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Document 31999R2623

Regolamento (CE) n. 2623/1999 della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

GU L 318 del 11.12.1999, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrog. impl. da 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2623/oj

31999R2623

Regolamento (CE) n. 2623/1999 della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 11/12/1999 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2623/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89(4), ha stabilito il metodo e il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi; esso prevede che il tasso d'interesse uniforme corrisponda ai tassi d'interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) per l'ecu a termine di tre e di dodici mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3;

(2) parallelamente all'introduzione dell'euro, il 1o gennaio 1999 è stato introdotto un nuovo tasso del mercato monetario europeo, denominato EURIBOR; esso ha sostituito i vari tassi IBOR nazionali degli Stati membri che partecipano all'euro e viene pubblicato mensilmente dalla Banca centrale europea;

(3) occorre adeguare l'articolo 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 411/88 a seguito dell'introduzione dell'euro;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: "Il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi, applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3".

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

(2) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

(3) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25.

(4) GU L 162 del 13.6.1989, pag. 18.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis(1)

1. Danimarca

Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)

2. Grecia

Athens interbank borrowing offered rate a 3 mesi (ATHIBOR)

3. Svezia

Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)

4. Regno Unito

London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)

5. Altri Stati membri

Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)

NB:

Questi tassi saranno aumentati di 1 punto percentuale, corrispondente al margine bancario.

(1) Si tratta di tassi d'interesse netti, ossia del tasso risultante dopo deduzione delle eventuali ritenute fiscali (imposta, ritenuta alla fonte ecc.)."

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