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Document 32000D0796

2000/796/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2000, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Turingia [notificata con il numero C(2000) 1728] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 318 del 16.12.2000, pp. 62–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/796/oj

32000D0796

2000/796/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2000, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Turingia [notificata con il numero C(2000) 1728] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 16/12/2000 pag. 0062 - 0078


Decisione della Commissione

del 21 giugno 2000

relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Turingia

[notificata con il numero C(2000) 1728]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/796/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato alle parti interessate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle particolari disposizioni per l'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1), l'opportunità di presentare le proprie osservazioni(2),

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) A seguito di notizie apparse sulla stampa, la Commissione, con lettera del 6 ottobre 1994, ha chiesto al governo tedesco informazioni in merito all'aiuto di Stato concesso ad un'impresa produttrice di CD, stabilita ad Albrechts, Turingia. In risposta a tale richiesta, le autorità tedesche, con lettera del 9 novembre 1994, hanno notificato aiuti concessi dal Land Turingia e dal Land Baviera in favore di Pilz Albrechts GmbH (PA), stabilita ad Albrechts (Turingia), nonché del gruppo Pilz, con sede a Kranzberg (Baviera). Il caso è stato inizialmente registrato con il numero N 662/94.

(2) Con lettera del 15 novembre 1994 la Commissione ha richiesto informazioni supplementari e le autorità tedesche, con lettera del 7 marzo 1995, hanno integrato la notifica comunicando ulteriori misure di aiuto concesse dalla Treuhandanstalt (THA), nonché dalla Turingia e dalla Baviera. Poiché da tali informazioni è risultato evidente che ingenti aiuti erano stati erogati prima della loro notifica, il caso è stato registrato come NN 54/95.

(3) Con lettere del 1o agosto 1995, del 16 ottobre 1995 e del 25 novembre 1996, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità tedesche, le quali hanno risposto con le lettere del 22 agosto 1995, del 25 agosto 1995, del 18 gennaio 1996 e del 17 aprile 1997. Il 3 febbraio 1997, così come il 22 ed il 23 settembre 1997, rispettivamente a Bruxelles e ad Erfurt, hanno avuto luogo riunioni tra rappresentanti della Commissione e le autorità tedesche. Con lettera del 20 gennaio 1998, sulla base dei risultati della riunione di Erfurt con i rappresentanti della Commissione, le autorità tedesche hanno trasmesso le loro osservazioni ricapitolative in merito al caso.

(4) Con lettera del 17 luglio 1998 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione agli aiuti suddetti. In allegato a tale lettera, è stato inviato alle autorità tedesche un questionario dettagliato. La comunicazione della Commissione relativa all'avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha altresì invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi.

(5) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione entro il termine da essa menzionato nella sua decisione. Successivamente, CDA Datenträger Albrechts GmbH (CDA) ha trasmesso, in quanto parte interessata, le proprie osservazioni con lettere del 20 luglio 1999 (registrata il 22 luglio 1999), del 22 luglio 1999 (registrata il 23 luglio 1999), del 27 agosto 1999 (registrata il 31 agosto 1999) e del 13 ottobre 1999 (registrata il 14 ottobre 1999).

(6) Con lettera del 26 agosto 1998 la Germania ha comunicato la propria posizione in merito all'avvio del procedimento e in tale occasione è sorto il sospetto di un impiego abusivo dei fondi erogati. Il 15 ottobre 1998 si è tenuto a Bruxelles un nuovo incontro tra i rappresentanti della Commissione e le autorità tedesche. In una lettera dell'11 novembre 1998, queste hanno inviato informazioni integrative con i dati aziendali. Con lettere del 30 marzo 1999, del 1o aprile 1999 e del 16 aprile, le autorità tedesche hanno inviato ulteriori informazioni, omettendo tuttavia di rispondere con la dovuta precisione alle domande della Commissione. La Commissione si è quindi vista costretta ad ingiungere nuovamente alla Germania, con lettera del 22 luglio 1999, di rispondere alle domande in questione entro il 31 agosto 1999. Dopo aver chiesto una proroga di tale termine con lettera del 28 luglio 1999 e dopo aver nuovamente incontrato i rappresentanti della Commissione il 23 settembre 1999 a Bruxelles, le autorità tedesche hanno inviato ulteriori informazioni il 28 settembre 1999 ed il 19 ottobre 1999.

2. I FATTI

(7) Le osservazioni e le perizie pervenute successivamente all'avvio del procedimento d'indagine formale della Commissione hanno fornito una migliore comprensione circa la portata di un possibile impiego abusivo dei fondi e circa il funzionamento della gestione di cassa centralizzata all'interno del gruppo Pilz. Rimanevano tuttavia alcuni punti poco chiari, in particolare in relazione all'impiego dei fondi da parte delle diverse società del gruppo Pilz.

(8) Dalla documentazione attualmente disponibile emerge la situazione illustrata in appresso.

2.1. Obiettivo degli aiuti finanziari accordati

(9) La concessione degli aiuti era finalizzata alla costruzione di uno stabilimento per la produzione di CD, custodie per CD ed accessori ad Albrechts, Turingia, una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE(4).

(10) In data 19 dicembre 1989, il complesso industriale di proprietà statale, VEB Kombinat Robotron (in appresso "Robotron"), con sede a Dresda, ed il signor Reiner Pilz, in qualità di amministratore delegato del gruppo Pilz, con sede a Kranzberg (Baviera), hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti relativa alla costruzione, nell'ambito di un'impresa comune, di uno stabilimento per la produzione di CD, ecc.

(11) Il 20 febbraio 1990, Robotron e R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Kranzberg (Baviera), (in appresso "PBK"), hanno concluso il contratto per la costituzione dell'impresa comune. Nella nuova impresa Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG (in appresso "l'impresa comune"), Robotron deteneva una partecipazione di due terzi e Pilz una partecipazione di un terzo; il signor Reiner Pilz esercitava di fatto le funzioni di amministratore delegato.

(12) Il 29 agosto 1990, è stato concluso tra l'impresa comune, in veste di appaltante, e Pilz GmbH & Co. Construction KG, in qualità di appaltatore principale, un contratto relativo alla costruzione di uno stabilimento nuovo, chiavi in mano, completo di impianti di produzione, per un prezzo forfettario di 235525000 DEM.

(13) Dopo che nel 1992 la THA ha proceduto alla liquidazione di Robotron AG, successore legale di Robotron, la sua partecipazione nell'impresa comune è stata rilevata da PBK.

(14) Il 24 novembre 1992, contestualmente al trasferimento della sede sociale ad Albrechts (Turingia), è stata costituita l'impresa PA, controllata di Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, Kranzberg, alla quale in precedenza era stata trasferita la partecipazione di PBK. Oggetto della nuova società era la gestione dello stabilimento per la produzione di CD, la cui costruzione era stata nel frattempo completata. Fin dall'inizio la società è stata integrata nella gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz.

(15) L'impresa si è successivamente trovata in gravi difficoltà, al punto che si è reso più volte necessario sospendere e poi riprendere la produzione. Inoltre, le autorità tedesche hanno scoperto che le cifre presentate dal signor Pilz in relazione ai costi di costruzione dello stabilimento erano state alterate. In seguito a tale situazione, nel marzo 1994 i rapporti contrattuali con il gruppo Pilz sono stati sciolti.

