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Document 32000R0542

Regolamento (CE) n. 542/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

GU L 67 del 15.3.2000, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/542/oj

32000R0542

Regolamento (CE) n. 542/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 15/03/2000 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 542/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra(1).

(2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione(2), le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione(3).

(3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 1998 (proroga del sistema di duplice controllo)(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 84/98 resta in vigore per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 84/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 i riferimenti al periodo "1o gennaio-31 dicembre 1999" sono sostituiti dalla dicitura "1o gennaio-31 dicembre 2000".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

(1) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57. Decisione modificata dalla decisione n. 5/98 del Consiglio di associazione (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 9).

(4) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 166/1999 (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 1).

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