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Document 32000D0333

    2000/333/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam [notificata con il numero C(2000) 1054] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 114 del 13.5.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/333/oj

    32000D0333

    2000/333/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam [notificata con il numero C(2000) 1054] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 13/05/2000 pag. 0042 - 0043


    Decisione della Commissione

    del 25 aprile 2000

    che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam

    [notificata con il numero C(2000) 1054]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/333/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione nella Repubblica socialista del Vietnam per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

    (2) Le disposizioni della legislazione della Repubblica socialista del Vietnam attribuiscono al "National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN)" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono al NAFIQACEN il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.

    (3) Nella Repubblica socialista del Vietnam il NAFIQACEN e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.

    (4) Le competenti autorità della Repubblica socialista del Vietnam si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

    (5) Le competenti autorità della Repubblica socialista del Vietnam hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione.

    (6) La Repubblica socialista del Vietnam può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE.

    (7) La Repubblica socialista del Vietnam desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione(3), modificata dalla decisione 97/275/CE(4). A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità.

    (8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(5), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE(6).

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il "National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center (NAFIQACEN) of the Ministry of Fisheries" è l'autorità competente nella Repubblica socialista del Vietnam per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

    Articolo 2

    I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

    (4) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52.

    (5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

    (6) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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