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Document 32000D0242
2000/242/EC: Commission Decision of 24 March 2000 terminating the anti-dumping proceeding on imports of ferro-chrome with a carbon content by weight of maximum 0,5 % (low carbon ferro-chrome) originating in Russia and Kazakhstan (notified under document number C(2000) 798)
2000/242/CE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2000, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originarie della Russia e del Kazakistan [notificata con il numero C(2000) 798]
2000/242/CE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2000, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originarie della Russia e del Kazakistan [notificata con il numero C(2000) 798]
GU L 76 del 25.3.2000, p. 23–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2000
2000/242/CE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2000, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originarie della Russia e del Kazakistan [notificata con il numero C(2000) 798]
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 25/03/2000 pag. 0023 - 0026
Decisione della Commissione del 24 marzo 2000 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originarie della Russia e del Kazakistan [notificata con il numero C(2000) 798] (2000/242/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure vigenti (1) Con il regolamento (CEE) n. 2717/93(3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 0,31 ECU per kg netto sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso originarie del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina. 2. Richiesta di riesame (2) A seguito della pubblicazione, nell'aprile 1998, di un avviso sull'imminente scadenza delle misure vigenti(4), la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio (in appresso denominato "LCFC") originarie del Kazakistan e della Russia da parte del "Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages" (CLIFA o Euroalliages), a nome dell'unico produttore comunitario del prodotto in questione (in appresso denominato "produttore comunitario richiedente"). (3) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente provocato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Le indicazioni a corredo della richiesta sono state considerate sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta a fini di riesame. Il 2 ottobre 1998 la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha annunciato l'avvio di un'inchiesta(5) conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base"). 3. Inchiesta (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio dell'inchiesta il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori finali notoriamente interessati e le rispettive associazioni. Alle parti interessate è stata data la possibilità di formulare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo stabiliti dall'avviso di apertura dell'inchiesta. (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Inoltre, un produttore dello Zimbabwe, paese scelto come paese analogo, è stato informato dell'avvio dell'inchiesta ed ha ricevuto un questionario. La Commissione ha ricevuto i formulari di risposta del produttore comunitario richiedente, dei tre produttori esportatori russi, del produttore zimbabwano, di un importatore collegato, di due importatori indipendenti e di tre utilizzatori del prodotto in questione. Un'associazione di utilizzatori ha comunicato la propria posizione per iscritto, mentre altri due utilizzatori hanno fornito diverse informazioni pur non rispondendo ai questionari. I produttori kazaki non hanno risposto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite. (6) La Commissione ha acquisito e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità di persistenza o di reiterazione di un dumping pregiudizievole e per definire gli interessi della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti imprese: Produttore comunitario - Elektrowerk Weisweiler GmbH, Eschweiler-Weisweiler, Germania. Produttore del paese analogo - Zimbabwe Alloys Limited, Harare, Zimbabwe. Importatori indipendenti - Nococarbon, Rotterdam, Paesi Bassi, - Syncret BV, Rotterdam, Paesi Bassi. Utilizzatori - AB Sandvik Steel, Sandviken, Svezia, - Acciaierie Venete SpA, Padova, Italia, - ALZ NV, Genk, Belgio. (7) L'inchiesta sulla probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping si è basata su informazioni relative al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 settembre 1998 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta"). B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (8) Il prodotto in esame è il ferrocromo con un tenore di carbonio massimo dello 0,5 % in peso (in appresso denominato "LCFC"). Si tratta di una lega di ferro e cromo ottenuta per riduzione dei minerali di cromo con silicio e/o carbonio in un forno elettrico. Il processo di produzione è suddiviso in due e talvolta tre fasi e il tenore di cromo della lega varia in funzione del tipo di minerali utilizzati. Il tenore di carbonio dipende dagli additivi aggiunti durante la seconda fase del processo di produzione e la sua percentuale può variare in modo notevole. Esistono due qualità di LCFC: la qualità ordinaria (tenore di carbonio > 0,05 % e <= 0,5 %) e la qualità speciale (tenore di carbonio <= 0,05 %). (9) Il prezzo dell'LCFC è generalmente espresso in valore per chilogrammo di cromo contenuto nella lega ed è inversamente proporzionale al tenore di carbonio. (10) Il prodotto in esame viene principalmente utilizzato per la produzione di acciaio da costruzione ad alta resistenza al calore e all'acido con alto tenore di cromo. Il prodotto serve anche a regolare il tenore di cromo dell'acciaio inossidabile e il suo uso è necessario quando, per ragioni riconducibili alla configurazione dell'impianto, il carbonio non può essere eliminato durante il processo metallurgico. Tali applicazioni non sono legate a specifici tenori di carbonio e di conseguenza prodotti con tenori diversi sono in gran parte intercambiabili. 