(16) Il 25 luglio 1995, è stato avviato un procedimento fallimentare in relazione al patrimonio di tutte le società tedesche del gruppo Pilz. A quanto consta alla Commissione, prima del fallimento, il gruppo Pilz occupava circa 650 dipendenti, 300 dei quali ad Albrechts. Alla Commissione non sono tuttavia stati forniti i dati di bilancio, i conti profitti e perdite, o altri documenti del gruppo Pilz. Nel frattempo il signor Reiner Pilz è stato condannato ad una lunga pena detentiva per bancarotta fraudolenta ed altri reati. Altri procedimenti penali per frodi relative a sovvenzioni sono ancora pendenti.

(17) Mediante un accordo per il risanamento del 7 marzo 1994, le partecipazioni in PA, per un valore pari a 33 milioni di DEM, sono state rilevate, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1994, da Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft - TIB - (98 %) e da Thüringer Aufbaubank - TAB - (2 %). Dal mese di ottobre 1994, l'impresa ha assunto la denominazione sociale di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (in appresso "CD Albrechts").

(18) Malgrado gli sforzi dei nuovi soci per risanare l'impresa, il tentativo di privatizzazione è fallito. Successivamente, le immobilizzazioni ed il capitale circolante, il "know-how" tecnico ed il comparto distribuzione di CD Albrechts, sono stati rilevati, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 1998, da MediaTec Datenträger GmbH ("MTDA"), società costituita nel 1996 e controllata al 100 % da TIB. Contemporaneamente, la denominazione sociale di CD Albrechts è divenuta LCA Logistik Center Albrechts GmbH ("LCA") e quella di MTDA è diventata CDA Datenträger Albrechts GmbH ("CDA"). Ormai l'attività principale dell'impresa non riguarda più il mercato dei CD audio e degli accessori, bensì la produzione di supporti di dati che offrono prestazioni avanzate, in particolare CD registrabili (CD-R) e DVD.

(19) LCA continua ad essere proprietaria del terreno su cui si svolge l'attività produttiva, dei fabbricati e delle infrastrutture tecniche, nonché delle attrezzature logistiche. LCA e CDA hanno concluso un contratto per lo scambio di prestazioni, il quale prevedeva, da un lato, un contratto di locazione con un affitto annuo di 800000 DEM, dall'altro, un contratto di prestazione di servizi per un valore di circa 3 milioni di DEM l'anno, in funzione del volume d'affari.

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2.2. Entità degli investimenti

(20) Il costo complessivo degli investimenti relativi alla costruzione dello stabilimento per la produzione di CD ad Albrechts, inclusi 7,5 milioni di DEM per la necessaria valorizzazione del terreno, doveva inizialmente ammontare a 243,025 milioni di DEM.

(21) La ripartizione iniziale del finanziamento complessivo del progetto era la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(22) Con un contratto supplementare del 26 maggio 1992, le imprese partecipanti all'impresa comune hanno deciso di incrementare la capacità produttiva di CD e custodie per CD. A tal fine le parti hanno convenuto un prezzo forfettario di 39 milioni di DEM per tutte le forniture e i servizi.

(23) Il contratto complementare doveva essere finanziato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

(24) Il volume complessivo degli investimenti risultava quindi pari a, 282,025 milioni di DEM.

2.3. Interventi finanziari pubblici durante la fase di costituzione (1991/1992)

(25) Nel 1992 la THA ha concesso una fideiussione del 100 % per 190 milioni di DEM a copertura della maggior parte dei prestiti accordati a Robotron AG ed all'impresa comune. La THA è stata chiamata ad onorare la garanzia per 120 milioni di DEM. Nell'accordo per il risanamento del 7 marzo 1994, si è poi rinunciato al rimborso di tale importo.

(26) Fino al 31 dicembre 1993, PA ha ricevuto dal Land Turingia sovvenzioni agli investimenti per complessivi 63,45 milioni di DEM sulla base del 20o e 21o piano quadro dell'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali".

(27) Attraverso la gestione di cassa centralizzata, tali sovvenzioni sono andate indirettamente a beneficio del gruppo Pilz.

(28) L'importo in questione era costituito da una sovvenzione agli investimenti per nuove installazioni, concessa il 24 luglio 1991 e pari a 55,895 milioni di DEM e da una sovvenzione agli investimenti per l'ampliamento, pari a 7,56 milioni di DEM, accordata sulla base del contratto supplementare del 26 maggio 1992 di cui al considerando 22.

(29) Da parte sua, il Land Baviera, tramite la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung ("LfA") ha partecipato al finanziamento dell'intero progetto mediante un premio fiscale agli investimenti di 7834504 DEM per il 1991 e di 11591904 DEM per il 1992, per complessivi 19426408 DEM.

(30) In seguito alla concessione di aiuti regionali così ingenti, il credito del consorzio bancario di 65,85 milioni di DEM è stato infine ridotto a soli 54,7 milioni di DEM. Di conseguenza, la LfA ha concesso una fideiussione del 100 % anziché dell'80 %, come inizialmente previsto.

(31) Nel marzo 1994 si è fatto per la prima volta ricorso alla garanzia della LfA per un importo di 3 milioni di DEM. La LfA ha successivamente rinunciato al rimborso del credito vantato per l'importo corrispondente. Nel luglio 1995 si è dovuto fare ricorso per la seconda e ultima volta alla garanzia della LfA in relazione alla totalità del credito a causa dell'insolvenza di PBK. La LfA è diventata così creditrice di PBK per surrogazione.

(32) In tal modo, gli interventi finanziari pubblici relativi alla costruzione dello stabilimento di CD ammontavano inizialmente a 330,57 milioni di DEM.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Interventi finanziari pubblici relativi alla ristrutturazione dell'impresa (dal 1993 a oggi)

(33) Già nell'ottobre 1993 la TAB aveva concesso a PA un prestito fruttifero di 25 milioni di DEM per finanziare l'insufficiente liquidità. Nel marzo 1994 è stato accordato un nuovo prestito di 20 milioni di DEM per il rimborso del prestito garantito dalla THA. Stando alle affermazioni delle autorità tedesche, grazie all'accordo tra PA ed il gruppo Pilz relativo alla gestione di cassa centralizzata, entrambi i crediti sarebbero stati riscossi direttamente da Pilz, Kranzberg. Nonostante le approfondite indagini degli inquirenti tedeschi, non è stato possibile fare piena luce sulle relative scritture contabili.

(34) Nell'ambito del rilevamento della società, nel marzo 1994, TIB e TAB hanno versato un totale di 15 milioni di DEM. Di tale importo, 3 milioni di DEM sono stati corrisposti da TIB a PBK come prezzo d'acquisto per le quote rilevate. Ulteriori 12 milioni di DEM sono stati versati, sotto forma di sovvenzione, nella riserva di capitale di PA.

(35) Le quote di PA, per un valore di 33 milioni di DEM, sono state rilevate da Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft - TIB - (98 %) e da Thüringer Aufbaubank - TAB - (2 %) con effetto retroattivo al 1o gennaio 1994. Nell'aprile 1994, TIB ha concesso all'impresa un ulteriore prestito di liquidità di 3,5 milioni di DEM.

