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Document 32000D0764

2000/764/CE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2000) 3684] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 305 del 6.12.2000, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2001; abrogato da 32001R1248

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/764/oj

32000D0764

2000/764/CE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2000) 3684] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 06/12/2000 pag. 0035 - 0038


Decisione della Commissione

del 29 novembre 2000

sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

[notificata con il numero C(2000) 3684]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/764/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicati negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), e in particolare dall'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare dall'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Una relazione di valutazione dei test per la diagnosi dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile nei bovini è stata pubblicata dalla Commissione l'8 luglio 1999 e per tre test è stata riscontrata un'eccellente specificità in ordine all'individuazione dell'EST negli animali allo stadio clinico della malattia.

(2) La decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, sulla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili(4), modificata dalla decisione 2000/374/CE(5), stabilisce le norme di applicazione dei test a taluni gruppi a rischio di animali nell'intento di migliorare l'individuazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nella Comunità.

(3) Alla luce dei recenti sviluppi del caso dell'ESB nella Comunità, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una decisione che, nella prima fase, estenda i test a tutti i bovini a rischio di età superiore ai 30 mesi. Nella seconda fase i test dovranno essere estesi ai bovini di età superiore ai 30 mesi che non presentano sintomi clinici e che vengono macellati per l'alimentazione umana. Il numero di animali da sottoporre a test nella seconda fase potrà essere modificato in base ai risultati statistici affidabili provenienti dai test sugli animali a rischio.

(4) I test non sono in grado di individuare gli animali affetti da ESB ad uno stadio precoce del periodo di incubazione. Il risultato negativo di un test non deve pertanto sostituire altri provvedimenti di riduzione dei rischi, quali l'eliminazione di materiale a rischio specificato.

(5) La direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, sulla notifica delle malattie degli animali nella Comunità(6), moificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE(7) della Commissione, stabilisce le norme di notifica dell'ESB nella Comunità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri si adoperano affinché tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi:

- soggetti a "speciale macellazione di emergenza", quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(8), oppure

- macellati conformemente all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE

siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegati IV, parte A, alla decisione 98/272/CE a decorrere dal 1o gennaio 2001.

2. Gli Stati membri si adopereranno affinché tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi morti in allevamento o durante il trasporto, ma che non siano stati macellati per il consumo umano, vengano esaminati in ottemperanza all'allegato I, parte A, della decisione 98/272/CE a decorrere dal 1o gennaio 2001.

3. Gli Stati membri si adopereranno affinché tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV, lettera a), alla decisione 98/272/CE a decorrere, al più tardi, dal 1o gennaio 2001.

4. Entro il 1o maggio 2001 gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione sul numero di animali esaminati in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 e sui relativi risultati. Entro il 1o giugno 2001, alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenterà una proposta al comitato veterinario permanente al fine di modificare, se necessario, il numero di animali da esaminare in ottemperanza al paragrafo 3.

Articolo 2

Tutte le parti del corpo, compresa la pelle, degli animali sottoposti ad esame in virtù dell'articolo 1 sono tenute sotto controllo ufficiale fino all'ottenimento di un test negativo o finché non siano state eliminate per incinerazione o, in circostanze eccezionali, incinerate o sotterrate in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio(9).

Articolo 3

Il campionamento e i test di laboratorio sono eseguiti valendosi dei metodi e protocolli stabiliti dall'allegato IV della decisione 98/272/CE, in particolare dei punti 1, 2.2 e 3. I casi positivi di ESB sono notificati conformemente alla direttiva 82/894/CEE.

Il laboratorio nazionale di riferimento di ciascuno Stato membro, come stabilito all'allegato V della decisione 98/272/CE, assicura il coordinamento dei metodi e protocolli diagnostici fra i laboratori autorizzati ad eseguire gli esami di cui all'articolo 1 e verifica regolarmente l'utilizzazione di detti metodi e protocolli diagnostici.

Articolo 4

La decisione 98/272/CE è modificata come segue:

1) L'allegato I, parte A, è sostituito dal testo all'allegato I della presente decisione.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II alla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Le disposizioni dell'articolo 1 saranno riesaminate ogni sei mesi alla luce dell'evoluzione dell'epidemia di ESB.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(4) GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(5) GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.

(6) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(7) GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27.

(8) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(9) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

ALLEGATO I

A. CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AD UN PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA DELLA ESB NEI BOVINI

1. Selezione delle subpopolazioni

I bovini morti di età superiori ai 30 mesi non macellati per il consumo umano [esclusi gli animali oggetto del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione].

2. Dimensioni del campione

Il numero minimo di animali da esaminare annualmente in ciascuno Stato membro dalla subpopolazione di cui al punto 1 non dovrà essere inferiore alle dimensioni del campione indicato nella tabella. I campioni saranno selezionati casualmente ed il campionamento dovrà essere rappresentativo di ciascun regione e continuo.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

A. INFORMAZIONI CHE LE RELAZIONI PRESENTATE DAGLI STATI MEMBRI DEVONO CONTENERE

1. Il numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a restrizioni agli spostamenti in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Il numero di casi sospetti per specie animale sottoposti ad esami di laboratorio in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e gli esiti di tali esami.

3. Le dimensioni stimate della subpopolazione di cui all'allegato I, parte A, paragrafo 1.

4. Il numero di bovini sottoposti a test all'interno di ciascuna subpopolazione come specificato nell'allegato I, parte A, paragrafo 1, nell'allegato I, parte C e nell'articolo 1 della decisione 2000/764/CE, metodo per la selezione del campione e l'esito dei test.

5. Il numero di ovini e caprini esaminati in ciascuna subpopolazione come specificato nell'allegato I, parte B, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte C e l'esito di tali esami.

6. Numero, classe di età e distribuzione geografica dei casi positivi di ESB e di scrapie. Per i casi di ESB insorti dopo l'introduzione del divieto di somministrazione dei mangimi sarà necessario specificare l'anno e, ove possibile, il mese di nascita.

7. Casi confermati di EST in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

B. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE NELLA SINTESI

La sintesi dovrà essere presentata sotto forma di tabella e dovrà contenere perlomeno le informazioni che ogni Stato membro deve presentare e che sono elencate nella parte A.

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