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Document 32000R0609

    Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione, del 21 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 73 del 22.3.2000, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/609/oj

    32000R0609

    Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione, del 21 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 22/03/2000 pag. 0009 - 0012


    Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione

    del 21 marzo 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6, e l'allegato 4 del protocollo n. 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Le autorizzazioni CEMT valide in Austria permettono il libero transito attraverso l'Austria.

    (2) Sono necessarie regole chiare per l'obliterazione delle ecocarte. Le ecocarte utilizzate servono a scopi statistici.

    (3) Gli ecopunti elettronici sono utilizzati in modo ottimale se vengono distribuiti a scaglione nel corso dell'anno.

    (4) Se un veicolo viene completamente scaricato o caricato in Austria, indipendentemente dall'itinerario seguito per entrare e uscire dal paese, non è considerato in transito e non è quindi tenuto al pagamento di ecopunti.

    (5) L'applicazione dell'accordo sul transito degli automezzi da 40 tonnellate attraverso la Svizzera consentirà di alleggerire il transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria. Per motivi geografici, gli automezzi pesanti provenienti dall'Italia e dalla Grecia o ivi destinati continueranno a transitare in Austria. Gli ecopunti non utilizzati restituiti alla Commissione devono essere assegnati in via prioritaria alla Grecia e all'Italia.

    (6) Il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96(2), deve pertanto essere modificato di conseguenza.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del protocollo n. 9,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3298/94 è così modificato:

    1) All'articolo 1, è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1bis. I viaggi di transito effettuati nelle circostanze elencate all'allegato C o con un'autorizzazione CEMT valida sul territorio austriaco sono esenti dal regime di ecopunti."

    2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta. L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

    a) timbrandola in un'apposita timbratrice per ecocarte;

    b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;

    c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;

    d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

    I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato H.

    Ai fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate serviranno alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti."

    3) All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera d): "d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1."

    4) All'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Ogni anno gli ecopunti elettronici sono messi a disposizione degli Stati membri in tre scaglioni di eguale entità: un primo scaglione entro il 1o novembre dell'anno precedente, un secondo scaglione entro il 1o marzo ed un terzo entro il 1o luglio."

    5) L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14

    Non è considerato viaggio di transito ed è pertanto esentato dal pagamento di ecopunti il viaggio compiuto da un veicolo che viene completamente caricato o scaricato in Austria, a prescindere dall'itinerario seguito per entrare ed uscire dal paese, e che detiene a bordo i documenti atti a comprovarlo."

    6) L'allegato E è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

    7) È aggiunto l'allegato H, il cui testo figura all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2000.

    Per la Commissione

    Loyola De Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20.

    (2) GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13.

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO E

    CRITERI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI ECOPUNTI

    La posizione speciale di Grecia e Italia

    Una parte della riserva comunitaria del 3,34 % del numero totale di ecopunti, una proporzione equivalente a 4874 unità di cui all'allegato D, è assegnata in via prioritaria all'Italia, e 576 unità, di cui all'allegato D, alla Grecia.

    Inoltre, si deve far tutto il possibile per garantire che la quota di ecopunti assegnata alla Grecia tenga sufficientemente conto delle esigenze di questa.

    Effetti di riunificazione tedesca

    Una parte della riserva comunitaria di ecopunti corrispondente a 6444 unità di cui all'allegato D è assegnata alla Germania.

    Ridistribuzione degli ecopunti restituiti dall'Austria

    Gli ecopunti restituiti dall'Austria alla Commissione per essere ridistribuiti sono assegnati agli Stati membri che desiderano ecopunti supplementari proporzionalmente all'uso che i loro veicoli pesanti fanno della "Rollende Landstraße" in Austria.

    Con l'entrata in vigore dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la distribuzione degli ecopunti restituiti dall'Austria si effettuerà conformemente al terzo comma.

    Gli ecopunti restituiti dall'Austria alla Commissione per essere ridistribuiti sono assegnati in via prioritaria nella misura del 30 % alla Grecia e del 30 % all'Italia. I restanti ecopunti restituiti dall'Austria sono distribuiti agli Stati membri che fanno richiesta di ecopunti supplementari proporzionalmente all'uso che i loro veicoli pesanti fanno della "Rollende Landstraße" in Austria.

    Il numero di ecopunti assegnati agli Stati membri, effettivamente utilizzati, i dati medi su NOx per i veicoli in transito dagli Stati membri

    I restanti ecopunti sono distribuiti tra gli Stati membri che chiedono ecopunti supplementari, proporzionalmente ad un coefficiente che è definito per ciascuno Stato membro come segue:

    - numero di ecopunti ritenuti necessari, sulla base di un'estrapolazione delle statistiche austriache più recenti;

    - moltiplicato per la percentuale di ecopunti assegnati a uno Stato membro, effettivamente utilizzati da detto Stato membro l'anno precedente;

    - moltiplicato per i dati medi più recenti su NOx per i veicoli in transito dallo Stato membro, in percentuale dell'obiettivo fissato per tale anno."

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO H

    Posti di frontiera austriaci dotati di obliteratrice di ecocarte

    Achenkirch

    Arnoldstein

    Braunau

    Brennerpaß

    Ehrwald

    Hangendenstein

    Hörbranz

    Kiefersfelden

    Musau

    Nauders

    Neuhaus

    Pinswang

    Reit im Winkel

    Saalbrücke

    Scharnitz

    Schleching

    Sillian

    Springen

    Suben

    Steinpaß

    Walserberg

    Wegscheid"

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