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Document 32000D0788

2000/788/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia

GU L 314 del 14.12.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/788/oj

32000D0788

2000/788/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 14/12/2000 pag. 0027 - 0028


Decisione del Consiglio

del 4 dicembre 2000

recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia

(2000/788/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 1963 il Consiglio ha adottato la decisione 64/732/CEE, relativa alla conclusione di un accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia(2). Il protocollo aggiuntivo, in vigore dal 1o gennaio 1973, che è stato allegato all'accordo di associazione(3), ha fissato le condizioni, i dispositivi e il calendario per la graduale istituzione di un'unione doganale in tre fasi, nell'arco di 22 anni.

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha chiesto di definire una strategia per preparare la Turchia all'adesione mediante il suo ravvicinamento all'Unione europea in tutti i settori. Il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione dal titolo "Strategia europea per la Turchia", con cui delineava un programma di lavoro inteso a consolidare e potenziare l'unione doganale e ad accelerare la cooperazione in settori importanti per l'ulteriore sviluppo delle relazioni con la Turchia.

(3) Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha approvato la strategia europea per la Turchia in quanto piattaforma per lo sviluppo delle relazioni tra Unione europea e Turchia su base solida ed evolutiva. Nel rammentare l'esigenza di un sostegno finanziario per la strategia europea, il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di riflettere sulle modalità e sugli strumenti per consolidarne l'attuazione, e di presentare adeguate proposte a tale scopo.

(4) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha riconosciuto alla Turchia lo status di candidata all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati.

(5) Secondo la strategia europea per la Turchia e in ossequio al nuovo status di paese candidato riconosciutole dal Consiglio europeo di Helsinki, la presente decisione intende istituire un programma d'azione speciale della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. L'obiettivo è promuovere il progresso in settori che richiedono ancora attenzione, relativi all'attuazione ed effettiva applicazione di alcuni testi di legge ai fini dell'unione doganale, come risulta dalle relazioni periodiche della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione, e in settori individuati nella strategia europea per la Turchia.

(6) La presente decisione, insieme con la prevista ammissione della Turchia a beneficiare dello strumento di preadesione della BEI, consente all'Unione di onorare integralmente l'impegno relativo alla concessione di prestiti speciali della BEI in Turchia nel contesto dell'unione doganale.

(7) Gli interventi della BEI nel quadro della presente decisione dovrebbero essere coerenti con gli altri strumenti BEI di cui dispone la Turchia, e sostenere: gli investimenti per la competitività dell'industria turca, in specie quelli delle PMI. Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, dell'energia e delle telecomunicazioni, che rafforzano i collegamenti fra infrastrutture turche e dell'Unione. Gli investimenti di sostegno agli investimenti diretti di società comunitarie in Turchia, e, dove i prestiti BEI costituiscano uno strumento adeguato di finanziamento, anche gli investimenti in impianti tecnici per agevolare il funzionamento dell'unione doganale.

(8) La decisione 2000/24/CE(4) accorda alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

(9) La suddetta decisione prevede il ricorso al Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94(5).

(10) La garanzia comunitaria a copertura del mandato generale di prestiti esterni della BEI stabilito nella decisione 2000/24/CE dovrebbe essere estesa al programma d'azione speciale della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. È quindi necessario modificare tale decisione.

(11) Le disposizioni della presente decisione sono connesse con il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri. La Comunità annette grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le prassi democratiche e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ed estenda la partecipazione della società civile a tale processo.

(12) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2000/24/CE, la seconda frase viene modificata come segue:

a) nella parte introduttiva, l'importo di "18660 milioni di euro" viene modificato in "19110 milioni di EUR";

b) dopo il quarto trattino va inserito il seguente quinto trattino: "- Azione speciale a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR".

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU 217 del 29.12.1964, pag. 3685/64.

(3) GU L 293 del 29.12.1972, pag. 4.

(4) GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione 2000/688/CE (GU L 285 del 7.11.2000, pag. 20).

(5) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

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