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Document 31999R2673

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

    GU L 326 del 18.12.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2673/oj

    31999R2673

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2673/1999 DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 1999

    che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere della Corte dei conti(3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    considerando quanto segue:

    (1) si è svolta la concertazione prevista dalla dichiarazione comune, del 4 marzo 1975, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(5);

    (2) occorre modificare il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in seguito denominato "regolamento finanziario", per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che ha abrogato il protocollo n. 16 del trattato sull'Unione europea, sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni, che prevede una struttura organizzativa comune per il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni;

    (3) analogamente al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, in virtù dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento finanziario(7), il Mediatore è assimilato, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, ad un'istituzione e fruisce di mezzi finanziari in aumento per i quali è opportuno applicare la stessa procedura di bilancio e le stesse regole degli altri organi comunitari assimilati, in virtù del regolamento finanziario, ad un'istituzione;

    (4) è opportuno, di conseguenza, creare, all'interno del bilancio generale dell'Unione europea, sezioni specifiche per il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore, ed adeguare le relative disposizioni del regolamento finanziario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento finanziario è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 7, punto 3, dopo le parole "il Comitato delle regioni" sono inserite le parole "il Mediatore".

    2) L'articolo 12 è modificato nel modo seguente:

    a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore elaborano, anteriormente al 1o luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo.";

    b) il secondo comma è soppresso.

    3) All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, per quanto concerne la loro sezione rispettiva, presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della redazione dello stesso."

    4) All'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Le domande di bilancio rettificativo e, eventualmente, suppletivo, presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni o dal Mediatore sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente."

    5) L'articolo 19, paragrafo 1, è modificato nel modo seguente:

    a) al primo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- sezioni divise in stati delle entrate e delle spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore.";

    b) il secondo e terzo comma sono soppressi.

    6) All'articolo 20, punto 3), primo trattino, sono soppresse le due frasi che seguono: "L'organico del Mediatore figura in modo distinto nell'organigramma del personale del Parlamento europeo, quello del personale del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e della loro struttura organizzativa comune figurano in modo distinto nel quadro della loro specifica sezione."

    7) L'articolo 22 è modificato nel modo seguente:

    a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "2. La Commissione riconosce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Mediatore i poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio ad essi relative.";

    b) il secondo comma è soppresso.

    8) All'articolo 24, primo comma, sono soppresse le parole "Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni nominano di comune accordo un controllore finanziario".

    9) All'articolo 25, secondo comma, sono soppresse le parole "Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni nominano di comune accordo il contabile".

    10) L'articolo 26 è modificato nel modo seguente:

    a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore possono procedere, all'interno delle rispettive sezioni del bilancio, a storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. Essi informano l'autorità di bilancio e la Commissione tre settimane prima di procedere a tali storni.";

    b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: "È obbligatoria la trasmissione all'autorità di bilancio delle proposte di storno da capitolo a capitolo avanzate dalle altre istituzioni, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni e dal Mediatore. La Commissione può unire il proprio parere a tali proposte."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. HASSI

    (1) GU C 149 del 15.5.1998, pag. 21 e GU C 396 del 19.12.1998, pag. 18.

    (2) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 4.

    (3) GU C 7 dell'11.1.1999, pag. 1 e GU C 154 dell'1.6.1999, pag. 5.

    (4) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 54.

    (5) GU C 89 del 22.4.1975.

    (6) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3). Versione consolidata di cui alla GU C 80 del 25.3.1991, pag. 1.

    (7) Nella versione di cui al regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 4).

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