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Document 32000D0352

    2000/352/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2000, recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(2000) 1163] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 124 del 25.5.2000, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrog. impl. da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/352/oj

    32000D0352

    2000/352/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2000, recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(2000) 1163] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 124 del 25/05/2000 pag. 0064 - 0064


    Decisione della Commissione

    del 4 maggio 2000

    recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese

    [notificata con il numero C(2000) 1163]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/352/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE del Consiglio(2), in particolare gli articoli 11 e 12,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 94/984/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/254/CE(4), ha stabilito le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi; sono previsti due diversi certificati, il modello A e il modello B. L'uso dell'uno o dell'altro certificato dipende dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

    (2) In alcune parti del territorio della Cina elencate nell'allegato I della decisione 94/984/CE era stato autorizzato l'uso del certificato redatto secondo il modello B, fino a quando un'ispezione ha evidenziato dei problemi in materia di certificazione. Per tale motivo, dal 1o agosto 1996 la Commissione ha sospeso, con la decisione 96/456/CE, le importazioni di carni fresche di pollame dalla Cina.

    (3) Nel corso di un'ispezione svolta in Cina nell'ottobre 1999, i servizi della Commissione hanno constatato che i servizi veterinari cinesi avevano realizzato miglioramenti significativi e hanno ricevuto garanzie scritte che consentono di revocare la sospensione suddetta.

    (4) La situazione per quanto riguarda la malattia di Newcastle richiede ancora che vengano soddisfatte garanzie supplementari, come indicato nel modello B del certificato della decisione 94/984/CE.

    (5) Per motivi di chiarezza, la presente decisione si applica alle carni fresche di pollame certificate a partire dal 1o giugno 2000.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione è modificato come segue:

    Alla linea "CN Cina (RP)", le note "(3)" dopo il termine "Shandong" e dopo la lettera "B" nonché la corrispondente nota in calce "(3) Importazioni sospese a partire dal 1o agosto 1996" sono soppresse.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1o giugno 2000.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

    (2) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

    (3) GU L 378 del 21.12.1994, pag. 11.

    (4) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 33.

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