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Document 32000D0598
2000/598/EC: Commission Decision of 3 October 2000 concerning certain protection measures against bluetongue in Sardinia, Italy (notified under document number C(2000) 2899) (Text with EEA relevance)
2000/598/CE: Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2000) 2899] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/598/CE: Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2000) 2899] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 253 del 7.10.2000, p. 47–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2001; abrogato da 32001D0138 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Validity extended by | 32000D0743 | ||||
Modified by | 32000D0743 | modifica | articolo 3 | DATNOT | |
Repealed by | 32001D0138 |
2000/598/CE: Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2000) 2899] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 07/10/2000 pag. 0047 - 0048
Decisione della Commissione del 3 ottobre 2000 relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2000) 2899] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/598/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 25 agosto 2000, l'Italia ha informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale degli ovini in aziende della provincia di Cagliari, Sardegna meridionale. La presenza della febbre catarrale degli ovini è stata confermata il 30 agosto 2000. (2) Le autorità italiane hanno deciso, in data 28 agosto 2000, di vietare i movimenti di animali, sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini dal territorio della Sardegna, nell'intento di evitare la propagazione della malattia a partire dall'isola. Anche in Sardegna sono state adottate rigorose restrizioni dei movimenti degli animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. (3) Le autorità italiane hanno adottato ulteriori misure di controllo della malattia in relazione a tale focolaio, istituendo tra l'altro zone di protezione e di sorveglianza e avviando indagini epidemiologiche e studi specifici intesi a stabilire la diffusione dei vettori del virus della febbre catarrale degli ovini e la potenziale propagazione della malattia in Sardegna. (4) La febbre catarrale degli ovini è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e la sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali. (5) Per una questione di chiarezza e di trasparenza è consigliabile adottare a livello comunitario misure di controllo sui movimenti di animali, sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini a partire dal territorio della Sardegna. Tali misure rispecchiano le misure già adottate dalle autorità italiane. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Italia vieta la spedizione di animali, sperma, embrioni e ovuli delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini (tutti i ruminanti) dal territorio della Sardegna. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità italiane. La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2000. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.