(36) Con contratto dell'8 marzo 1994, il Land Baviera ha concesso all'impresa, tramite la LfA, un prestito di 2 milioni di DEM e nel dicembre 1994 ha accordato un ulteriore prestito di 7 milioni di DEM.

(37) Nel giugno 1994 la LfA ha concesso al gruppo Pilz un ulteriore credito di esercizio di 15 milioni di DEM. Il prestito doveva rappresentare una soluzione ponte in attesa che venisse reperito un investitore interessato all'acquisto dell'impresa comune.

(38) Inoltre, nell'ottobre 1994, TAB ha concesso a PA, la cui denominazione sociale era nel frattempo diventata CD Albrechts, un prestito di liquidità di 15 milioni di DEM. Il prestito è stato erogato a CD Albrechts; tuttavia, attraverso la gestione di cassa centralizzata, ne ha beneficiato indirettamente il gruppo Pilz.

(39) A quanto consta alla Commissione, l'impresa ha ricevuto un ulteriore aiuto finanziario nel gennaio 1995, quando le è stato concesso da TAB un prestito di 9,5 milioni di DEM.

Riepilogo degli interventi finanziari relativi alla ristrutturazione dell'impresa:

>SPAZIO PER TABELLA>

(40) Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, questi pagamenti hanno determinato ingenti benefici in termini di interessi, stimabili pari ad almeno 21,3 milioni di DEM dalla fine del 1993 al 1998.

(41) Con contratto del 7 novembre 1995, TAB ha rilevato tutti i crediti vantati dalla LfA nei confronti dell'impresa, pari a complessivi 50,4 milioni di DEM, contro pagamento di 15 milioni di DEM. TAB, da parte sua, ha rinunciato al suo credito nei confronti di CD Albrechts per la somma eccedente il prezzo d'acquisto, vale a dire 44,4 milioni di DEM.

(42) Ammettendo che tali informazioni siano complete, dal 1991 ad oggi sono stati erogati finanziamenti per almeno 556,27 milioni di DEM(5) in relazione alla costituzione dell'impresa comune, nonché alla costruzione, alla gestione ed alla ristrutturazione dello stabilimento per la produzione di CD di Albrechts.

2.5. Rilevamento delle immobilizzazioni e del capitale circolante da parte di MTDA

(43) Tale importo non tiene conto delle transazioni finanziarie avvenute nell'ambito del rilevamento delle immobilizzazioni e delle attività operative di CD Albrechts da parte di MTDA. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, il rilevamento di parti sostanziali delle attività di CD Albrechts da parte di MTDA, contestualmente al cambiamento della denominazione sociale dell'impresa in CDA, è avvenuto mediante l'acquisizione di elementi dell'attivo, conformemente alla prassi di mercato. Il prezzo per il rilevamento delle immobilizzazioni è stato fissato in 12,2 milioni di DEM da una perizia che ne ha stabilito il valore commerciale. Il capitale circolante è stato valutato pari a 23,1 milioni di DEM alla fine dell'esercizio 1997. Il prezzo d'acquisto, pari a complessivi 35,3 milioni di DEM, è stato corrisposto sotto forma di assunzione di debiti(6).

2.6. Contributo del consorzio di banche private

(44) Oltre ad aver concesso il prestito summenzionato, nel 1994 il consorzio di banche private ha rinunciato al recupero di crediti per 12 milioni di DEM. In base ad informazioni fornite dal governo tedesco, il consorzio di banche ha inoltre concesso al gruppo Pilz un ulteriore prestito di 8 milioni di DEM senza aiuti pubblici.

3. DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(45) Nella sua decisione relativa all'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha espresso le sue perplessità circa la compatibilità con il mercato comune degli aiuti non notificati ed erogati illegalmente prima della decisione della Commissione.

(46) La Commissione nutriva seri dubbi sul fatto che la concessione di sovvenzioni agli investimenti nell'ambito dell'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali", nonché di premi fiscali agli investimenti fossero conformi ai vari orientamenti comunitari orizzontali concernenti gli aiuti di Stato a finalità regionale. Gli aiuti in questione sono infatti serviti prevalentemente al ripianamento di perdite e non hanno contribuito allo sviluppo economico della regione mediante la creazione di posti di lavoro.

(47) Per quanto concerne gli aiuti concessi, secondo le autorità tedesche, sulla base del programma autorizzato "legge sull'assunzione di garanzie statali e di garanzie del Land Baviera", la Commissione nutriva forti dubbi sull'effettivo rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti da tale regime di aiuti.

(48) La Commissione dubitava inoltre che l'aiuto concesso dalla THA fosse conforme alle cisioni della Commissione del 1991 e del 1992 relative alle attività della THA(7), poiché la costituzione di un'impresa comune avente per obiettivo la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo non può essere considerata come una tipica misura di privatizzazione.

(49) Inoltre, sulla base delle indagini condotte dagli inquirenti tedeschi, la Commissione riteneva che vi fossero fondati motivi per supporre un impiego abusivo degli aiuti da parte del beneficiario.

(50) Dopo aver verificato l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE relativa agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse" alla luce degli "orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"(8), la Commissione ha espresso i suoi dubbi sul fatto che i crediti e le garanzie in esame rispettassero i criteri per gli aiuti al salvataggio.

(51) A questo proposito va osservato che la Commissione non disponeva del resto di alcuna indicazione circa l'esistenza di un piano di ristrutturazione atto a garantire il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa. La Commissione era inoltre dell'avviso che gli aiuti non si limitassero al minimo strettamente necessario e che il principio dell'erogazione di aiuti una tantum non fosse stato rispettato. Pertanto non si potevano considerare soddisfatti neppure i criteri per la concessione di aiuti alla ristrutturazione.

(52) La Commissione ha anche lamentato la mancanza di informazioni che le avrebbero consentito di valutare la compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE sia degli aiuti in favore dell'impresa comune, sia di altri eventuali aiuti concessi in relazione alla costruzione di MTDA, oggi CDA. Pertanto essa ha ingiunto espressamente alle autorità tedesche di fornirle tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari per la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune(9).

3.1. Osservazioni di CDA

(53) Con le sue osservazioni tardive, CDA rivendica il diritto di essere considerata parte interessata nel procedimento d'indagine formale e contesta sostanzialmente la sua implicazione nel procedimento.

(54) L'impresa sostiene di non aver beneficiato o usufruito in alcun modo degli aiuti oggetto del presente procedimento. Essa sarebbe stata costituita come impresa autonoma ed indipendente da LCA e controllata al 100 % da TIB nell'ambito di un impegno assunto da TIB sulla base dei criteri di un'economia di mercato. Sarebbe appunto in tale veste che l'impresa opera sul mercato.

(55) In relazione all'acquisizione dell'attivo dell'attuale LCA, essa non avrebbe beneficiato di aiuti di Stato. Le immobilizzazioni e il capitale circolante di LCA sarebbero stati rilevati contro il pagamento di un prezzo di mercato corrispondente al loro valore commerciale.

