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Document 32000D0135

    2000/135/CE, CECA, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2000, sulla chiusura dei conti in ordine al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 relativamente alle sezioni I-Parlamento, II-Consiglio, III-Commissione, IV-Corte di giustizia e V-Corte dei conti

    GU L 45 del 17.2.2000, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/135/oj

    32000D0135

    2000/135/CE, CECA, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2000, sulla chiusura dei conti in ordine al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 relativamente alle sezioni I-Parlamento, II-Consiglio, III-Commissione, IV-Corte di giustizia e V-Corte dei conti

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/2000 pag. 0036 - 0040
    Gazzetta ufficiale n. 304 del 24/10/2000 pag. 0128 - 0130


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 19 gennaio 2000

    sulla chiusura dei conti in ordine al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 relativamente alle sezioni I-Parlamento, II-Consiglio, III-Commissione, IV-Corte di giustizia e V-Corte dei conti

    (2000/135/CE, CECA, Euratom)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 1997,

    visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1997 [SEC(1998) 520 - C4-0350/1998, SEC(1998) 522 - C4-0351/1998, SEC(1998) 519 - C4-0352/1998],

    viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1997(1) e le relative relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni,

    vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni a monte dei pagamenti effettuati, fornita dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE,

    vista la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 1999 (C4-0156/1999),

    vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 intesa ad informare la Commissione dei motivi del rinvio della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997(2),

    viste le spiegazioni e le informazioni fornite dalla Commissione sulle misure adottate a seguito di detta risoluzione,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 276,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 octies,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180 ter,

    visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0004/2000),

    1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997;

    2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione e di cui costituisce parte integrante;

    3. incarica la sua presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie "Legislazione".

    Il Segretario generale del Parlamento europeo

    Julian PRIESTLEY

    La Presidente del Parlamento europeo

    Nicole FONTAINE

    (1) GU C 349 del 17.11.1998.

    (2) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 119.

    RISOLUZIONE

    del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto l'articolo 276 del trattato CE,

    visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,

    constatando che, in base al paragrafo 8 dello stesso articolo, le istituzioni sono altresì tenute a riferire, a richiesta del Parlamento europeo, sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai propri servizi impegnati nell'esecuzione del bilancio,

    viste la relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio 1997(1) e le relative relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni,

    vista la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 1999 (C4-0156/1999),

    vista la risoluzione del 4 maggio 1999 intesa ad informare la Commissione dei motivi del rinvio della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997(2),

    visti gli articoli 93 e 173 e l'Allegato V del proprio regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0004/2000),

    A. rilevando che l'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee diminuisce costantemente in numerosi Stati membri;

    B. constatando che, durante la campagna per le elezioni europee, le accuse di frode, cattiva amministrazione e nepotismo presso le istituzioni europee sono state oggetto di pubblico dibattito in vari Stati membri;

    C. considerando che questo Parlamento aveva deliberato di rinviare il discarico per l'esercizio 1997 in attesa di conoscere gli impegni di riforma della nuova Commissione;

    D. considerando che la seconda relazione del comitato di esperti indipendenti e l'allegato alla precitata risoluzione del 4 maggio 1999 hanno espresso critiche su questioni essenziali per la riforma della Commissione e richiesto apposite contromisure;

    E. tenuto conto che, per rispondere a tali critiche e richieste, la Commissione ha assunto determinati impegni e adottato una serie di provvedimenti, che occorre vagliare;

    F. rammentando che nel mese di febbraio la Commissione presenterà un programma di riforma che dovrebbe affrontare organicamente tutti gli aspetti delle sue strutture organizzative e gestionali; che la presente procedura di discarico permetterà pertanto di verificare gli attuali impegni e misure, al fine di operare un raffronto con il programma definitivo del febbraio 2000;

    G. considerando che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee potrà essere ristabilita solo se verranno realizzate drastiche riforme a breve termine;

    H. considerando che la Commissione è sembrata in passato considerare la relazione annuale della Corte dei conti come uno stanco rituale anziché un utile contributo al miglioramento della gestione finanziaria;

    1. rammenta alla Commissione che il discarico concessole presuppone la piena esecuzione degli impegni presi nel quadro del suo programma di riforma;

    2. indica alla Commissione le linee direttrici cui dovrà attenersi nella definizione di tale programma in taluni settori particolarmente sensibili;

