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Document 32000D0285

    2000/285/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2000, recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali [notificata con il numero C(2000) 930] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 94 del 14.4.2000, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/285/oj

    32000D0285

    2000/285/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2000, recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali [notificata con il numero C(2000) 930] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 14/04/2000 pag. 0043 - 0044


    Decisione della Commissione

    del 5 aprile 2000

    recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali

    [notificata con il numero C(2000) 930]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/285/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE(2), in particolare l'articolo 10, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1) Le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e non devono presentare alcun rischio per la salute umana o animale.

    (2) La decisione 91/516/CEE della Commissione, del 9 settembre 1991(3), che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali, modificata da ultimo dalla decisione 1999/420/CE(4), fissa l'elenco delle materie prime per mangimi di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali.

    (3) L'esperienza ha confermato la necessità di migliorare la sicurezza delle materie prime utilizzate nell'alimentazione animale al fine di salvaguardare la salute dell'uomo e degli animali, in particolare alla luce di recenti relazioni sull'impiego nell'alimentazione animale di residui fangosi di impianti di depurazione delle acque reflue.

    (4) Nessun residuo ottenuto nel corso delle diverse fasi del processo di depurazione delle acque reflue (fisiche, chimiche e biologiche) o da tali fasi risultante può essere considerato utilizzabile per l'alimentazione animale, a prescindere dagli ulteriori trattamenti subiti dai residui suddetti e dall'origine delle acque reflue.

    (5) La decisione 91/516/CEE, benché vieti l'impiego di residui fangosi di impianti di depurazione delle acque reflue come ingredienti negli alimenti composti per animali, non definisce i termini "residui fangosi" o "acque reflue". È pertanto opportuno chiarire il testo precisando che il divieto non si applica solo ai sedimenti del "trattamento biologico", ma anche ad altri residui ottenuti durante il pretrattamento, nonché altri trattamenti fisico/chimici delle acque reflue. Occorre inoltre sottolineare che il termine "acque reflue" non si riferisce solo alle acque usate provenienti dagli effluenti urbani, ma anche ad altre acque reflue, comprese quelle degli impianti interni di trattamento degli stabilimenti di trasformazione di prodotti di origine animale.

    (6) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(5), stabilisce le norme applicabili agli stabilimenti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale.

    (7) La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(6), definisce i termini "acque reflue urbane", "acque reflue domestiche" e "acque reflue industriali".

    (8) La direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(7), fissa i requisiti cui devono rispondere le acque per essere considerate "salubri e pulite".

    (9) La direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(8), specifica che l'"acqua di mare pulita" non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca.

    (10) Le presenti disposizioni sono provvisorie e saranno rivedute alla luce di una futura modifica della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di alcuni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE(9). Tale modifica potrebbe stabilire le condizioni per il riconoscimento dei produttori di alcuni alimenti per animali.

    (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo del punto 5 dell'allegato della decisione 91/516/CEE è sostituito dal testo seguente:

    "5. Tutti i residui ottenuti dalle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali(10), a prescindere da ogni ulteriore trattamento subito dai residui suddetti e dall'origine delle acque reflue.

    Il termine 'acque reflue' non si riferisce alle 'acque di lavorazione', ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di alimenti e di alimenti per animali; se tali condutture sono alimentate con acqua, deve trattarsi di acque salubri e pulite(11). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita(12). Le acque di lavorazione contengono solamente materiali per alimenti o per alimenti per animali e sono tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sugli alimenti per animali.

    I materiali di origine animale presenti nelle acque di lavorazione sono trattati conformemente alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio."

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2000.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

    (2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43.

    (3) GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

    (4) GU L 162 del 18.6.1999, pag. 69.

    (5) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

    (6) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

    (7) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

    (8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (9) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

    (10) Secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

    (11) Come specificato all'articolo 4 della direttiva 98/83/CE, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

    (12) Secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

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