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Document 31999R2204

Regolamento (CE) N. 2204/1999 della Commissione del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 278 del 28.10.1999, p. 1–1005 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrog. impl. da 32000R2388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2204/oj

31999R2204

Regolamento (CE) N. 2204/1999 della Commissione del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 28/10/1999 pag. 0001 - 1005


I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1999

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, in appresso denominata "nomenclatura combinata", per rispondere nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune e a quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è necessario modificare la nomenclatura combinata per tener conto:

- di modifiche nei requisiti relativi alle statistiche e alla politica commerciale, in particolare ai sensi della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (2), e del regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (3);

- della necessità di allineare o chiarire alcuni testi;

considerando che è opportuno che la Commissione adotti mediante un regolamento, applicabile dal 1o gennaio 2000, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalla decisione 94/800/CE e dal regolamento (CE) n. 3231/94, come pure dalle altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione per la nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(3) GU L 334 del 30.12.1995, pag. 1.

(4) Sono incorporate nell'allegato I di questo regolamento le modifiche risultanti dall'adozione dei seguenti provvedimenti:

- regolamento (CE) n. 611/96 del Consiglio, del 16 settembre 1996 (GU L 271 del 24.10.1996, pag. 31);

- regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 71 del 13.3.1997, pag. 1);

- decisioni 97/359/CE e 97/360/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997 (GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1);

- regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio, del 3 novembre 1997 (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 1);

- regolamento (CE) n. 2308/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997 (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 1);

- regolamento (CE) n. 2472/97 della Commissione, dell'11 dicembre 1997 (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 25);

- regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 345 del 16.12.1997, pag. 44);

- regolamento (CE) n. 1048/98 del Consiglio, del 18 maggio 1998 (GU L 151 del 21.5.1998, pag. 1);

- regolamento (CE) n. 860/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 10);

- regolamento (CE) n. 861/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 11);

- regolamento (CE) n. 1110/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 1);

- regolamento (CE) n. 372/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 46);

- regolamento (CE) n. 1835/1999 della Commissione, del 24 agosto 1999 (GU L 224 del 25.8.1999, pag. 5).

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi(1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati, secondo i casi, nelle colonne 4 o 4a sono applicabili dal 1o gennaio . I dazi doganali menzionati nella colonna 4b sono applicabili dal 1o luglio .

I dazi doganali autonomi menzionati nella colonna 3 si applicano quando essi sono inferiori ai dazi convenzionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

4. Quando nelle colonne 3 e 4 i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5. La dicitura "EA" figurante nelle colonne 3 e 4 indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

6. La dicitura "AD S/Z" o "AD F/M" figurante nelle colonne 3 e 4 e nei capitoli da 17 a 19 indica che il tasso massimo da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

7. Il simbolo "[fmxeuro]/% vol/hl" che figura nelle colonne 3 e 4 del capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

- 1 [fmxeuro]/% vol/hl = 1 [fmxeuro] × 40, pari a un dazio di 40 [fmxeuro] per ettolitro, oppure

- 1 [fmxeuro]/% vol/hl + 5 [fmxeuro]/hl = 1 [fmxeuro] × 40 più 5 [fmxeuro], pari a un dazio di 45 [fmxeuro] per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 [fmxeuro]/% vol/hl MIN 9 [fmxeuro]/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 [fmxeuro] per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

a) per quanto riguarda il "peso lordo", il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

b) per quanto riguarda il "peso netto" o "peso" senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

3. Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli "Stati membri partecipanti", ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio(2) (qui di seguito denominati "Stati membri non participanti"), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92(3), modificato dal regolamento (CE) n. 82/97(4) del Parlamento europeo e del Consiglio, senza pregiudizio per le disposizioni particolari stabilite in altri settori ed in particolare per l'agricoltura.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,

2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

- degli aeromobili civili;

- di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;

- delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci(5) affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto:

"L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari."

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come "aeromobili civili" gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione "destinati ad aeromobili civili" di cui alle sottovoci tariffarie in causa(6) comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

2. Casi particolari:

i) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

ii) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

iii) I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato

iv) Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

oxprenoato sodico: non esente

D. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

- contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato,

o

- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 [fmxeuro].

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio(7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/94(8).

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale;

- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale,

e

- riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per "dazi all'importazione" si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 [fmxeuro] in moneta nazionale.

5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 [fmxeuro] qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:

a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

- quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

- oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

b) ammessi in esenzione da dazio doganale:

- quando la merce è esente da dazio doganale,

- oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

- oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce []).