    Chiusura dei conti

    3. rammenta la dichiarazione di affidabilità allegata alla relazione annuale della Corte dei conti per il 1997, dalla quale si desume fra l'altro che:

    a) l'ammontare complessivo dei crediti a fronte di importi dovuti dagli Stati membri alle Istituzioni comunitarie, indicati nello stato patrimoniale consolidato nella misura di 1756,5 milioni di ECU, non è corretto (paragrafi 8.10-8.11 della relazione annuale),

    b) i saldi bancari della Comunità indicati nello stato patrimoniale non sono corretti, in quanto determinati importi dell'ordine di diverse centinaia di milioni di ecu custoditi presso alcuni Stati terzi sono registrati a carico del bilancio comunitario e non come voci dell'attivo; che per il solo programma PHARE l'importo in questione è di almeno 370 milioni di ecu (paragrafo 8.12),

    c) il valore degli impegni rimasti da liquidare è stato sopravvalutato di almeno 530 milioni di ECU (paragrafi 8.18-8.22),

    d) l'ammontare totale degli anticipi e dei pagamenti definitivi, registrati nell'esercizio come pagamenti a carico del bilancio, è stato sottovalutato di almeno 4126 milioni di ECU (paragrafi 8.23-8.24);

    4. rammenta che l'analisi operata dalla Corte dei conti nel quadro della dichiarazione di affidabilità (cfr. paragrafi 8.34-8.40 della relazione annuale) mostra ancora una volta una percentuale inaccettabilmente elevata di errori sostanziali nelle operazioni su cui si basano i pagamenti;

    5. dichiara che non potrà deliberare la chiusura dei conti per l'esercizio 1999 se la Commissione non avrà rettificato gli errori contabili segnalati dalla Corte dei conti;

    Problemi istituzionali di gestione e di controllo

    6. invita la Commissione a sviluppare un sistema di controllo sistematico del seguito dato alle raccomandazioni della Corte dei conti; il ripetersi delle critiche per due anni consecutivi deve indurre la Commissione a ritenere i propri quadri dirigenti responsabili della persistente incapacità di migliorare la situazione;

    7. invita la Corte dei conti a garantire un controllo sistematico annuale del seguito dato ai rilievi da essa mossi nelle precedenti relazioni;

    8. esorta la Corte dei conti a negoziare degli accordi quadro con le Corti dei conti nazionali, affinché queste ultime eseguano controlli supplementari sulle politiche comunitarie gestite in regime di partnership, in base a un programma definito di comune accordo;

    9. ritiene che il nuovo regolamento finanziario debba prevedere la separazione delle funzioni di controllo finanziario e di revisione contabile, che devono far capo a commissari differenti;

    10. ritiene che tutte le Direzioni generali debbano presentare relazioni e rendiconti annuali secondo uno schema uniforme, con indicazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere nell'esercizio successivo;

    Politica del personale

    11. accetta l'impegno assunto dalla Commissione di definire i propri bisogni di personale e strutture sulla base di obiettivi classificati secondo un ordine di priorità, ma chiede alla Commissione di precisare chiaramente nel suo programma di riforma tutte le priorità e i criteri di selezione delle risorse che vi saranno destinate (personale statutario, risorse esterne), sulla base di un sistema in grado di coniugare l'Activity Based Budgeting con una gestione integrata delle risorse;

    12. chiede alla Corte dei conti di procedere a una valutazione delle politiche di decentramento amministrativo che la Commissione ha avviato nel quadro del programma MAP 2000;

    13. dà atto che la Commissione ha adottato dei codici di condotta per i commissari e i loro Gabinetti, apportando notevoli miglioramenti in materia di interessi finanziari dei commissari e di composizione dei gabinetti, ma chiede alla Commissione di impegnarsi, nel quadro del suo programma di riforma:

    - a completare i codici di condotta, prevedendo disposizioni più precise sull'incompatibilità di funzioni per un commissario che abbia un interesse personale diretto in relazione a provvedimenti di assunzione, amministrazione o di esecuzione di bilancio di sua stretta competenza o di competenza dei suoi servizi;

    - a rendere tali codici vincolanti, mediante un regolamento emanato dalla Commissione previo parere del Parlamento, del Consiglio e della Corte dei conti;

    14. accoglie con soddisfazione l'intendimento della Commissione di tutelare gli autori di denunce e la invita a far sì che il personale sia incoraggiato a contribuire all'instaurarsi di un clima di lavoro in cui la denuncia di irregolarità non sia più necessaria; chiede tuttavia alla Commissione di precisare, nel quadro del codice di condotta, le responsabilità dei funzionari, in modo che questi abbiano la possibilità di opporsi a ogni istruzione contraria alla legalità o all'etica, impartita dai superiori;