(56) Anche il fatto che CDA svolga la sua attività su un terreno di proprietà di LCA non giustificherebbe l'esistenza di aiuti di alcun genere. Per i servizi logistici e per l'utilizzo del terreno, CDA corrisponde a LCA un corrispettivo adeguato, conforme alle condizioni di mercato.

3.2. Osservazioni della Germania

(57) Nelle loro osservazioni in merito alla comunicazione dell'avvio del procedimento, le autorità tedesche hanno sostenuto che la costruzione dello stabilimento di Albrechts non va considerata come la costituzione di una nuova impresa, bensì come uno scorporo da Robotron AG che comportava il coinvolgimento di un partner importante. Obiettivo del progetto sarebbe stato far evolvere Robotron verso lo standard attuale della tecnologia nel settore dei supporti per dati. Il fatto che ciò sia avvenuto attraverso una società giuridicamente autonoma e sotto forma di impresa comune lascerebbe inalterato il coinvolgimento nella missione di liquidazione della THA.

(58) Nel ricapitolare la situazione, le autorità tedesche sostengono inoltre che la costituzione dell'impresa comune, integrata dal contratto generale d'appalto, serviva espressamente a salvare dal fallimento il gruppo Pilz, che si trovava in una "situazione precaria" almeno dal 1989. Fino al dicembre 1994, le erogazioni effettuate da un punto di vista giuridico all'impresa di Albrechts, sono indirettamente affluite, da un punto di vista economico, al gruppo Pilz di Kranzberg grazie alla gestione di cassa centralizzata. Nel 1991 e nel 1992, i proventi derivanti dalla costruzione dello stabilimento di Albrechts hanno coperto le perdite operative del gruppo Pilz. Nel bilancio annuale 1993, la falsificazione dei dati relativi alle immobilizzazioni operata dal signor Pilz ha reso necessaria una rettifica di 108 milioni di DEM. Nel bilancio annuale 1994 si è dovuto procedere ad una rettifica di 40 milioni di DEM in relazione a crediti nei confronti del gruppo Pilz da considerare inesigibili a causa della situazione economica dell'impresa. I fondi concessi nel 1993 e nel 1994 come crediti d'esercizio, sono confluiti a Pilz, Kranzberg, attraverso la gestione di cassa centralizzata.

(59) Le autorità tedesche ritengono che una decisione finale negativa accompagnata da un'ingiunzione di restituzione degli aiuti non sarebbe ammissibile, sotto il profilo giuridico né sarebbe giustificata. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione non impone il recupero degli aiuti qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Ora, il principio della proporzionalità rientrerebbe fra i principi generali del diritto comunitario.

(60) Si tratterebbe qui di un caso atipico, non regolato espressamente dagli orientamenti comunitari che avrebbero limitato la Commissione nella sua valutazione. A causa del pregiudizio penale subito, l'odierna LCA, in quanto successore legale di CD Albrechts, non si troverebbe in una situazione privilegiata assimilabile a quella del beneficiario di aiuti. Di conseguenza, non si registrerebbero distorsioni che penalizzano l'attività commerciale dei concorrenti. Una decisione negativa non avrebbe dunque nessun effetto correttivo sotto il profilo della concorrenza.

3.3. Accertamenti relativi alla portata dell'impiego abusivo degli aiuti

(61) Secondo quanto emerge dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche, queste erano a conoscenza fin dal marzo 1994 di un massiccio impiego abusivo degli aiuti. Nonostante le numerose ingiunzioni della Commissione, le autorità tedesche non hanno trasmesso informazioni complete ed aggiornate in relazione all'impiego degli aiuti da parte di Pilz ed alla gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz. La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE si basava quindi necessariamente su informazioni provvisorie ed incomplete.

(62) Partendo dal presupposto che fino all'ottobre 1994 tutti i prestiti coperti da garanzie pubbliche, nonché le sovvenzioni agli investimenti concesse nell'ambito dell'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali" e parti sostanziali del premio fiscale agli investimenti sono confluiti nella gestione di cassa centralizzata, la Commissione giunge alla conclusione che nel corso del tempo gli aiuti si sono mescolati ad altri fondi, in particolare ai prestiti delle banche o ai fondi propri, al punto che è ormai quasi impossibile stabilirne la provenienza.

3.4. Accertamenti relativi alla destinazione degli aiuti impiegati in modo abusivo

(63) L'accertamento della destinazione degli aiuti impiegati abusivamente si è scontrato con enormi difficoltà. Malgrado approfondite indagini da parte degli inquirenti tedeschi e nonostante le azioni avviate al fine di far valere i diritti vantati dalle autorità tedesche e dall'attuale LCA anche nei confronti del signor Pilz e dei figli, non è a tutt'oggi possibile attribuire con esattezza i vari fondi ad operazioni finanziarie specifiche all'interno del gruppo Pilz.

(64) Secondo quanto la Commissione ha potuto appurare, l'utilizzazione degli aiuti e l'organizzazione della gestione di cassa centralizzata si presentano come descritto in appresso.

(65) Fin dall'inizio, i crediti assistiti da garanzie pubbliche oggetto del procedimento d'indagine formale non venivano concessi a LCA, o al suo predecessore legale, CD Albrechts. Il "consorzio Albrechts" versava i crediti, sotto forma rateale, direttamente a Pilz GmbH & Co. Construction KG, appaltatore principale nel contratto relativo alla costruzione dello stabilimento per la produzione di CD.

(66) I pagamenti avvenivano sulla base di un cosiddetto controllo sull'impiego dei fondi ad opera di una società di revisione incaricata di confermare alle banche erogatrici, prima dello sblocco dei fondi, che la stessa Pilz GmbH & Co. Construction KG, imprese ad essa collegate o altre imprese, avevano contabilizzato esborsi corrispondenti.

(67) L'impresa utilizzava una minima parte dei fondi a copertura dei debiti, mentre la maggior parte dei fondi affluiva al gruppo Pilz. A tal fine sono state ad esempio presentate numerose fatture relative a macchinari, impianti ed altri servizi non destinati, e quindi non forniti, allo stabilimento di CD di PA né installati nei suoi locali.

(68) A questo proposito, un controllo speciale, effettuato dalla società di revisione C & L Treuarbeit Deutsche Revision, ha rivelato l'esistenza di irregolarità. La Treuarbeit ha proceduto ad una verifica dell'investimento dopo che TIB e TAB avevano assunto la responsabilità economica ed è giunta, secondo quanto comunicato dalle autorità tedesche, alle conclusioni in appresso esposte.

(69) PBK non ha effettuato il conferimento di 11 milioni di DEM dovuto in quanto socio e deve altresì rispondere di un apporto in natura privo di valore in occasione della costituzione della società.

(70) I beni e i servizi relativi alla costruzione dello stabilimento sono stati addebitati a PA, e pagati quindi all'appaltatore principale, a prezzi decisamente eccessivi. In tal modo a fronte delle immobilizzazioni di PA figuravano debiti nettamente superiori al loro valore effettivo. Nell'accordo per il risanamento del 7 marzo 1994, si è poi rinunciato al rimborso di parte di tali debiti.

(71) I crediti d'esercizio per 25 milioni di DEM concessi nell'ottobre 1993 e quelli per 20 milioni di DEM accordati nel marzo 1994 sono affluiti, mediante la gestione di cassa centralizzata di PA e del gruppo Pilz, direttamente a quest'ultimo.

