintarvikeapu" "GATT-licens - Livsmedelsbistånd". Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano a tali titoli. In deroga ai regolamenti che fissano i tassi di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti di base in forma di merci, i tassi di restituzione con fissazione anticipata applicati alle domande di titolo e ai titoli rilasciati per procedere a una operazione di aiuto alimentare sono i tassi applicabili alle altre esportazioni, per le quali non è prevista la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. Devono essere presi in considerazione i tassi in vigore il giorno stabilito in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 259/98, trattandosi di esportazioni a titolo di aiuti alimentari comunitari, oppure il giorno stabilito dall'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 174/1999(28), trattandosi di esportazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuti alimentari nazionali. Articolo 11 Le domande di titolo di restituzione diverse dai titoli relativi a operazioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10 sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata costituita alle condizioni stabilite dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1291/2000. La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall'articolo 12. Articolo 12 1. In caso di applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, la cauzione è immediatamente svincolata, per un importo massimo pari all'importo costituito, moltiplicato per il coefficiente di riduzione. 2. La cauzione è svincolata per una quota del 94 % qualora il richiedente rinunci alla domanda di titolo, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6. 3. La cauzione è svincolata totalmente qualora il titolare del titolo abbia richiesto restituzioni di importo pari al massimo al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. 4. Quando un titolo di restituzione non è stato utilizzato per il 95 % dell'importo per il quale era stato rilasciato, è incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza fra il 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo e l'importo effettivamente utilizzato. 5. Se però il titolare di un titolo lo restituisce entro il 28 febbraio, l'importo incamerato, determinato in base al paragrafo 4, è diminuito del 50 %. Se il titolo è restituito dopo questo termine ma prima del 15 agosto 2000 e prima del 31 maggio degli altri anni, l'importo incamerato, determinato in applicazione del paragrafo 4, è diminuito del 25 %. 6. Il titolare di un titolo di restituzione che fornisce la prova di aver partecipato ad una gara di appalto indetta da un paese terzo importatore, di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e di non aver ottenuto l'appalto, può chiedere di rinunciare ad un importo uguale a quello della restituzione che gli sarebbe stata versata se avesse ottenuto l'appalto. In tal caso il titolo è decurtato dell'importo corrispondente e la relativa cauzione è svincolata. Articolo 13 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, gli importi delle restituzioni che hanno versato nel mese precedente per esportazioni effettuate entro il 1o marzo 2000. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio di ogni anno e, per la prima volta, entro il 1o gennaio 2001, l'importo totale delle restituzioni effettivamente versate entro il 30 settembre precedente per esportazioni effettuate durante l'esercizio finanziario precedente, nonché gli importi versati, e non ancora comunicati, per esportazioni effettuate durante precedenti esercizi finanziari, precisando a quali esercizi si riferiscano. 3. Per l'applicazione del paragrafo precedente il versamento di anticipi è considerato come una restituzione effettivamente versata. I rimborsi di restituzioni indebitamente versate sono comunicati separatamente. 4. Entro il 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) gli importi per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5. b) gli importi per i quali sono stati restituiti o ridotti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6. c) gli importi per i quali i titoli di restituzione sono scaduti e non sono stati utilizzati, d) i titoli di restituzione di cui all'articolo 10, rilasciati il mese precedente. Articolo 14 1. Fino al 30 settembre 2000 e per ogni esercizio finanziario con decorrenza dal 1o ottobre 2000, per le esportazioni non accompagnate da un titolo può essere versata una restituzione, entro i limiti di una riserva globale di 30000000 [fmxeuro]. Il presente articolo non è però applicabile alle esportazioni effettuate nel quadro di un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'Accordo, né alle consegne di cui agli articoli 4, paragrafo 1, terzo trattino, 36, 40, 44 45 e 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle esportazioni effettuate da un esportatore che non è stato in possesso di titoli dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e non è in possesso di titoli il giorno dell'esportazione. L'importo globale delle domande presentate da tale operatore alle condizioni di cui all'allegato F-VI, paragrafo 2, nel corso dell'esercizio finanziario considerato e prima della presentazione della domanda relativa all'esportazione di cui trattasi deve essere inferiore a 50000 [fmxeuro]. È applicabile esclusivamente negli Stati membri in cui le merci sono fabbricate o assemblate. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 5 e il 20 di ogni mese, gli importi delle restituzioni versate a titolo del presente articolo, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. Se il totale degli importi comunicati dagli Stati membri è pari ad almeno 20000000 [fmxeuro] la Commissione sospende l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione. Articolo 15 1. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è applicabile ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento, eccezion fatta per le disposizioni relative ai titoli di importazione. Le disposizioni relative ai diritti e agli obblighi inerenti ai titoli stabiliti quantitativamente si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi dei titoli di restituzione di cui al presente regolamento, stabiliti per importi in [fmxeuro], fermo restando il disposto dell'allegato F. 2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 non sono applicabili ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento: - gli articoli 9, 12, 14, 21, 24, 32, 33, 35, ,42, 46, 47, 50; - l'articolo 8 paragrafo 2; - l'articolo 8 paragrafo 4; - l'articolo 18 paragrafo 1; - l'articolo 36 paragrafo 5. 3. Per l'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità dei titoli che scadono entro il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato per gli importi non richiesti per cause di forza maggiore. Articolo 16 1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999. Inoltre, all'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, per i quali sarà richiesto il versamento di una restituzione, o far riferimento a una tale composizione, se è stata stabilita in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma. Quando una merce è entrata nella fabbricazione di una merce da esportare, la dichiarazione dell'interessato deve comportare l'indicazione della quantità della merce effettivamente impiegata nonché la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, da cui proviene la merce in questione. L'interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che esse ritengano necessari. Per verificare l'esattezza della dichiarazione loro presentata, le autorità competenti utilizzano ogni mezzo di controllo adeguato. A richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si espletano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano loro direttamente tutte le informazioni di cui possono disporre, per permettere il controllo della dichiarazione dell'interessato. 2. In deroga al precedente paragrafo, d'accordo con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti e/o delle merci impiegate può essere sostituita dalla dichiarazione complessiva delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione relativa a tali quantità, qualora esse siano state determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, a condizione che il produttore tenga a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica della dichiarazione. 3. Se l'interessato non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1, oppure non fornisce informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non può fruire della restituzione. Se tuttavia dimostra in maniera soddisfacente alle autorità competenti di non possedere o di non essere in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare, e se detta merce figura nelle colonne 1 e 2 dell'allegato D, può essergli versata, su sua espressa richiesta, una restituzione, per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella di corrispondenze che figura nell'allegato D. L'autorità competente stabilisce le condizioni di esecuzione dell'analisi. Le spese relative a tale analisi sono a carico dell'interessato. Quando alla merce esportata si applica l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore fornisca la prova che la merce non contiene prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato C, salvo per quanto riguarda: - le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, esportate sotto forma di merci ottenute in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo alle condizioni definite all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), - le quantità di uova o di prodotti di uova esportate sotto forma di paste alimentari di cui al codice NC 19021100, - il tenore di sostanza secca delle paste fresche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), - la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 290544 e 3824 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-glucitolo (sorbitolo) ottenute rispettivamente da prodotti amilacei e da saccarosio, - le quantità di caseina esportate sotto forma di merci di cui al codice NC 35019090. - il grado Balling della birra di malto, codice NC 22029010, - le quantità di orzo non trasformate in malto accettate dalle autorità competenti. La descrizione delle merci indicata sulla dichiarazione di esportazione e sulla domanda di restituzione di merci di cui all'allegato C deve essere effettuata conformemente alla nomenclatura di questo allegato 5. Quando, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si procede all'analisi di una merce, vengono utilizzati i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione(29); se mancano si ricorre a quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di una merce simile importata nell'Unione Europea. 6. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate tanto le quantità di merci esportate che le quantità dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma o un riferimento alla composizione stabilita in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo, nel documento sono riportate, al posto delle suddette indicazioni, le quantità dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato D, corrispondenti ai dati forniti dall'analisi della merce esportata. 7. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro informa la Commissione circa le misure di controllo alle quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 8. Quanto alle esportazioni effettuate fra il 1o ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre. Articolo 17 1. Conformemente all'articolo 16, per le merci dei codici 04052010, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, 1901 e 21069098 della nomenclatura combinata, contenenti una percentuale elevata dei prodotti lattiero-caseari dei codici 04021019, 0402 21 19, 0405 00 e 0406 della nomenclatura combinata, denominati qui di seguito "prodotti lattiero-caseari", gli interessati devono effettuare le seguenti dichiarazioni: a) che nessuna quantità di prodotti lattiero-caseari è stata importata da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta, o b) le quantità di prodotti lattiero-caseari importate da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, "contengono una percentuale elevata" significa 67 chilogrammi o più di prodotti lattiero-caseari utilizzati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate. 3. Quando la domanda è presentata per quantità da determinarsi conformemente al terzo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente può accettare un'attestazione dell'interessato, che certifichi che le quantità di prodotti lattiero-caseari effettivamente utilizzate non hanno goduto di regimi particolari che prevedono un'imposizione ridotta al momento dell'importazione. 