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Document 32000H0789
2000/789/EC: Commission Recommendation of 29 November 2000 setting out guidelines for the authorisation of warehousekeepers under Council Directive 92/12/EEC in relation to products subject to excise duty (notified under document number C(2000) 3355)
2000/789/CE: Raccomandazione della Commissione, del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa [notificata con il numero C(2000) 3355]
2000/789/CE: Raccomandazione della Commissione, del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa [notificata con il numero C(2000) 3355]
GU L 314 del 14.12.2000, p. 29–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
2000/789/CE: Raccomandazione della Commissione, del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa [notificata con il numero C(2000) 3355]
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 14/12/2000 pag. 0029 - 0031
Raccomandazione della Commissione del 29 novembre 2000 recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa [notificata con il numero C(2000) 3355] (2000/789/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE(2) stabilisce che i depositi e i depositari di tabacchi lavorati, alcol, bevande alcoliche e oli minerali devono essere autorizzati dagli Stati membri. (2) La relazione del gruppo ad alto livello sulla frode nei settori del tabacco e dell'alcol, approvata dai direttori generali delle dogane e dell'imposizione indiretta il 24 aprile 1998, contiene raccomandazioni per la lotta contro la frode. (3) La Commissione, nella comunicazione al Consiglio sulle azioni da intraprendere per lottare contro la frode nel settore delle accise, approva senza riserve l'analisi del gruppo ad alto livello sulle cause del problema e accetta le sue raccomandazioni. (4) Il 19 maggio 1998 il Consiglio Ecofin ha approvato la sintesi della relazione del gruppo ad alto livello e si è impegnato sul piano politico per combattere la frode. (5) L'analisi del gruppo ha evidenziato che i criteri applicati per la concessione o la revoca delle autorizzazioni di depositario variano da uno Stato membro all'altro. (6) Conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera a), della direttiva 92/12/CEE, le autorità nazionali devono chiedere al depositario autorizzato una garanzia che copra il rischio relativo alla circolazione intracomunitaria delle merci. (7) Conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera a), della direttiva 92/12/CEE, le autorità nazionali possono chiedere ai depositari autorizzati un garanzia che copra il rischio relativo alla fabbricazione, alla lavorazione e alla detenzione delle merci. (8) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 92/12/CEE, le autorità nazionali devono esigere una garanzia dagli operatori registrati. (9) Gli Stati membri sono liberi di fissare le modalità per la costituzione delle garanzie. (10) Conformemente all'articolo 15bis, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri devono disporre di una base di dati elettronica contenente un registro dei depositari autorizzati o degli operatori registrati ai fini dell'accisa nonché un registro dei locali autorizzati come depositi fiscali. (11) Il gruppo ad alto livello ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di adottare principi comuni per le procedure di autorizzazione dei depositi e dei depositari. (12) All'inizio dell'ottobre 1998 si è svolto a Lussemburgo un seminario Fiscalis al fine di elaborare degli orientamenti in materia di concessione e revoca delle autorizzazioni dei depositari e di controllo delle merci nei depositi. (13) La questione è stata discussa durante le riunioni del comitato delle accise e gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni. (14) Per assicurare una maggiore uniformità delle procedure di concessione e revoca delle autorizzazioni, i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato delle accise si sono dichiarati d'accordo all'unanimità sul contenuto della presente raccomandazione, RACCOMANDA: CAMPO D'APPLICAZIONE Articolo 1 1. Gli Stati membri sono invitati ad applicare le disposizioni della presente raccomandazione per autorizzare a quanto segue una persona fisica o giuridica titolare di un deposito: a) fabbricare, trasformare, detenere, ricevere e spedire, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione di accisa; b) ricevere, detenere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa. 2. La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata in larga misura anche per autorizzare un operatore registrato, cioè una persona fisica o giuridica che non ha lo status di depositario autorizzato, a ricevere, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE Articolo 2 1. Anche se gli Stati membri sono invitati ad applicare criteri rigorosi per la concessione delle autorizzazioni alle persone indicate all'articolo 1, si dovrebbe raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione degli scambi e l'efficacia dei controlli. 2. Per poter decidere con cognizione di causa e valutare l'eventuale rischio per le entrate connesso alla concessione dell'autorizzazione, il richiedente dovrebbe fornire le seguenti informazioni prima di ottenere l'autorizzazione: - nome e indirizzo del richiedente, - tipo di attività, - la pianta dei locali, la loro ubicazione e una descrizione dell'attività e degli impianti, - una domanda scritta corredata dalle scritture commerciali e da informazioni relative al registro delle società, - il numero IVA, - un estratto dell'iscrizione al registro commerciale o ad una base di dati equivalente, se tale iscrizione è richiesta dallo Stato membro interessato, - i nomi dei dirigenti, la loro posizione e responsabilità nella società, - informazioni sul sistema contabile della società, sulle misure di controllo interno e sulle modalità di audit, - informazioni sulla posizione finanziaria della società, sulla sua posizione fiscale e sul rispetto degli altri obblighi fiscali (dogane, IVA, imposizione diretta), - il livello delle scorte, la stima delle merci che saranno fabbricate, detenute o spedite in un dato periodo, - informazioni sulle autorizzazioni di depositario che il titolare ha o aveva ottenuto in altri Stati membri. Le informazioni di cui al primo comma possono essere ottenute attraverso un formulario speciale. 