(72) I 15 milioni di DEM nell'ambito dell'accordo strutturale per il risanamento del settembre/ottobre 1994 sono stati versati a PA, ma sono serviti alla prestazione di servizi di produzione per il gruppo Pilz che quest'ultimo non ha mai pagato, cosicché ancora una volta a beneficiare dei fondi è stato esclusivamente il gruppo Pilz.

(73) Solo il credito di 7 milioni di DEM del dicembre 1994 è servito al sostegno di PA.

(74) La compensazione da parte di TAB dei debiti per 15 milioni di DEM nei confronti della LfA nell'ottobre 1995, nonché la rinuncia all'importo di 44,4 milioni di DEM sono servite a riportare le passività ad un ordine di grandezza all'incirca equivalente al valore effettivo degli attivi corrispondenti.

(75) Per le ragioni summenzionate, una stima dell'entità degli aiuti nelle passività delle varie imprese non può che basarsi su ipotesi. Non è tuttavia possibile stabilire con certezza un rapporto di causalità comprovante che determinati importi costituiscano necessariamente aiuti.

3.5. Provvedimenti delle autorità tedesche volti al recupero degli aiuti impiegati in modo abusivo

(76) Gli aiuti impiegati in modo abusivo sono confluiti al gruppo Pilz sotto forma di crediti assistiti da garanzie statali, nonché sovvenzioni e premi fiscali agli investimenti. Le otto società tedesche del gruppo Pilz sono state dichiarate fallite e non vi era un patrimonio da ripartire.

(77) L'attuale LCA, successore legale di CD Albrechts, ha chiesto l'ammissione al passivo di crediti nei confronti di tali società per un totale di circa 193 milioni di DEM più i relativi interessi. Di tali crediti, il curatore fallimentare ne ha subito ammesso 40443811,82 DEM, importo che risultava dai libri contabili di Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG (impresa madre di PA). I crediti restanti verranno rimborsati dopo la chiusura del procedimento in base alla quota attribuita ai creditori chirografari. Il curatore fallimentare ha tuttavia già dichiarato che non vi sono né liquidità, né attività realizzabili. I crediti figuranti nell'elenco delle domande di ammissione al passivo vanno pertanto, con ogni probabilità, considerati inesigibili.

(78) Con decisione del 27 luglio 1995, il Land Turingia ha chiesto a CD Albrechts la restituzione parziale delle sovvenzioni agli investimenti per 32448240 DEM, concesse sulla base dell'azione comune(10). Questa decisione è diventata esecutiva. Poiché, da un punto di vista economico, a beneficiare delle sovvenzioni agli investimenti non è stata l'impresa di Albrechts, bensì il gruppo Pilz, o meglio la famiglia Pilz personalmente, non si poteva considerare CD Albrechts come responsabile. È stato tuttavia necessario indirizzare la richiesta di recupero a tale impresa: solo così era infatti possibile giustificare il credito e rivalersi sul signor Pilz, il quale era chiamato a rispondere per tali debiti anche con il suo patrimonio personale(11).

(79) Per quanto concerne il premio fiscale agli investimenti per il 1992 è stato chiesto il rimborso di 6137404 DEM più gli interessi pari a 2148090 DEM [...](12).

(80) Le indagini approfondite condotte per quattro anni dall'Ufficio criminale federale hanno portato ad un'incriminazione con l'accusa di frodi relative a sovvenzioni per l'impiego abusivo delle sovvenzioni accordate nell'ambito dell'azione comune(13) In un altro procedimento relativo alla concessione del premio fiscale agli investimenti(14) una azione penale è stata avviata ugualmente.

(81) Il tribunale di Landshut (Baviera) ha condannato il signor Reiner Pilz a sei anni di reclusione per 28 casi di truffa e per malversazione. L'appello presentato è stato respinto con sentenza della Corte federale di cassazione del 14 settembre 1999. La sentenza iniziale è quindi divenuta definitiva.

4. VALUTAZIONE

(82) Gli aiuti concessi dalla Germania all'impresa comune ed al suo successore legale sono costituiti da fondi pubblici. Essi falsano la concorrenza nel mercato comune, in quanto mettono l'impresa beneficiaria in condizione di finanziare investimenti aziendali prevalentemente o interamente mediante fondi pubblici. Poiché tale agevolazione altera gli scambi tra gli Stati membri, le misure d'aiuto rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(83) Gli aiuti concessi dal Land Turingia, dal Land Baviera e dalla THA sono stati attuati, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, per la maggior parte prima della loro notificazione e per la loro totalità prima di una decisione della Commissione. Gli aiuti in questione devono pertanto essere considerati illegali.

(84) Per tale ragione, qualora non rientrino in un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, essi devono essere valutati come aiuti individuali alla luce delle norme generali applicabili alla concessione di aiuti di Stato. È altresì necessario accertare se e quali deroghe previste dal trattato CE possano eventualmente applicarsi.

(85) Le sovvenzioni agli investimenti produttivi di imprese accordati nell'ambito dell'azione comune nelle regioni assistite della Germania, così come i premi fiscali agli investimenti, costituiscono aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Gli aiuti a finalità regionale sono riservati alle regioni svantaggiate e hanno come obiettivo lo sviluppo di tali regioni mediante la promozione degli investimenti, l'installazione di nuove imprese e la creazione di posti di lavoro nell'ambito di uno sviluppo a lungo termine e sostenibile.

(86) I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito ad un impiego dei premi fiscali agli investimenti conforme a quanto previsto per i regimi di aiuti autorizzati dalla Commissione si sono rivelati sostanzialmente fondati.

4.1. Gli interventi del Land Turingia

(87) Secondo quanto emerso dalle indagini degli inquirenti tedeschi, tra le imprese del gruppo Pilz interessate si sarebbe avuto uno scambio di beni e prestazioni per un importo dell'ordine di 109 milioni di DEM. Pertanto, il progetto d'investimento non avrebbe dovuto essere sovvenzionato in quanto si è verificata una violazione del divieto di utilizzare aiuti per il finanziamento di beni strumentali di imprese collegate. Di conseguenza, la sovvenzione agli investimenti per 63,45 milioni di DEM, accordata indebitamente sulla base dell'azione comune e della legge sui premi fiscali agli investimenti per il 1991 e 1992, non è conforme al programma e non può quindi essere considerata coperta da tali regimi.

(88) Gli aiuti regionali del Land Turingia per complessivi 63,45 milioni di DEM, pervenuti al gruppo Pilz attraverso la gestione di cassa centralizzata, non possono pertanto essere considerati compatibili e ne deve essere chiesta la restituzione. Dopo la verifica da parte del ministero dell'economia del Land Turingia della documentazione relativa all'impiego dei fondi, il 27 luglio 1995 è stata adottata nei confronti di CD Albrechts una decisione che esige la restituzione di un importo limitato a 32,5 milioni di DEM. Restano dunque ancora da recuperare 30,95 milioni di DEM.