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

[starf ] Indica i nuovi numeri di codice

[squf ] Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

AD F/M Dazio addizionale farina

AD S/Z Dazio addizionale zucchero

b/f Bombola

cm/s Centimetro(i) al secondo

EA Elemento agricolo

[fmxeuro] Euro

DCI Denominazione comune internazionale

DCIM Denominazione comune internazionale modificata

ISO Organizzazione internazionale di standardizzazione

Kbit 1024 bits

kg/br Chilogrammo, peso lordo

Kg/net Chilogrammo, peso netto

kg/net eda Chilogrammo, peso netto sgocciolato

100 kg/net mas 100 chilogrammo netto della sostanza secca

MAX Massimo

Mbit 1048576 bits

MIN Minimo

ml/g Millilitre(i) per grammo

mm/s Millimetro(i) al secondo

RON Numero di ottano ricerca

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10- 4 kg)

ce/el Numero di elementi

ct/l Capacità di carico utile in tonnellate(9)

g Grammo

gi F/S Grammo isotopi fissili

GT Stazza lorda

kg C5H14ClNO Chilogrammo di cloruro di colina

kg H2O2 Chilogrammo di perossido di idrogeno

kg K2O Chilogrammo di ossido di potassio

kg KOH Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

kg met.am. Chilogrammo di metilammina

kg N Chilogrammo di azoto

kg NaOH Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

kg/net eda Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg P2O5 Chilogrammo di pentaossido di difosforo

kg 90 % sdt Chilogrammo di materia secca al 90 %

kg U Chilogrammo di uranio

1000 kWh 1000 chilowattora

l Litro

1000 l 1000 litri

l alc. 100 % Litro di alcole puro (100 %)

m Metro

m2 Metro quadrato

m3 Metro cubo

1000 m3 1000 metri cubi

pa Numero delle paia

p/st Numero dei pezzi

100 p/st 100 pezzi

1000 p/st 1000 pezzi

TJ Terajoule (potere calorifero superiore)

SECONDA PARTE

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti "secchi o disseccati" comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci , o ;

b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce ;

c) gli animali della voce .

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

a) per quanto riguarda le voci da a e la voce , i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b) le budella, le vesciche e gli stomachi di animali (voce ), nonché il sangue di animali (voci o );

c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:

a) "carcassa della specie bovina", ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come "carcassa" la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

b) "mezzena della specie bovina", ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come "mezzena" la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

c) "quarti compensati", ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

- dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costale,

- oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i "quarti compensati" devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

d) "busto", ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

e) "quarto anteriore", ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

f) "sella", ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

g) "quarto posteriore", ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

h) 11. "tagli di quarti anteriori detti 'crop' e 'chuck and blade'", ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

22. "tagli di punta di petto detti 'brisket'", ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

2. A. Sono considerati come:

a) "carcasse intere o mezzene", ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b) "prosciutto", ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

c) "parte anteriore", ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

d) "spalla", ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

e) "lombata", ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

f) "pancetta", ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

g) "mezzena bacon", ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h) "3/4 anteriori", ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij) "3/4 posteriori", ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k) "parte centrale", ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 30 31, 0206 49 91 e 0210 90 39, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua e loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio.

Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata "guancia bassa". Tuttavia, la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 o 0210 19 81.

D. È considerato "lardo" ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E. Sono considerati "secchi o affumicati", ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-.

3. A. Sono considerati come:

a) "carcassa", ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b) "mezzena", ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c) "busto", ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d) "mezzo busto", ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e) "costata e sella", ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f) "mezza costata e mezza sella", ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g) "coscia intera", ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h) "mezza coscia", ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4. Sono considerati come:

a) "pezzi di volatili non disossati", ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 27 20 a 0207 27 70 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 o 0207 36 79;

b) "metà", ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

c) "quarti", ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

d) "ali intere, anche senza punta", ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

e) "petti", ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

f) "cosce", ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

g) "fusi (coscette) di tacchini e di tacchine", ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h) "cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)", ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

ij) "parti dette paltò di oca o di anatra", ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è la calcolato nel modo seguente:

a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come "carni insaporite" le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce .

7. Si considerano come "salate o in salamoia", ai sensi della voce , le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (voce ) e le loro carni (voci o );

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce );

c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce ).

2. In questo capitolo, l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Si considera come "latte" il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2. Ai sensi della voce sono considerati come:

a) "burro" il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro "ricombinato" (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

b) "paste da spalmare lattiere" le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce , a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

4. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce );

b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce ) nonché le globuline (voce ).

Note di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione "siero di latte modificato" designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine "burro" non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Note complementari

1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da a è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il prelievo più elevato.