4. La dichiarazione presentata in conformità al paragrafo 1 o l'attestazione redatta in conformità al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando è comprovato che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario incorporato nelle merci esportate è uguale o quasi uguale al prezzo che prevale sul mercato della Comunità per un prodotto equivalente. Nell'operare il confronto dei prezzi si terrà conto del momento in cui il prodotto lattiero-caseario è stato acquistato. 5. Quando sono state utilizzate quantità che hanno fruito di un regime speciale che prevede un'imposizione ridotta, la restituzione sarà calcolata secondo l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. Articolo 18 La restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non è versata per le merci riesportate dopo essere state immesse in libera pratica conformemente all'articolo 24 del trattato. La restituzione non è neppure versata per dette merci quando sono esportate dopo trasformazione o sono incorporate in altre merci. Articolo 19 La Commissione apporta al presente regolamento gli adeguamenti imposti da modifiche della nomenclatura combinata o gli adeguamenti dell'allegato B necessari a mantenere la concordanza con i rispettivi allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Articolo 20 Con riserva del parere favorevole delle autorità competenti fino al 31 dicembre 2000 gli interessati possono usare, il formulario contenuto nell'allegato F del regolamento (CE) n. 1222/94, nel quadro delle disposizioni di cui all'allegato F di tale regolamento, in luogo dell'allegato F del presente regolamento. Articolo 21 Il regolamento (CE) n. 1222/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di corrispondenze di cui all'allegato G. Articolo 22 Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente quello della sua pubblicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5. (3) GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6. (4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. (5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. (6) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8. (7) GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9. (8) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 8. (9) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. (10) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12. (11) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. (12) GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. (13) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. (14) GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12. (15) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. (16) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11. (17) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (18) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. (19) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (20) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. (21) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (22) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (23) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (24) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16. (25) GU L 367 del 16.12.1992, pag. 10. (26) GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22. (27) GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24. (28) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. (29) GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29. ALLEGATO A >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO D >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO E COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN PRODOTTI DI BASE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, PUNTO B) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO F I. Domanda di titolo di restituzione 1. La domanda di titolo di restituzione è compilata su formulario conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Se l'interessato non prevede di effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello nel quale presenta la domanda di titolo di restituzione, può presentare la domanda per via elettronica, alle condizioni stabilite da tale Stato membro. 2. Sul titolo "titolo di esportazione o di fissazione anticipata" è apposto un timbro che reca la dicitura "titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I" Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Nelle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro. Le caselle da 13 a 16 non sono compilate. Nella casella 20 il richiedente precisa se prevede di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chiede un titolo di restituzione valido in tutta la Comunità. Indica il luogo e la data della domanda e firma la domanda di titolo di restituzione. Per le domande di titolo per un aiuto alimentare compila anche la casella 20, inserendovi una delle diciture di cui all'articolo 10. II. Domanda di fissazione anticipata - domanda di estratto di titolo di restituzione 1. Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo di restituzione Si veda il punto I (il richiedente compila la casella 8) 2. Domanda di fissazione anticipata posteriore a il rilascio del titolo di restituzione il richiedente compila una domanda che indichi: - nelle caselle 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto titolo; - nella casella 4 il nome del titolare del titolo; - nella casella 8 va apposta una crocetta alla voce "sì". 