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Document 32000D0289

    2000/289/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2000, che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Austria [notificata con il numero C(2000) 436] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 99 del 19.4.2000, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/289/oj

    32000D0289

    2000/289/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2000, che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Austria [notificata con il numero C(2000) 436] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 099 del 19/04/2000 pag. 0001 - 0026


    Decisione della Commissione

    del 25 febbraio 2000

    che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Austria

    [notificata con il numero C(2000) 436]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2000/289/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma,

    previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

    considerando quanto segue:

    (1) Secondo l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

    (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone della Comunità più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

    (3) La decisione 1999/503/CE della Commissione(2) ha definito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un massimale della popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006. Per l'Austria, il massimale in questione è di 1995000 abitanti.

    (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in base alle proposte di ognuno degli Stati membri la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e tenendo conto delle priorità nazionali, definisce l'elenco delle zone interessate dall'obiettivo n. 2, senza pregiudizio del sostegno transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (5) L'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che l'elenco delle zone a cui si applica l'obiettivo n. 2 sia valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Tuttavia, su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali in Austria per il periodo dal 2000 al 2006 figura in allegato.

    L'elenco di tali zone può essere modificato nel corso del 2003.

    Articolo 2

    La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    Michel Barnier

    Membro della Commissione

    (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 58.

    ALLEGATO

    ELENCO DELLE ZONE CUI SI APPLICA L'OBIETTIVO 2 DEI FONDI STRUTTURALI IN AUSTRIA

    Periodo dal 2000 al 2006

    >SPAZIO PER TABELLA>

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