4.2. Gli interventi del Land Baviera (LfA)

(89) Nonostante l'ingiunzione della Commissione a fornire informazioni in occasione dell'avvio del procedimento d'indagine formale, le autorità tedesche hanno omesso di inviare informazioni sufficientemente dettagliate, necessarie alla valutazione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE della garanzia di 54,7 milioni di DEM prestata dal Land Baviera ed indispensabili in particolare a rimuovere i dubbi della Commissione circa la legalità della trasformazione della fideiussione in una garanzia al 100 % e circa l'estensione dell'importo garantito da 52,72 milioni di DEM a 54,7 milioni di DEM.

(90) Base giuridica per la prestazione della fideiussione erano le "Disposizioni relative alla concessione di garanzie statali per il settore industriale"(15) autorizzate dalla Commissione. Tali disposizioni consentono la prestazione di garanzie in relazione a crediti concessi per il finanziamento di investimenti, in particolare per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, l'ammodernamento o la razionalizzazione di aziende che, qualora sussista un particolare interesse del Land, possono essere stabilite anche al di fuori della Baviera. L'impresa richiedente deve fornire un contributo adeguato mediante fondi propri al finanziamento del progetto. Inoltre la certezza dell'intero finanziamento del progetto deve rendere probabile il rimborso (interessi e capitale) del credito da garantire entro il termine prescritto.

(91) È chiaro, tuttavia, che nel caso in esame, la misura considerata non è servita principalmente al finanziamento dell'investimento per cui è stata chiesta la sovvenzione e che l'investitore non ha fornito un contributo adeguato mediante fondi propri al finanziamento dell'investimento.

(92) A ciò si aggiunge il fatto che le affermazioni delle autorità tedesche circa la destinazione dei crediti assistiti da garanzia pubblica che, come già sostenuto, sotto il profilo economico sono andati perlopiù ad esclusivo beneficio delle imprese del gruppo Pilz, inducono a presupporre un impiego abusivo degli aiuti.

(93) Si deve pertanto concludere che gli aiuti in questione non sono serviti al progetto di investimento relativo alla costruzione di uno stabilimento di CD, bensì al mantenimento in attività del gruppo Pilz nel suo complesso e che quindi, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, sono stati attuati in modo abusivo. Di conseguenza, gli aiuti non sono compatibili con le disposizioni del trattato CE, devono essere soppressi e recuperati dalle autorità tedesche.

(94) Ciò vale anche per i complessivi 19,42 milioni di DEM, erogati in virtù della legge sui premi fiscali agli investimenti e delle disposizioni relative ai finanziamenti nell'ambito dell'azione comune.

(95) Le autorità tedesche hanno informato la Commissione di aver adottato i provvedimenti previsti dal diritto tedesco per il recupero degli aiuti nell'ambito del procedimento fallimentare relativo al gruppo Pilz.

(96) A questo proposito, anche la rinuncia al recupero di un credito di 3 milioni di DEM va considerata un aiuto incompatibile di cui si deve esigere la restituzione, mancando la base giuridica per la sua concessione.

4.3. Interventi della THA

(97) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha altresì espresso i suoi dubbi sul fatto che la garanzia di 190 milioni di DEM prestata dalla THA ed utilizzata a concorrenza di 120 milioni di DEM sia coperta dai regimi di aiuti relativi alla THA autorizzati dalla Commissione(16). Tali regimi riguardavano in linea di principio i tipici interventi finalizzati alla privatizzazione di imprese della THA.

(98) Nel corso del procedimento, tali dubbi sono stati avvalorati in particolare dalla deposizione del signor Henzler, il presidente del consiglio direttivo di Robotron AG, nominato a suo tempo dalla THA, davanti alle autorità giudiziarie. Questi ha dichiarato che fin dall'inizio il suo obiettivo era la liquidazione di Robotron mediante lo smembramento della stessa in piccole società che sarebbero poi state privatizzate. Un investimento dell'ordine di quello realizzato non era coerente con tale compito. Per poter conferire fondi propri, Robotron AG è stata costretta a contrarre prestiti per 20 milioni di DEM, il che era in contrasto con i principi di una sana gestione. Secondo il signor Henzler, Robotron non disponeva delle competenze necessarie nel settore dei CD per figurare come socio principale. Per tale ragione, Robotron ha concluso i contratti solo a condizione che, al completamento della costruzione dello stabilimento, Pilz avrebbe rilevato le quote di Robotron al loro valore nominale, compresi gli interessi bancari esigibili.

(99) La garanzia della THA per 190 milioni di DEM non è pertanto compatibile con le disposizioni delle regole comunitarie di concorrenza. Di questi 190 milioni di DEM, tuttavia, ne devono essere rimborsati solo 120 milioni, vale a dire l'importo utilizzato ed effettivamente erogato.

4.4. Gli interventi relativi alla ristrutturazione dell'impresa

(100) Tali interventi comprendono il rilevamento da parte di TAB dei crediti della LfA nei confronti dell'impresa per 50,4 milioni di DEM contro il pagamento di 15 milioni di DEM, avvenuto il 7 novembre 1995, e la successiva rinuncia al rimborso di complessivi 44,4 milioni di DEM.

(101) Questa rinuncia non può essere considerata come un aiuto di Stato. I crediti risalgono infatti al periodo in cui l'impresa apparteneva ad un privato. All'epoca, essi sono insorti a causa dell'impiego abusivo di fondi per mezzo della gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz. Quando l'impresa è stata rilevata da TIB e TAB, il curatore fallimentare ha rinunciato al rimborso dei debiti in questione alla luce della situazione creatasi. A quel punto era già chiaro che i crediti erano irrecuperabili e privi di valore sul piano economico. La rinuncia al rimbrso si è limitata a confermare questa situazione sotto forma di decisione ufficiale(17).

4.4.1. Rilevamento delle immobilizzazioni e del capitale circolante da parte di MTDA

(102) Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, il rilevamento di parti sostanziali delle attività di CD Albrechts da parte di MTDA, contestualmente al cambiamento della denominazione sociale dell'impresa in CDA, è avvenuto mediante l'acquisizione di elementi dell'attivo, conformemente alla prassi di mercato. Il prezzo pagato per il rilevamento delle immobilizzazioni è stato fissato in 12,2 milioni di DEM da una perizia che ne ha stabilito il valore commerciale. Il capitale circolante è stato valutato pari a 23,1 milioni di DEM alla fine dell'esercizio 1997. Il prezzo d'acquisto, pari a complessivi 35,3 milioni di DEM, è stato corrisposto sotto forma di assunzione di debiti.

(103) La Commissione constata che il rilevamento delle attività operative, nonché di parti sostanziali degli attivi di CD Albrechts da parte di MTDA non rappresenta un aiuto di Stato. La valutazione degli attivi da rilevare è avvenuta sulla base di diverse stime neutre effettuate da un perito giurato, nominato pubblicamente. Le immobilizzazioni e il capitale circolante sono stati quindi ceduti al loro valore commerciale. Di conseguenza l'operazione non configura un aiuto di Stato.

4.4.2. Interventi per il risanamento dell'impresa

(104) Per quanto concerne gli interventi per il risanamento dell'attuale LCA dopo il trasferimento della responsabilità economica a TIB e TAB, l'unica base giuridica per la valutazione della compatibilità di tali aiuti con il mercato comune è costituita dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(105) In virtù di tali disposizioni, la Commissione può autorizzare "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività [...] economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse" alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(18).

