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Document 31999R2206

Regolamento (CE) n. 2206/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° settembre 1999

GU L 269 del 19.10.1999, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2206/oj

31999R2206

Regolamento (CE) n. 2206/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° settembre 1999

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 19/10/1999 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2206/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1999

che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1o settembre 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro(2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98, un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che tuttavia tale disposizione non concerne gli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquatttro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;

(2) il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda, della Spagna e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina applicabile il 1o settembre 1999, data in cui è intervenuto il fatto generatore, è inferiore al tasso applicabile precedentemente;

(3) gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999(4), e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 198, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune(5);

(4) gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2813/98;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per il fatto generatore intervenuto il 1o settembre 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1o gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda, Spagna e Italia e il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina, applicabile il 1o settembre 1999, erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(4) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

ALLEGATO

Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo, in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

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