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Document 31999R2623
Commission Regulation (EC) No 2623/1999 of 10 December 1999 amending Regulation (EEC) No 411/88 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal
Regolamento (CE) n. 2623/1999 della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Regolamento (CE) n. 2623/1999 della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
GU L 318 del 11.12.1999, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrog. impl. da 32006R0884
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31988R0411 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/10/1999 | |
Modifies | 31988R0411 | sostituzione | allegato | 01/10/1999 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32006R0884 | 01/10/2006 |
Regolamento (CE) n. 2623/1999 della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 11/12/1999 pag. 0014 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 2623/1999 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89(4), ha stabilito il metodo e il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi; esso prevede che il tasso d'interesse uniforme corrisponda ai tassi d'interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) per l'ecu a termine di tre e di dodici mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3; (2) parallelamente all'introduzione dell'euro, il 1o gennaio 1999 è stato introdotto un nuovo tasso del mercato monetario europeo, denominato EURIBOR; esso ha sostituito i vari tassi IBOR nazionali degli Stati membri che partecipano all'euro e viene pubblicato mensilmente dalla Banca centrale europea; (3) occorre adeguare l'articolo 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 411/88 a seguito dell'introduzione dell'euro; (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue: 1) All'articolo 3, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: "Il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi, applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3". 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. (2) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10. (3) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. (4) GU L 162 del 13.6.1989, pag. 18. ALLEGATO "ALLEGATO Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis(1) 1. Danimarca Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR) 2. Grecia Athens interbank borrowing offered rate a 3 mesi (ATHIBOR) 3. Svezia Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR) 4. Regno Unito London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR) 5. Altri Stati membri Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR) NB: Questi tassi saranno aumentati di 1 punto percentuale, corrispondente al margine bancario. (1) Si tratta di tassi d'interesse netti, ossia del tasso risultante dopo deduzione delle eventuali ritenute fiscali (imposta, ritenuta alla fonte ecc.)."