3. Gli Stati membri possono chiedere agli aspiranti depositari di fornire un elenco degli Stati membri verso i quali intendono spedire merci soggetti ad accisa in regime sospensivo. L'elenco può essere trasmesso liberamente agli Stati membri di destinazione interessati. Articolo 3 1. Prima di concedere l'autorizzazione, gli Stati membri possono procedere ad una visita per verificare l'esistenza e la struttura dei locali e del deposito. Per agevolare i controlli e la revisione contabile, soprattutto quando si tratta di grandi locali, e per delimitare chiaramente i limiti della zona riservata ai prodotti in regime sospensivo, gli Stati membri potrebbero disporre di una mappa dettagliata del deposito proposto. 2. Un elemento importante di qualsiasi sistema dovrebbe essere l'istituzione di misure adeguate di controllo delle scorte da parte sia delle persone autorizzate, sia delle amministrazioni nazionali. È altrettanto importante controllare l'origine dei prodotti soggetti ad accisa, nonché l'intero processo di produzione, dall'arrivo delle materie prime all'invio del prodotto finito. Ciò può implicare l'apposizione di codici e di marchi sui prodotti. INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE Articolo 4 1. Gli Stati membri sono invitati ad informare i depositari e gli operatori registrati richiedenti degli obblighi nazionali in materia di contabilità, al fine di agevolare una chiara revisione su tutti i prodotti ricevuti, fabbricati, trasformati, detenuti e spediti. 2. Il depositario richiedente dovrebbe essere informato della necessità di indicare nella sua contabilità tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento e al controllo del deposito fiscale. In particolare, in funzione della normativa degli Stati membri, occorre fornire informazioni relative a quanto segue: - registro delle scorte delle materie prime, - registro di fabbricazione, - registro delle scorte di tutti i prodotti, - registro delle merci ricevute e inviate. 3. In particolare, nella contabilità del depositario dovrebbero figurare una descrizione delle merci, la loro categoria fiscale, il riferimento del documento amministrativo di accompagnamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione(3) (DAA) (numero nazionale del DAA, data d'invio delle merci e annotazione della data in cui la terza copia è stata ricevuta dallo speditore per appuramento). 4. Sarebbe opportuno mettere a disposizione delle autorità competenti le registrazioni di magazzino, il conto profitti e perdite, il bilancio patrimoniale e le relazioni sull'audit. 5. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero procedere occasionalmente a controlli sull'attività della società. Articolo 5 Gli Stati membri sono invitati ad informare i depositari degli obblighi relativi all'applicazione della normativa nazionale in materia di accise, ed in particolare quanto segue: - obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per il funzionamento del sistema di preallarme per le accise, - obbligo di utilizzare un DAA per tutte le spedizioni intracomunitarie e le esportazioni e di compilare accuratamente il documento prima della spedizione delle merci, - obbligo di utilizzare il sistema di numerazione nazionale del DAA, - obbligo di specificare la durata del viaggio e, eventualmente, il tragitto più probabile. GARANZIE Articolo 6 1. L'importo della garanzia dovrebbe essere basato sul rischio inerente all'attività del depositario o dell'operatore registrato. 2. L'importo della garanzia dovrebbe essere riesaminato periodicamente per tenere conto delle variazioni registrate per quanto riguarda il volume degli scambi, le attività del depositario o l'aliquota di accisa applicabile negli Stati membri. ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE Articolo 7 1. Di norma, l'autorizzazione dovrebbe essere annullata o revocata soltanto per gravi motivi, e dopo un attento esame della situazione del depositario da parte delle autorità competenti di uno Stato membro. 2. Per esempio, l'autorizzazione può essere annullata o revocata nei casi seguenti: - inosservanza degli obblighi relativi all'autorizzazione, - copertura insufficiente per la garanzia richiesta, - reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore, - coinvolgimento in attività criminali, - evasione o frode fiscale. DISPOSIZIONI VARIE Articolo 8 1. Nell'aggiornamento regolare della base di dati elettronica (SSDA: sistema per lo scambio di dati relativi alle accise), di cui all'articolo 15bis, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE dovrebbero essere segnalate le nuove autorizzazioni concesse e le variazioni dei dati riguardanti, per esempio, l'espansione delle attività, il cambiamento di indirizzo o la revoca dell'autorizzazione. 2. Se la normativa nazionale lo consente, informazioni sui richiedenti che hanno già svolto attività commerciale in uno Stato membro possono essere fornite ad un altro Stato membro che ne faccia richiesta. 3. Gli Stati membri sono invitati a prendere le misure necessarie per controllare la fabbricazione, la detenzione, il ricevimento e la spedizione di merci nei depositi, nonché la circolazione di merci soggette ad accisa in regime sospensivo. Se necessario, gli Stati membri possono collaborare tra loro conformemente alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i testi delle principali disposizioni legislative, normative o amministrative adottate in conformità della presente raccomandazione e a notificarle le modificazioni successive. Articolo 10 La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. (2) GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73. (3) GU L 276 del 19.9.1992 pag. 1.