(106) Tali aiuti alla ristrutturazione devono consentire il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa beneficiaria. A tal fine è necessario innanzitutto un piano di ristrutturazione che assicuri il ripristino della competitività a lungo termine dell'impresa e la sua efficienza economico-finanziaria senza che essa debba ricorrere ad aiuti di Stato. In mancanza di un simile piano di ristrutturazione, per la Commissione gli aiuti rappresentano solo aiuti al funzionamento per il ripianamento delle perdite e come tali non sono autorizzabili(19). L'efficienza economico-finanziaria dell'impresa deve essere ripristinata senza che si producano indebite ripercussioni negative sulla concorrenza all'interno della Comunità. Il piano di ristrutturazione deve pertanto illustrare le misure volte a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, consentendo all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi e permettendo inoltre un minimo di rendimento del capitale.

(107) Poiché nella sua lettera relativa all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha inutilmente ingiunto alle autorità tedesche di fornirle tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento ad un piano di ristrutturazione, la decisione deve ora essere adottata sulla base delle informazioni disponibili(20).

(108) Le informazioni di cui dispone la Commissione non inducono a ritenere che gli aiuti siano stati concessi nell'ambito di un piano di ristrutturazione realizzabile e contenente concrete misure di risanamento interno che consentirebbero alla Commissione di accertarne i risultati finanziari positivi.

(109) Di conseguenza non è stato neanche possibile dimostrare come si sarebbe potuta ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

(110) Si deve inoltre rilevare che il finanziamento dell'attuale LCA resta aleatorio, in quanto la società non è stata ancora privatizzata. L'impresa viene finanziata unicamente per consentirne il proseguimento dell'attività.

(111) Da quanto finora esposto la Commissione conclude che le condizioni stabilite dagli orientamenti non sono soddisfatte. Gli aiuti alla ristrutturazione per 166,3 milioni di DEM non possono pertanto essere autorizzati e se ne deve esigere la restituzione.

4.4.3. Recupero degli aiuti

(112) Partendo dal presupposto che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva, il regolamento (CE) n. 659/1999 all'articolo 14, paragrafo 1, statuisce quanto segue: "Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario." La Commissione decide pertanto che la Germania deve esigere il recupero dell'aiuto dal beneficiario.

(113) In considerazione dei recenti cambiamenti intervenuti in relazione al beneficiario, la Commissione ritiene inoltre opportuno determinare la portata dell'obbligo di recupero degli aiuti.

(114) In conformità della prassi seguita dalla Commissione e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli aiuti deve essere richiesto all'impresa che ne ha effettivamente beneficiato. Se l'impresa beneficiaria è stata ceduta o ha semplicemente cambiato la denominazione sociale, gli aiuti devono essere rimborsati dall'acquirente o da tutti gli altri soggetti che hanno, in un modo o nell'altro, tratto vantaggio dall'operazione, indipendentemente dal fatto che gli importi in causa siano stati presi in considerazione o meno nelle condizioni della cessione. A tale proposito principi contrari di diritto nazionale non possono ostare alla piena applicazione del diritto comunitario(21).

(115) Nella misura in cui la presente decisione riguarda aiuti concessi a PA/PBK o all'impresa comune, per dare corretta attuazione ad una decisione della Commissione che impone il recupero degli aiuti, lo Stato membro deve, secondo la Commissione, comportarsi come un creditore privato e procedere quantomeno con lo stesso zelo con cui lo stesso Stato membro si adopererebbe ad esempio in caso di recupero di crediti fiscali o di contributi sociali. Il diritto nazionale deve essere applicato come nei casi di recupero di crediti in virtù esclusivamente di tale diritto ed in modo tale che il recupero non risulti impossibile o estremamente difficile. Ciò significa che in linea di principio lo Stato membro deve procedere immediatamente al recupero dei crediti, utilizzando a tal fine tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compresi, laddove possibile, provvedimenti esecutivi nei confronti di tutti i beni patrimoniali disponibili ed infine, se l'impresa non è in condizione di rimborsare i suoi debiti, chiederne la liquidazione.

(116) Come nel caso di un qualsivoglia recupero di crediti, lo Stato membro, agendo come un normale creditore, deve ricorrere a tutti i mezzi offerti dal diritto nazionale, ad esempio alle disposizioni relative alle frodi ai danni dei creditori o relative a presunte collusioni precedenti il procedimento fallimentare, per far sì che il recupero non possa essere impugnabile o dichiarato nullo.

(117) È possibile e persino probabile che nel corso della liquidazione che segue un procedimento fallimentare tutti gli attivi restanti dell'impresa vengano venduti. Tale circostanza non deve di per sé essere considerata come particolarmente problematica, poiché la vendita avviene sotto la supervisione di un curatore fallimentare che è tenuto a realizzare il migliore risultato possibile per i creditori in quanto i proventi della vendita degli attivi devono in seguito servire a soddisfare i loro crediti. Anche qualora i proventi della vendita degli attivi non dovessero essere sufficienti ad estinguere tutti i debiti dell'impresa e a consentire quindi una restituzione completa degli importi dovuti, la liquidazione non è priva di effetti sotto il profilo della concorrenza. Le imprese concorrenti, che possono aver subito un pregiudizio dagli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, hanno in tal modo la possibilità di occupare il vuoto lasciato sul mercato dall'impresa in liquidazione e addirittura di rilevare esse stesse i suoi attivi per impiegarli in modo più efficiente.

(118) Per evitare che la sua decisione non venga applicata e per assicurare che sia eliminata ogni distorsione della concorrenza, la Commissione deve inoltre, se necessario, esigere che un'azione per il recupero degli aiuti non sia limitata al beneficiario iniziale, bensì venga estesa anche a qualsiasi impresa che ne prosegua l'attività attraverso i mezzi di produzione trasferiti, nella misura in cui taluni aspetti del trasferimento relativi ad almeno una delle imprese lascino presupporre l'effettivo proseguimento dell'attività produttiva. Si tratta ad esempio dell'oggetto del trasferimento (attività e passività, manodopera, attività consolidate), del prezzo d'acquisto, dell'identità dei soci e/o dei proprietari dell'impresa iniziale e di quella acquirente, dell'epoca in cui il trasferimento ha avuto luogo (dopo l'avvio dell'esame preliminare, dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale o dopo la decisione finale) e del carattere commerciale del trasferimento.

(119) Simili operazioni potrebbero avere come oggetto o conseguenza il fatto di sottrarre gli attivi al campo d'applicazione della decisione della Commissione. Ciò sarebbe in contrasto con l'obbligo della Commissione di evitare il mancato rispetto della sua decisione, nonché con l'obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute in una decisione della Commissione.

(120) Nel presente caso, LCA e CDA continuano a beneficiare dell'aiuto inizialmente concesso a PBK, all'impresa comune e a PA in quanto ne utilizzano gli attivi e le infrastrutture. Entrambe le imprese proseguono infatti l'attività di PBK, dell'impresa comune e di PA.

(121) La Commissione ritiene pertanto necessario precisare che nella presente decisione il termine "beneficiario" non si riferisce esclusivamente a PBK, all'impresa comune e a PA, ma include anche LCA e CDA, nonché tutte le altre imprese alle quali gli attivi di PBK, dell'impresa comune e di PA sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione.