2. Prodotto simile (11) L'inchiesta ha confermato che il prodotto realizzato dal produttore comunitario richiedente e venduto sul mercato comunitario è in tutti gli aspetti simile all'LCFC importato dalla Russia e dal Kazakistan. Va pertanto considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. (12) L'inchiesta ha inoltre rivelato che l'LCFC prodotto in Zimbabwe e venduto sul mercato zimbabwano è simile in tutti gli aspetti all'LCFC esportato verso la Comunità dalla Russia e dal Kazakistan e all'LCFC prodotto dall'industria comunitaria. Va pertanto considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C. PERSISTENZA DEL DUMPING 1. Osservazioni introduttive (13) Per valutare le possibilità di una persistenza e/o reiterazione del dumping, la Commissione ha innanzi tutto accertato se si è verificata una reiterazione del dumping durante il periodo dell'inchiesta. 2. Russia 2.1. Paese analogo (14) Nel fissare il valore normale si è tenuto conto del fatto che, nell'avviso di apertura dell'inchiesta, tra i paesi terzi con economia di mercato, lo Zimbabwe è stato considerato un adeguato paese analogo. Un importatore aveva proposto come alternativa la Turchia e la Commissione aveva chiesto la collaborazione di questo paese inviando un questionario all'unico produttore turco di LCFC conosciuto. Pur essendosi dichiarato disposto a cooperare, il produttore in questione non ha tuttavia fornito informazioni sufficienti per determinare il valore normale. (15) La Commissione ha deciso pertanto di confermare lo Zimbabwe quale paese terzo ad economia di mercato appropriato in quanto la produzione nazionale era misurabile, il processo di produzione era simile a quello russo, l'impresa selezionata produceva le due qualità di ferrocromo considerate nell'inchiesta, le vendite del prodotto sul mercato interno erano rappresentative rispetto alle importazioni comunitarie e, infine, lo Zimbabwe era già stato considerato mercato analogo per l'inchiesta iniziale. 2.2. Valore normale (16) Per stabilire il valore normale, in un primo tempo la Commissione ha determinato se il volume totale delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia se tali vendite rappresentassero oltre il 5 % del volume delle vendite complessive del prodotto in esame esportato dalla Russia verso la Comunità. (17) In secondo luogo, è stato determinato che le vendite sul mercato interno dello Zimbabwe di ogni qualità del prodotto in esame erano rappresentative in quanto di volume uguale o superiore al 5 % del volume delle esportazioni del prodotto in esame originarie della Russia. (18) È stato inoltre accertato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, tutte le vendite erano avvenute nel contesto di ordinarie attività commerciali. 2.3. Prezzo all'esportazione (19) A seguito dell'applicazione dei dazi antidumping, le esportazioni di LCFC dalla Russia verso la Comunità sono sensibilmente calate, fino a raggiungere livelli pressoché insignificanti. (20) Dalle risposte ai questionari risulta che solo un esportatore russo dichiara vendite all'esportazione di qualità speciale di LCFC verso la Comunità. È emerso inoltre che i produttori esportatori russi avevano venduto ad operatori commerciali indipendenti non russi e che pertanto non erano a conoscenza della destinazione finale dei prodotti esportati. Per la determinazione del prezzo all'esportazione è sembrato più opportuno basarsi sui dati Eurostat, perché più completi in quanto relativi alle importazioni di entrambe le qualità di LCFC. Va sottolineato che le informazioni raccolte presso l'unico produttore esportatore russo che aveva dichiarato di esportare verso la Comunità hanno confermato il livello dei prezzi determinato in base ai dati Eurostat. 2.4. Confronto (21) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ogni qualità è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione della qualità corrispondente di LCFC al livello FOB del porto del paese esportatore. (22) Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati pertanto apportati degli adeguamenti in funzione del diverso tenore di carbonio e di cromo nonché per tener conto di fattori quali il trasporto interno e il nolo marittimo, l'assicurazione, la movimentazione, il carico, i costi accessori e i costi di altro tipo. 2.5. Margine di dumping (23) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di entrambe le qualità di LCFC non ha rivelato pratiche di dumping. 3. Kazakistan (24) Stando alle informazioni in possesso della Commissione, nel corso del periodo dell'inchiesta il Kazakistan non ha esportato prodotti verso il mercato comunitario. Non è stato pertanto avviato alcun accertamento di dumping. D. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING (25) Oltre all'analisi preliminare che ha rivelato l'assenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha valutato la probabilità di una reiterazione del dumping qualora fossero revocate le misure applicabili alle importazioni in esame. 1. Russia (26) Sono state esaminate le esportazioni verso paesi terzi e in particolare gli Stati Uniti, paese destinatario di una quota significativa delle esportazioni dei produttori russi di LCFC. Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai produttori esportatori russi e delle statistiche ufficiali degli Stati Uniti, è emerso che i prezzi dei prodotti russi esportati negli Stati Uniti, una volta adattati per garantire un equo confronto (compresi gli adeguamenti per il diverso tenore di carbonio e di cromo), erano superiori al valore normale sul mercato dello Zimbabwe se rapportati ad un prezzo fob del porto del paese esportatore, per entrambe le qualità di LCFC. (27) La Commissione ha esaminato inoltre la probabile strategia di fissazione dei prezzi che potrebbero seguire i produttori esportatori russi in caso di abolizione delle misure e di ripresa delle importazioni comunitarie. Risulta che i produttori esportatori russi dispongano di una notevole capacità residua e che la produzione che ne deriverebbe potrebbe essere commercializzata nella Comunità per ragioni di prossimità geografica e per ottenere valuta estera. Come indicato in precedenza, tuttavia, il ridotto volume di LCFC russo esportato durante il periodo dell'inchiesta non risulta essere stato oggetto di dumping. Alla luce di tali circostanze e, in particolare, del notevole dazio antidumping attualmente applicato, è poco probabile che, una volta aboliti tali dazi, i produttori esportatori russi abbassino i prezzi all'esportazione ad un livello tale da creare dumping. I produttori esportatori russi avrebbero, al contrario, la possibilità di aumentare tali prezzi. (28) In caso di ripresa delle esportazioni, i prodotti russi, considerata la loro qualità, si troverebbero presumibilmente in concorrenza con i prodotti importati dalla Turchia, dallo Zimbabwe, dal Sudafrica e dalla Repubblica popolare cinese, prodotti che si collocano nel segmento medio del mercato, e non con la produzione comunitaria, presente invece nel segmento superiore del mercato. I prezzi applicati di norma in questo segmento sono in media superiori al valore normale ed è improbabile, a tale livello, un dumping sulle vendite destinate a tale segmento. 2. Kazakistan (29) Le informazioni in possesso della Commissione indicano che il Kazakistan dispone di enormi riserve di minerale di cromo e di una notevole capacità di produzione di LCFC. (30) Il potenziale di produzione di LCFC è tuttavia sensibilmente ridotto a causa delle apparecchiature vetuste e della mancanza di privatizzazione, ristrutturazione e modernizzazione del settore. Inoltre, gran parte della produzione restante è costituita da ferrocromo con alto e medio tenore di carbonio, prodotto che esula dal presente procedimento. Per quanto riguarda le vendite del prodotto in esame, le informazioni sui prezzi provenienti dalle statistiche statunitensi relative alle importazioni dal Kazakistan indicano che la reiterazione del dumping nel mercato comunitario è piuttosto improbabile. Sembra pertanto poco plausibile che, allo scadere delle misure attuali, l'industria kazaka ripristini le massicce esportazioni verso la Comunità con conseguente dumping pregiudizievole. 3. Conclusioni (31) Alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono, la Commissione giunge alla conclusione che, in caso di abolizione delle misure attuali, la reiterazione del dumping da parte della Russia e del Kazakistan sarebbe improbabile. E. PERSISTENZA E REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO E INTERESSI DELLA COMUNITÀ (32) In considerazione delle conclusioni in materia di dumping, la Commissione non ha ritenuto necessario approfondire gli aspetti relativi alla probabilità di persistenza e/o di reiterazione del pregiudizio e all'interesse comunitario che sono emersi dall'inchiesta. F. CONCLUSIONI (33) Considerati i risultati dell'inchiesta, la Commissione è giunta alla conclusione che il procedimento nei confronti delle importazioni di LCFC originarie della Russia e del Kazakistan può essere chiuso e che il dazio antidumping attualmente applicato può essere lasciato scadere. (34) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali alla base della cessazione delle misure ed è stato concesso loro un termine entro il quale poter presentare osservazioni in base a quanto divulgato. (35) Le osservazioni presentate dopo la divulgazione non hanno tuttavia fornito elementi nuovi che potessero incidere sulle conclusioni summenzionate. (36) Alla luce delle risultanze dell'inchiesta, la Commissione ritiene che le misure antidumping istituite in forza del regolamento (CEE) n. 2717/93, attualmente applicate nei confronti del Kazakistan e della Russia, debbano essere revocate, DECIDE: Articolo unico È chiuso il procedimento di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni comunitarie di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50 originarie del Kazakistan e della Russia. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU L 246 del 2.10.1993, pag. 1. (4) GU C 100 del 2.4.1998, pag. 6. (5) GU C 303 del 2.10.1998, pag. 4.