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Document 31999Y0507(01)

    Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, su tre raccomandazioni di decisione del Consiglio riguardanti le relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano

    GU C 127 del 7.5.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    31999Y0507(01)

    Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, su tre raccomandazioni di decisione del Consiglio riguardanti le relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano

    Gazzetta ufficiale n. C 127 del 07/05/1999 pag. 0004


    PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, su tre raccomandazioni di decisione del Consiglio riguardanti le relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano

    (1999/C 127/05)

    1. Il 21 dicembre 1998, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardante la formulazione di un parere da parte della BCE in merito a tre raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee [COM(1998) 789 def.] sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

    2. La competenza della BCE a formulare un parere è sancita dall'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"). In conformità dell'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE. È solo nel quadro delle circostanze eccezionali legate alla transizione all'euro che la BCE ha acconsentito alla richiesta del Consiglio di adottare il presente parere entro il breve termine indicato nella richiesta di parere.

    3. I progetti di decisione del Consiglio prevedono la conclusione di accordi tra la Comunità e, rispettivamente, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Tali accordi riguardano unicamente l'emissione e l'uso di banconote e monete, l'accesso ai sistemi di pagamento all'interno della zona dell'euro e il corso legale dell'euro nel Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, in ottemperanza alla dichiarazione n. 6 del trattato, la quale stabilisce che la Comunità si impegna a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

    4. La BCE riconosce l'importanza dei legami monetari che devono essere istituiti sulla base degli accordi previsti dai progetti di decisione del Consiglio. In considerazione delle relazioni economiche esistenti, da un lato, tra la Francia e il Principato di Monaco e, dall'altro, tra l'Italia e, rispettivamente, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, la BCE ritiene opportuno che gli accordi concernenti le banconote e le monete, l'accesso ai sistemi di pagamento e il corso legale dell'euro vengano conclusi tra la Comunità e, rispettivamente, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

    5. La BCE esprime il proprio compiacimento per il fatto che i progetti di decisione del Consiglio tengano in debito conto il trasferimento alla Comunità delle competenze inerenti alle questioni monetarie, nonché la ripartizione di suddette competenze tra il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee ed il Sistema europeo di banche centrali. In particolare, la BCE esprime il proprio compiacimento per il fatto che l'accesso ai sistemi di pagamento nella zona dell'euro da parte di enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano possa essere concesso solo con l'accordo della BCE, che quest'ultima sarà associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza e che essa avrà inoltre la facoltà di sottoporre i progetti di accordo alla decisione del Consiglio.

    6. La BCE nota che né il trattato, né il progetto di decisione del Consiglio relativo al Principato di Monaco forniscono una base giuridica che le consenta, a partire dall'inizio della terza fase, di imporre riserve minime obbligatorie od obblighi di segnalazione statistica agli enti creditizi o alle istituzioni finanziarie monetarie aventi sede nel Principato di Monaco ovvero di permettere la prosecuzione dei legami esistenti tra il Principato di Monaco e la Banque de France, quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, in materia di riserve minime obbligatorie e di obblighi di segnalazione statistica. Un nuovo accordo bilaterale tra la Comunità e il Principato di Monaco potrebbe integrare il trattato a tale riguardo ed il Consiglio potrebbe pertanto considerare l'eventualità di inserire nell'articolo 6 del progetto di decisione, che tratta dell'accesso ai sistemi di pagamento francesi, un riferimento alle riserve minime obbligatorie e agli obblighi di segnalazione statistica concernenti le istituzioni finanziarie aventi sede nel Principato di Monaco.

    7. Il riferimento al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano, di cui all'articolo 9 dei tre progetti di decisione, dovrebbe essere eliminato, giacché le decisioni di cui la Francia e l'Italia sono destinatarie non possono generare obblighi per gli altri tre Stati.

    8. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 1998.

    Vicepresidente della BCE

    C. NOYER

    Membro del Consiglio direttivo della BCE

    T. PADOA-SCHIOPPA

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