5. CONCLUSIONE

(122) La Commissione constata che la Germania ha dato attuazione agli aiuti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(123) Determinante nella valutazione della Commissione è stato in particolare il fatto che gli aiuti di Stato concessi in vista della costruzione dello stabilimento di CD di Albrechts e del risanamento della situazione dell'impresa hanno in realtà comportato un vantaggio finanziario per le imprese del gruppo Pilz e pertanto sono stati attuati in modo abusivo ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Tali aiuti sono costituiti dagli interventi del Land Turingia per 63,45 milioni di DEM, della LfA per complessivi 77,12 milioni di DEM e della THA per un importo di 120 milioni di DEM. Tutti gli aiuti utilizzati a tale scopo ed ammontanti a 260,57 milioni di DEM devono pertanto essere soppressi e recuperati.

(124) Anche gli aiuti per 166,3 milioni di DEM concessi per la ristrutturazione di CD Albrechts e dei suoi successori legali, LCA e CDA, sono incompatibili con le disposizioni del trattato, in quanto le autorità tedesche non hanno a tutt'oggi presentato alcun piano di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Di conseguenza, la già citata condizione di cui agli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione, che impone il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, non può considerarsi soddisfatta.

(125) Non è stato inoltre possibile reperire alcun investitore privato interessato a rilevare le attuali LCA e CDA. Di conseguenza viene a mancare una partecipazione privata, cosicché non è possibile determinare la proporzionalità dell'impegno per la ristrutturazione rispetto agli aiuti concessi. Gli aiuti accordati non possono dunque essere autorizzati. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE non può pertanto considerarsi applicabile agli aiuti alla ristrutturazione.

(126) L'aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune erogato a PBK, all'impresa comune e a PA deve essere recuperato. La restituzione di tutti gli aiuti summenzionati deve inoltre essere richiesta anche a LCA e CDA, poiché entrambe le imprese sono successori legali diretti di PBK, dell'impresa comune e di PA e continuano ad usufruire dei loro attivi e dunque anche a beneficiare degli aiuti concessi precedentemente a tali imprese. Analogamente si deve esigere il recupero degli aiuti anche da parte di tutte le altre imprese alle quali gli attivi di PA, dell'impresa comune o di PBK sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione.

(127) Il recupero degli aiuti, compresi gli interessi di mora a decorrere dalla data della concessione degli aiuti stessi, sarà effettuato secondo le disposizioni di legge tedesche(22).

(128) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le pertinenti norme procedurali dell'ordinamento nazionale non devono tuttavia rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione della decisione non possono incidere sulla legittimità di quest'ultima(23),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato attuazione in favore di R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, di Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG e di Pilz Albrechts GmbH, in vista della costruzione, della gestione e del risanamento dello stabilimento per la produzione di CD ad Albrechts (Turingia) sono stati utilizzati, per l'importo di 260,57 milioni di DEM, in altri settori del gruppo Pilz.

Gli aiuti sono costituiti dagli interventi del Land Turingia, per un importo di 63,45 milioni di DEM, della Bayrische Landesanstalt fair Aufbaufinanzierung, per un importo di complessivi 77,12 milioni di DEM, e della Treuhandanstalt, per un importo di 120 milioni di DEM.

In considerazione della distrazione di fondi intervenuta, gli aiuti sono stati attuati in modo abusivo ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e sono pertanto incompatibili con il trattato CE.

2. L'aiuto per complessivi 166,3 milioni di DEM destinato alla ristrutturazione di CDA Compact Disc Albrechts GmbH è incompatibile con le disposizioni del trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato stesso.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto interno. Gli importi da recuperare sono maggiorati degli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il/i beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

3. Ai fini del presente articolo, "beneficiari" sono CDA Datenträger Albrechts GmbH e LCA Logistik Center Albrechts GmbH, nonché tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture di R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, di Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG o di Pilz Albrechts GmbH sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione.

Articolo 3

Entro un mese dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2) GU C 390 del 15.12.1998, pag. 7.

(3) Cfr. nota 2.

(4) N 464/93; N 613/96, valido fino alla fine del 1999.

(5) 330,55 milioni di DEM: fase di costituzione + 166,3 milioni di DEM: ristrutturazione + 15 milioni di DEM: rilevamento dei crediti di LfA da parte di TAB + 44,4 milioni di DEM: rinuncia al suo credito da parte di TAB = 556,27 milioni di DEM.

(6) Debiti nei confronti dei fornitori per 9,9 milioni di DEM, prestito concesso da TAB per 25,4 milioni di DEM.

(7) Primo e secondo regime relativo alla THA; NN 108/91 e E 15/92.

(8) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(9) Cfr. sentenza della CGCE nella causa C-301/87, Repubblica francese/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-307, confermata dalla sentenza della CGCE nelle cause riunite C-324/90 e C-342/90 Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-1173.

(10) 26o piano quadro "azione comune": N 123/97.

(11) Oltre all'azione legale nell'ambito del procedimento fallimentare, il Land Turingia ha intentato tre cause civili di risarcimento danni:

Turingia/Reiner E. Pilz, procedimento d'appello davanti alla Corte d'appello (OLG) di Monaco, causa 21 U 3653/97,

Turingia/Pilz e altri, ricorso alla Corte federale di cassazione, causa IX ZR 247/98 e

Turingia/Reiner E. Pilz, istanza di primo grado davanti al tribunale di Monaco, causa 9 O 18336/98.

(12) Segreto d'affari.

(13) Tribunale di Mühlhausen, causa 350 Js 41163/95.

(14) Procura di Mühlhausen, 30 Js 55107/96.

(15) Notifica del ministero delle Finanze della Baviera del 7 agosto 1973 n. L 6511-1/7 - 43358.

(16) Aiuto di Stato NN 108/91, lettera del 26 settembre 1991, SG (91) D/17825 e aiuto di Stato E 15/92, lettera dell'8 dicembre 1992, SG (92) D/17613 - non pubblicati.

(17) Cfr. in proposito anche l'aiuto di Stato NN 152/98, lettera della Commissione del 22.6.1999, SG (99) D/4499.

(18) Cfr. nota 8.

(19) Cfr. comunicazione della Commissione nel caso Iritecna (GU C 328 del 25.11.1994, pag. 2), decisione 94/662/CE (GU L 258 del 6.10.1994, pag. 26), sentenza della CGCE nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103 (punto 67 della motivazione) e articolo 6, paragrafo 1, lettera b), delfaccordo GATT sulle sovvenzioni (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 ).

(20) Cfr. sentenza della CGCE nella causa C-47/91 Repubblica italiana/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4635 e con riferimento alla sentenza della CGCE nella causa C-301/87 Repubblica francese/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-0307, confermata dalla sentenza della CGCE nelle cause riunite C-324/90 e C-342/90 Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-1173.

(21) Cfr. sentenza della CGCE nella causa C-303/88, Italia/Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433, considerando 60 della motivazione.

(22) Lettera della Commissione agli Stati membri SG (91) D/4577 del 4.3.1991, ed inoltre sentenza della CGCE nella causa C-142/87, Belgio/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959.

(23) Cfr. nota 21.

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