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Document 32000D0068
Decision No 68/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 amending the basic Decision relating to the Socrates programme so as to include Turkey among the beneficiary countries
Decisione n. 68/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
Decisione n. 68/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
GU L 10 del 14.1.2000, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995D0819 | modifica | articolo 7.3 | 14/01/2000 |
Decisione n. 68/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/2000 pag. 0001 - 0002
DECISIONE N. 68/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1999 che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, ha istituito il programma d'azione comunitaria "Socrate"(5), al quale non prende parte la Turchia; (2) la Turchia è un paese associato i cui vincoli con la Comunità sono stati considerevolmente rafforzati dall'entrata in vigore della fase definitiva dell'unione doganale; (3) occorre rinsaldare i legami economici e commerciali creati dall'unione doganale mediante una più stretta cooperazione in materia di istruzione, formazione e gioventù; (4) vanno previsti lunghi periodi, da un lato, tra la modifica della decisione che istituisce il suddetto programma, oggetto della presente decisione, e che consente la sua apertura alla Turchia, e il termine dei negoziati sulle modalità (in particolare quelle finanziarie) della partecipazione di quest'ultima, e, dall'altro, tra la fine di siffatti negoziati e la partecipazione effettiva della Turchia; (5) tuttavia un'apertura di principio, oltre a costituire un segno tangibile della volontà, varie volte reiterata da parte dell'Unione europea, si sviluppare una cooperazione settoriale con tale paese, consente l'adozione di misure preparatorie e di sensibilizzazione ai fini di una partecipazione completa al suddetto programma o al futuro programma quadro in fase di elaborazione, DECIDONO: Articolo 1 All'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 819/95/CE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia sulla base di stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con questi paesi prendendo come punto di partenza le regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento finanziario in vigore." Articolo 2 La presente decisione ha per obiettivo la partecipazione, quanto prima possibile, della Turchia al programma Socrate nella sua forma attuale, in modo totale o parziale, nella misura in cui i negoziati lo consentiranno, nonché il lancio di ogni misura preparatoria o di sensibilizzazione nella prospettiva di tale partecipazione o di quella prevista nell'ambito del futuro programma quadro (2000-2004). Articolo 3 L'obiettivo della partecipazione della Turchia al suddetto programma è di consentire effettivi scambi tra i giovani delle due parti e i relativi animatori nel rispetto delle loro diversità linguistiche, d'istruzione e culturali, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del trattato, nonché nel rispetto dei diritti delle minoranze. Articolo 4 Il Parlamento europeo è tenuto informato delle varie misure adottate per l'attuazione della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (1) GU C 186 del 26.6.1996, pag. 8. (2) GU C 158 del 26.5.1997, pag. 74. (3) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 23. (4) Parere del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (GU C 153 dell'1.6.1999, pag. 19), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 (GU C 249 dell'1.9.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10.