    15. prende atto dell'orientamento strategico che la Commissione ha presentato in vista della riforma amministrativa, per definire una procedura disciplinare più efficace per le irregolarità in materia di bilancio; chiede alla Commissione di proporre una normativa che assicuri la certezza di tale procedura e la totale imparzialità dell'organismo chiamato a gestirla;

    Uffici di assistenza tecnica (BAT)

    16. dà atto del tentativo della Commissione di razionalizzare i BAT, prevedendo un quadro legislativo e finanziario più restrittivo e l'introduzione di un vademecum che vieti il subappalto dei compiti di funzione pubblica e rafforzi la sorveglianza e il controllo su tali organismi;

    17. si dichiara tuttavia solo parzialmente soddisfatto, e si attende che la Commissione includa nel proprio programma di riforma i seguenti miglioramenti:

    a) il vademecum dovrà avere carattere vincolante e se ne dovrà tener conto nel quadro della riforma del nuovo regolamento finanziario;

    b) i BAT dovranno essere esclusi dalle funzioni di servizio pubblico europeo (anche da quelle a carattere puramente preparatorio, quali la valutazione delle offerte) per limitarsi a compiti esecutivi;

    c) i rapporti con i BAT dovranno essere regolamentati da disposizioni trasparenti codificate in contratti tipo;

    d) ogni funzione che comporti l'esercizio di un potere discrezionale dovrà essere affidata ad Agenzie esecutive che opereranno come organi decentrati della Commissione e si avvarranno sia di funzionari che di personale esterno specializzato interamente sottoposto all'autorità, alla sorveglianza e al controllo della Commissione;

    18. sottolinea che, in attesa che vengano codificati i nuovi criteri di delega dei compiti della Commissione, quest'ultima dovrà rispettare i diritti contrattuali dei BAT esistenti e recuperare i ritardi nei pagamenti, che provocano notevoli problemi finanziari, soprattutto alle piccole imprese;

    19. prende atto che la Commissione ha sciolto il contratto con il BAT Agenor e avocato a sé la responsabilità della gestione del programma Leonardo, coadiuvato da una parte del personale di Agenor; ritiene che tale iniziativa della Commissione metta in luce taluni elementi della formula delle Agenzie esecutive;

    20. chiede alla Commissione di revocare immediatamente l'immunità di propri funzionari se e qualora richiesto da un procuratore nazionale e di costituirsi parte civile presso i tribunali belgi, se la Procura dovesse decidere di perseguire penalmente i quattro casi di frode denunciati dalla Commissione;

    Accesso all'informazione da parte dell'autorità di discarico

    21. rammenta che l'articolo 276, paragrafo 2, del trattato CE fa obbligo alla Commissione, nel quadro dell'esercizio delle sue prerogative di bilancio, di trasmettere tutte le informazioni necessarie al Parlamento, su richiesta di quest'ultimo;

    22. rileva che il trattato CE non prevede per il Consiglio tale diritto all'informazione in materia di bilancio; che pertanto il diritto di informazione del Parlamento ha in tale ambito portata più ampia di quello del Consiglio;

    23. prende atto dell'esistenza di un consenso generale sul diritto dell'autorità di discarico a beneficiare di un accesso completo all'informazione in materia di esecuzione di bilancio e ritiene che le disposizioni formali e le modalità pratiche di esecuzione da adottare per agevolare l'esercizio di tale diritto debbano essere codificate sia nel regolamento del Parlamento che in un apposito accordo con la Commissione, sulla base dei principi dettati dal futuro accordo quadro sulle relazioni fra la Commissione e il Parlamento;

    24. incarica il segretario generale e la commissione per gli affari costituzionali di proporre, nei rispettivi ambiti di competenza, disposizioni formali e modalità pratiche di attuazione (fra cui delle modifiche al regolamento del Parlamento, in particolare l'allegato VII), che garantiscano l'esercizio incondizionato dei diritti che l'articolo 276 TCE garantisce al Parlamento e istituiscano idonee procedure generali per il trattamento di documenti di natura necessariamente riservata - vale a dire questioni relative al personale e sub judice - fra le quali, tra l'altro:

    - un archivio sicuro per i documenti classificati riservati;

    - una sala lettura sicura (senza fotocopiatrici e fax, ecc.);

    - regole ufficiali per l'accesso e un registro di accesso;