3. Domanda di estratto di titolo di restituzione Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo per un importo che non superi l'importo non ancora imputato sul titolo iniziale il giorno del rilascio dell'estratto, per esempio quando prevede di effettuare esportazioni per le quali le domande di restituzione non saranno presentate nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di restituzione. In tal caso sul titolo iniziale è imputato l'importo della domanda dell'estratto e viene rilasciato un estratto in seguito ad una domanda nella quale figurano le seguenti informazioni: nelle caselle 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione, per il quale è chiesto un estratto, e il numero del titolo iniziale; nella casella 4 il nome del titolare del titolo di restituzione; nelle caselle 17 e 18 l'importo in euro chiesto in base all'estratto. III. Rilascio di titoli di restituzione con fissazione anticipata utilizzabili in tutta la Comunità e rilascio di estratti di titoli Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo i modelli; conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. Sul titolo "titolo di esportazione o di fissazione anticipata" è apposto un timbro che reca la dicitura "titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I" a) La casella 1 contiene il nome e l'indirizzo dell'ente che rilascia il titolo di restituzione. La casella 2 o la casella 23 contengono il numero del titolo di restituzione, attribuito dall'ente che lo rilascia. Se si tratta di un estratto di titolo di restituzione, nella casella 3 compare la dicitura "Estratto", in grassetto e in lettere maiuscole. b) La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare. c) La casella 6 è depennata. d) La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo di restituzione e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 11. e) La casella indica 12 l'ultimo giorno di validità. f) Le caselle da 13 a 16 sono depennate. g) Le caselle 17 e 18 sono compilate dall'ente competente, sulla base dell'importo determinato a norma dell'articolo 8. h) La casella 19 è depennata. i) La casella 20 contiene le eventuali indicazioni previste nella domanda. j) La casella 21 è compilata conformemente alla domanda. k) La casella 22 contiene la dicitura "data del primo giorno di validità: ...", determinata ai sensi dell'articolo 8. l) La casella 23 è compilata. m) La casella 24 è depennata. IV. Rilascio di titoli di restituzione senza fissazione anticipata, utilizzabili in tutta la Comunità Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui al punto III. La casella 21 è depennata. Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo iniziale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi scritta, debitamente completata, la menzione "Restituzione valida il ... con fissazione anticipata ... valida fino a ...". V. Titoli registrati, validi in un unico Stato membro Se il titolare di un titolo di restituzione non prevede di chiedere restituzioni sulla base del titolo presso un ente diverso da quello che lo ha rilasciato, lo Stato membro comunica al richiedente che la sua domanda è stata registrata e gli trasmette le informazioni previste sull'esemplare n. 1. L'esemplare n. 2 (destinato all'ente che procede al rilascio) non è rilasciato. È sostituito da una registrazione, depositata presso l'ente competente, che contiene tutte le informazioni dei titoli di restituzione di cui ai punti III e IV, nonché le imputazioni del titolo. VI. Utilizzo dei titoli di restituzione 1. Quando vengono espletate le formalità di esportazione, nella casella 44 del documento amministrativo unico è apposta la dicitura "HA1", accompagnata dal numero o dai numeri dei titoli di restituzione che accompagnano la domanda di restituzione. Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il o i numeri dei titoli da liquidare. 2. Ogni operatore deve compilare una domanda di pagamento specifica ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Tale domanda dev'essere presentata all'ente competente per il versamento ed essere accompagnata dal o dai titoli corrispondenti, salvo in caso di registrazione del o dei titoli ai sensi del precedente paragrafo V. L'autorità competente può decidere di non considerare la domanda specifica come la pratica relativa al versamento della restituzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 800/1999. L'autorità competente può considerare che la domanda specifica costituisce la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. In tal caso la data in cui la domanda specifica è pervenuta all'ente competente per il versamento delle restituzioni, di cui al precedente paragrafo 3, corrisponde alla data in cui all'ente competente ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica contiene, fra l'altro, il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione. 3. L'ente competente per il versamento delle restituzioni determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla/sulle quantità e la natura del prodotto/dei prodotti di base esportato/esportati e sul tasso/sui tassi di restituzione vigente/vigenti. Nella dichiarazione di esportazione questi tre elementi devono essere indicati espressamente o con un riferimento inequivocabile. L'ente competente per il versamento delle restituzioni imputa l'importo sul titolo di restituzione entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la domanda specifica. L'imputazione del titolo si effettua a tergo dell'esemplare n. 1; nelle caselle 28, 29 e 30 in luogo della quantità è indicato l'importo in euro. Il precedente capoverso si applica, mutatis mutandis, ai titoli conservati in forma di file elettronico. 4. Avvenuta l'imputazione, se il titolo di restituzione non è registrato l'esemplare n. 1 è restituito al titolare ovvero è conservato dall'ente competente per i versamenti, a domanda dell'interessato. 5. La cauzione relativa alle esportazioni effettuate può essere svincolata ovvero essere trasferita per garantire il versamento di anticipi delle restituzioni. In tal caso il richiedente la completerà debitamente. ALLEGATO G TABELLA DELLE CORRISPONDENZE >SPAZIO PER TABELLA>