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Document 31999Y1110(01)

    Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

    GU C 322 del 10.11.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31999Y1110(01)

    Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

    Gazzetta ufficiale n. C 322 del 10/11/1999 pag. 0006 - 0007


    Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

    (1999/C 322/04)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

    vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    facendo riferimento al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(2), nel quale è fissata al 1o gennaio 2002 l'immissione in circolazione dell'euro ed è sancito, per gli Stati membri partecipanti, l'obbligo di assicurare sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche;

    vista la comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1998, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: "Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione",

    vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 17 novembre 1998, sulla comunicazione della Commissione del 23 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: "Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione"(3),

    vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 luglio 1998, relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro(4),

    alle luce delle disposizioni della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario del 20 aprile 1929 e del relativo protocollo,

    considerando che, data la sua importanza a livello mondiale, l'euro sarà particolarmente esposto al rischio di falsificazioni,

    rilevando che sono già state constatate condotte fraudolenti nei confronti dell'euro,

    considerando che è opportuno assicurarsi che l'euro sia tutelato in modo adeguato in tutti gli Stati membri per mezzo di efficaci misure di diritto penale, già prima dell'immissione in circolazione delle banconote e monete metalliche prevista per il 1o gennaio 2002,

    alla luce della decisione del Consiglio, del 28 maggio 1999, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro(5) con le relative linee direttrici concernenti uno strumento giuridico di natura vincolante,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE QUADRO:

    Articolo 1

    Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

    - "convenzione": la convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario e il relativo protocollo;

    - "moneta": le monete, comprese le banconote e le monete metalliche, nella misura in cui la loro circolazione sia legalmente autorizzata.

    Articolo 2

    1. La presente decisione quadro è volta a completare le disposizioni della convenzione in base alle disposizioni seguenti e ad agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri.

    2. A tal fine gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto si impegnano ad aderire alla convenzione.

    3. Gli obblighi derivanti dalla convenzione restano impregiudicati.

    Articolo 3

    1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le condotte di cui agli articoli da 1 a 4 della convenzione, quali estese dagli articoli da 4 a 7 della presente decisione quadro, costituiscano illecito penale anche per quanto riguarda monete fabbricate violando i diritti di emissione delle autorità competenti di uno Stato membro.

    2. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le condotte di cui all'articolo 3 della convenzione, quali estese dagli articoli da 4 a 7 della presente decisione quadro, costituiscano illecito penale anche quando si riferiscono a moneta che è destinata ad essere immessa in circolazione, ma non è ancora stata emessa.

    Articolo 4

    Il trasporto, l'esportazione, la cessione a terzi e il procurare a favore di terzi moneta falsificata deve essere equiparato a norma della legislazione nazionale alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione, alle condizioni ivi previste.

    Articolo 5

    1. A norma della legislazione nazionale, dovrebbero essere equiparati agli strumenti e oggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della convenzione, alle condizioni ivi previste:

    a) gli ologrammi e altri componenti della moneta che servono ad assicurare una protezione contro la falsificazione, nonché

    b) i programmi informatici ed altri mezzi specificamente destinati alla falsificazione o alterazione di monete.

    2. Il possesso di strumenti, oggetti e mezzi menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, della convenzione, nonché nel paragrafo 1 del presente articolo, è equiparato, a norma della legislazione nazionale, alle condotte di cui all'articolo della suddetta convenzione, alle condizioni ivi previste.

    Articolo 6

    Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le condotte di cui all'articolo 3 della convenzione, quali estese dagli articoli 4 e 5 della presente decisione quadro, siano soggette a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà che possano comportare l'estradizione.

    Articolo 7

    1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 della convenzione, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati di cui all'articolo 3 della convenzione, anche in relazione alle estensioni a norma degli articoli 4 e 5 della presente decisione quadro, quando il reato è stato commesso totalmente o parzialmente nel suo territorio.

    2. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 della convenzione, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale quando, per quanto riguarda l'euro, è stato compiuto un reato secondo l'articolo 3 della convenzione, nonché per quanto riguarda le estensioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente decisione quadro, al di fuori del suo territorio e se non ha proceduto all'estradizione dell'autore.

    3. Se più Stati membri hanno la competenza giurisdizionale e la possibilità di perseguire efficacemente un reato inerente alle stesse azioni, gli Stati membri interessati collaborano per decidere chi di essi dovrà procedere contro l'autore o gli autori, per concentrare, ove possibile, in un unico Stato membro l'azione penale in materia.

    Articolo 8

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2000.

    2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio, alla Commissione delle Comunità europee e alla Banca centrale europea il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di tali informazioni, il Consiglio esamina entro il 30 giugno 2001 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

    3. Entro il 31 dicembre 2004 deve essere effettuata una valutazione, in particolare dell'applicazione pratica, in base alla azione comune adottata dal Consiglio il 5 dicembre 1997 che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata(6)

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    ...

    Il Presidente

    (1) Parere espresso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

    (3) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 39.

    (4) GU C 11 del 15.1.1999, pag. 13.

    (5) GU C 171 del 18.6.1999, pag. 1.

    (6) GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7.

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