    - una nuova serie di procedure graduate che sostituiscano l'allegato VII per riflettere la classificazione di un documento riservato;

    - l'esame di una procedura di sanzioni per la violazione delle norme del Parlamento concernenti i documenti riservati;

    25. invita la Commissione a presentare proposte per la segretazione dei documenti ed a considerare, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli Stati membri in materia di rapporti fra il potere esecutivo e legislativo, soluzioni alternative che consentano di rispettare il principio della piena trasparenza nei rapporti con il Parlamento, riducendo al massimo il rischio di interferire con casi giudiziari pendenti o di violare i diritti dei membri del personale;

    26. manifesta peraltro fin d'ora alla Commissione i suoi orientamenti:

    a) accetterà che l'accordo preveda restrizioni eccezionali solo per le modalità di trasmissione, diffusione e raccolta dei dati e non per l'oggetto dell'informazione;

    b) dovrà vigere il principio in base al quale il Parlamento, in quanto autorità di discarico, deve avere per i documenti della Commissione almeno gli stessi diritti di accesso della Corte dei conti, il cui compito è di supportare il Parlamento nella sua funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio;

    c) in attesa di introdurre la nuova disciplina, la Commissione dovrà impegnarsi a fornire ogni informazione richiestale dall'autorità di discarico, sulla base di accordi specifici che garantiscano la tutela della riservatezza;

    Discarico e gestione delle politiche comunitarie in regime di partnership (SEM 2000)

    27. prende atto dell'impegno della Commissione di trasmettere al Parlamento tutte le informazioni sia sulle iniziative nel quadro del programma SEM 2000 in materia di gestione di bilancio in regime di partnership, sia sulle risposte delle amministrazioni nazionali alle osservazioni formulate dall'autorità di discarico;

    28. giudica peraltro tali impegni solo parzialmente soddisfacenti e chiede alla Commissione di impegnarsi, nel quadro del programma di riforma:

    a) ad assicurare la presenza di osservatori del Parlamento alle riunioni dell'organo responsabile per il programma SEM 2000 quando siano in gioco le funzioni del Parlamento in quanto autorità legislativa, fìnanziaria o di controllo finanziario;

    b) a definire, nel quadro del programma SEM 2000, una procedura che consenta agli Stati membri di essere informati dei rilievi formulati dall'autorità di discarico;

    c) ad adoperarsi affinché le amministrazioni nazionali presentino alle autorità di discarico le proprie osservazioni sulla cooperazione data alla Commissione ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE;

    29. prende atto della proposta della Commissione di trattare in uno specifico dialogo a tre ogni problema legislativo e di controllo di bilancio esaminato da SEM 2000 e si attende che la Commissione si attivi rapidamente presso il Parlamento e il Consiglio per instaurare tale prassi;

    Lotta alla frode e alle corruzione

    30. constata che la Commissione non ha ancora fornito un elenco completo dei casi per i quali sussiste il sospetto che funzionari o altri agenti della Commissione possano essere implicati in casi di frode o di corruzione; sollecita la Commissione a trasmettere detto elenco in tempo per la procedura di discarico 1998 e comunque entro il 1o marzo 2000;

    31. constata che la Commissione non ha ancora dato seguito alla sua richiesta di notificare alle autorità giudiziarie nazionali tutti i casi di possibile implicazione in casi di frode o di corruzione dei funzionari e altri agenti; sollecita la Commissione a soddisfare tale richiesta entro il 1o marzo 2000;

    Aiuti esterni - Aiuti alla Palestina

    32. ritiene che la Commissione debba tuttora adottare - e dovrebbe farlo entro il 31 marzo 2000 - una serie di misure nel quadro dei suoi aiuti alla Palestina, fra cui:

    - apertura dell'ospedale di Gaza;

    - apertura del cantiere per la costruzione della sede del Parlamento palestinese;

    33. prende atto che la Commissione ha dato il suo avallo al progetto dell'International Management Team (IMT) volto a rendere operativo l'ospedale di Gaza entro termini precisi (15 luglio 2000 per le visite; 15 ottobre 2000 per i ricoveri); ricorda alla Commissione che essa dovrà assicurare un monitoraggio costante dell'azione dell'IMT, della quale resta la responsabile finale;

    34. invita la Commissione a presentare, entro il 31 marzo 2000, un programma che indichi in dettaglio le strategie che intende perseguire in materia di aiuti esterni secondo priorità predefinite.

    (1) GU C 349 del 17.11.1998.

    (2) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 119.

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