2. Sono considerate come "forme standard", ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 90 03, le forme aventi i seguenti pesi netti:

- Emmental: da 60 kg o più ma non più di 130 kg;

- Gruyère e Sbrinz: da 20 kg o più ma non più di 45 kg;

- Bergkäse: da 20 kg o più ma non più di 60 kg;

- Appenzell: da 6 kg o più ma non più di 8 kg.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce , nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce (capitoli 41 o 43);

c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce ).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce ).

3. Nella nomenclatura si considera come "avorio" la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come "crini" i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce , questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci o . Tuttavia queste voci non comprendono i "collages" e simili quadretti ("tableautins") della voce .

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce .

2. Nelle voci da a l'espressione "ortaggi o legumi" comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

3. La voce comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da a , secchi, esclusi:

a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce );

b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da a ;

c) le farine, i semolini, le polveri, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce );

d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce (voce ).

4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" essiccati, tritati o polverizzati (voce ).

Nota complementare

1. Sono considerati "pellets ottenuti a partire da farine e semolini" ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio, mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio, mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio ("tenore in zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro - utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 - e moltiplicato per il fattore 0,95.

2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come "frutta tropicali" le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come "noci tropicali" le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

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CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da a sono da classificare come segue:

a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce .

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da a [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce , qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di "Cubebe" (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce .

Nota complementare

1. Il prelievo applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 (a) è quello applicabile alla componente che ha il prelievo più elevato.

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CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce .

2. La voce non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1. Si considera come "frumento (grano) duro" il frumento della specie "Triticum durum" e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del "Triticum durum" che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1. Sono considerati:

a) "riso a grani tondi", ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

b) "riso a grani medi", ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

c) "riso a grani lunghi", ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

d) "risone" (riso "paddy"), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e) "riso semigreggio", ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";

f) "riso semilavorato", ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

g) "riso lavorato", ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

h) "rotture", ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

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CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci o , secondo il caso);

b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce ;

c) i "corn flakes" ed altri prodotti della voce ;

d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci , o ;

e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce . Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce .

B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci o se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci o .

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3. Ai sensi della voce , sono considerati come "semole" e "semolini" i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggeto all'imposizione più elevata.

2. Ai sensi della voce , si considerano "farine", "semolini" e "polveri" i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce , di sago o delle radici o tuberi della voce o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci e ) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b) i frutti a guscio delle voci e devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

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CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Ai sensi della voce sono considerati "semi oleosi" in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci o e le olive (capitoli 7 o 20).

2. La voce comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da a .

3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come "semi da sementa" della voce .

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

c) i cereali (capitolo 10);

d) i prodotti delle voci da a o della voce .

4. La voce comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi:

a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce .

5. Per l'applicazione della voce , il termine "alghe" non comprende:

a) i microrganismi monocellulari morti della voce ;

b) le colture di microrganismi della voce ;

c) i concimi delle voci o .

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CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi:

a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce );

b) gli estratti di malto (voce );

c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce );

d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci o ;

f) i medicamenti delle voci o e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce );

g) gli estratti per concia o per tinta (voci o );

h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce ).

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2. La voce comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce ).

3. Non rientra nella voce la lana di legno (voce ).

4. Non rientrano nella voce le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce ).

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SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce ;

b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce );

c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce (generalmente capitolo 21);

d) i ciccioli (voce ) e i residui delle voci da a ;

e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce ).

2. La voce non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce ).

3. La voce non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce .

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare "greggi", quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

- decantazione entro i termini normali;

- centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla "forza meccanica", quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare "greggi", quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente "oli greggi", l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2. A. Rientrano nelle voci e soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

>SPAZIO PER TABELLA>

Non rientrano nelle voci e gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi rientrano nella voce NC .

I. È considerato "olio di oliva vergine lampante" ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

a) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

b) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;

d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

e) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

f) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3

e

g) una o più delle seguenti caratteristiche:

1) numero di perossidi superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

2) tenore in solventi alogenati volatili totali superiore a 0,20 mg/kg e superiore a 0,10 mg/kg per almeno uno di essi;

3) coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e, dopo trattamento dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11; in realtà, certi oli aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 3,3 g/100 g possono avere, dopo passaggio su allumina attivata conformemente al metodo descritto nell'allegato IX del regolamento (CEE) n. 2568/91, un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,10; in tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuate in laboratorio conformemente al metodo descritto nell'allegato XIII del regolamento citato, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti:

- coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,20

- variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a 0,16, è cioè:

>SPAZIO PER TABELLA>

4) caratteristiche organolettiche che evidenzino difetti percepibili con un'intensità superiore al limite di accettabilità, con punteggio inferiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

II. È considerato "altro olio d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 3,3 g/100 g;

b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

d) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

e) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,10;

f) variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

g) caratteristiche organolettiche che evidenzino anche difetti percepibili con un'intensità inferiore al limite di accettabilità, con punteggio pari o superiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

h) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;

k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg.

m) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,5 g/100 g;

b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

c) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,0;

d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,13;

e) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %.

h) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

D. Sono considerati "oli greggi" ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, superiore a 0,5 g/100 g;

b) tenore in eritrodiolo + uvaolo pari o superiore a 12 %;

c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;

d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %.

e) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2.B, 2.C e 2.D. Gli oli di questa voce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,0 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,5.

3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo(10), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. In questa sezione l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce .

2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce , né alle preparazioni delle voci o .

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci e .

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per "preparazioni omogeneizzate" si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce .

2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci o soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1. Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati "non cotti" i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

2. Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione "e loro pezzi" si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

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CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce );

b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce ;

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per "zucchero greggio" lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati "zuccheri greggi" gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.

3. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati "zuccheri bianchi" gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1423/95.

5. È considerato "isoglucosio", ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

6. E considerato come "sciroppo di inulina":

a) ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

b) ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

7. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

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CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci , , , , , , , e .

2. La voce comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

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CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce , le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce );

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2. Ai fini della voce , per "farine" e "semolini" si intendono:

a) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

b) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini o dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce ), di patate (voce ) o di legumi da granella secchi (voce ).

3. La voce non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce .

4. Per l'applicazione della voce , l'espressione "altrimenti preparati" significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1905 30, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2. Ai sensi della sottovoce 1905 30, sono considerati come "biscotti con aggiunta di dolcificanti" soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 %. (Le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori.)

3. La sottovoce 1905 30 non comprede le cialde e le cialdine che hanno, in peso, un tenore in acqua superiore a 10 % (sottovoce 1905 90 40).

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CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce .

2. Non rientrano nelle voci e le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce ) o i prodotti di cioccolato (voce ).

3. Le voci , e comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci o (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce .

5. Ai sensi della voce per "succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole", si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per "ortaggi o legumi omogeneizzati" si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce .

2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per "preparazioni omogeneizzate" si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce .

Note complementari

1. Sono considerati come prodotti della voce solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, il cui tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, è pari o superiore a 0,5 % in peso.

2. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro - utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 - e moltiplicato per il fattore:

- 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

- 0,95 per i prodotti delle altre voci.

3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati "con aggiunta di zuccheri" quando il loro "tenore di zuccheri" è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

- ananassi, uve: 13 %,

- altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

- "titolo alcolometrico massico effettivo" il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

- "% mas" il simbolo del titolo alcolometrico massico.

5. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

- succo di limone o di pomodoro: 3,

- succo di mela: 11,

- succo di uva: 15,

- succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

6. Per "succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato" (sottovoci 2009 60 51 e 2009 60 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

7. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come "frutta tropicali" le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

8. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come "noci tropicali" le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

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CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce ;

b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce );

c) il té aromatizzato (voce );

d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da a ;

e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci o , contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci o ;

g) gli enzimi preparati della voce .

2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce .

3. Ai sensi della voce , per "preparazioni alimentari composte omogeneizzate" si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1. Ai sensi delle sottovoci 2103 20 00 e 2103 90 90 non è considerata come "salsa preparata" una preparazione a base di ortaggi o legumi, di frutta o di altre parti commestibili di piante, il cui tasso di passaggio di questi ingredienti attraverso un setaccio di tela metallica, con maglie dell'apertura di 5 mm, dopo risciacquo con acqua ad una temperatura di 20 °C, è inferiore all'80 %, in peso, della preparazione.

2. Il termine "amido o fecola" di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.

3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 10 per preparazioni dette "fondute" si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

4. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per "preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande" si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

5. Per "isoglucosio", ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

6. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1423/95.

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CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce ) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce );

b) l'acqua di mare (voce );

c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce );

d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce );

e) i medicamenti delle voci o ;

f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il "titolo alcolometrico volumico" è determinato alla temperatura di 20 °C.

3. Ai sensi della voce per "bevande non alcoliche" si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da a oppure nella voce .

Nota di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per "vino spumante" si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1. La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

2. Per l'applicazione delle voci , e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

3. Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

4. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

A. Si intende per "estratto secco totale", il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

I. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 e 2204 29 97.

5. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

- ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

- ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

- mediante concentrazione a freddo, o

- mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

- di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

- di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

- di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6. Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82, da 2204 29 12 a 2204 29 58, 2204 29 81 e 2204 29 82, si considerano come "vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)" i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo , che fissa le disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27. 3. , pag. 59) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

7. Per "mosto di uva concentrato" (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

8. Sono considerati prodotti della voce unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

9. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come "vinello" il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

10. Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

- le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o da legacci;

- le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

11. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come "aceto di vino" l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nella voce i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Note complementari

1. Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2. Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

- tenore in amido: inferiore a 45 %

- tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

- tenore in amido: inferiore a 45 %

- tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 et 2.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 metodo A e paragrafo 1.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3. Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 e 2308 90 19, si intende per:

- "titolo alcolometrico massico effettivo", il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

- "titolo alcolometrico massico potenziale", il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

- "titolo alcolometrico massico totale", la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziale;

- "% mas", il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come "prodotti lattiero-caseari", i prodotti che rientrano nelle voci , , , , e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

- residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso

e/o

- residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2. Questo capitolo non comprende:

a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce );

b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3, (voce );

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce ); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce ); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce );

f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci o );

g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce ; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce );

h) i gessi per bigliardi (voce );

ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce ).

3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce .

4. La voce comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce );

b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce );

c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;

d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce );

e) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce );

f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

2. Ai sensi delle voci da a , per "minerali" si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3. Rientrano nella voce soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce ;

b) i medicamenti delle voci o ;

c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci , o .

2. I termini "oli di petrolio o di minerali bituminosi", impiegati nel testo della voce , non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per "antracite" si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per "carbone bituminoso" si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5833 kcal/kg.

3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60 per "benzoli", "toluoli", "xiloli", "naftaleni" e "fenoli" si intendono prodotti che contengono, in peso, rispettivamente più di 50 % di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.

Note complementari(11)

1. Per l'applicazione della voce si considerano come:

a) oli leggeri (sottovoci da 2710 00 11 a 2710 00 39), gli oli e le preparazioni che a 210 °C distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

b) benzine speciali (sottovoci 2710 21 e 2710 00 25), gli oli leggeri definiti alla precedente lettera a), che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

c) acqua ragia minerale (sottovoce 2710 00 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera b) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky(12);

d) oli medi (sottovoci da 2710 00 41 a 2710 00 59), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

e) oli pesanti (sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 97) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

f) oli da gas (sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 68), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

g) oli combustibili (sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 78), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera f) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

- superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

- oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza - colore diluito (C)/viscosità (V)

>SPAZIO PER TABELLA>

Per "viscosità" V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

Per "colore diluito C" si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D , che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 78 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e), per i quali non è possibile determinare:

- la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, o

- la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445, o

- il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D .

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 00 81 a 2710 00 97.

2. Per l'applicazione della voce , si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D .

3. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39), si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445;

b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D , se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

4. Per "trattamento definito", ai sensi delle voci da a si intendono le seguenti operazioni:

a) la distillazione sotto vuoto;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) il cracking;

d) il reforming;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g) la polimerizzazione;

h) l'alchilazione;

ij) l'isomerizzazione;

k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 97, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D -59 T);

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce ;

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 98, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 00 81 a 2710 00 97, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, "hydrofinishing" o decolorazione);

n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 78, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 00 11 a 2710 00 39 o da 2710 00 41 a 2710 00 59, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 00 74 a 2710 00 78, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 81 a 2710 00 97;

p) la disoleatura mediante cristalizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

5. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, , , 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 e 2902 44 10 sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti "destinati ad altri usi", secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da a qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci o , è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci o è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci , , , , da a , , o è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b) presentati nello stesso tempo;

c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce ), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce ), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce ), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce ), ai prodotti organici compresi nelle voci da a ed ai carburi (voce ), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce );

b) gli ossialogenuri di carbonio (voce );

c) il disolfuro di carbonio (voce );

d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce );

e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce ), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce ), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" della voce ;

e) la grafite artificiale (voce ), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce ; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce ; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce ;

f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da a ), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce ).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce .

5. Le voci da a comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce .

6. La voce comprende soltanto:

a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 ìCi/g);

e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci e per "isotopi" s'intendono:

- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

- le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7. Rientrano nella voce le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce .

Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

c) i prodotti delle voci da a , gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce e i prodotti della voce anche di costituzione chimica definita;

d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti della voce , nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce ;

b) l'alcole etilico (voci o );

c) il metano e il propano (voce );

d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

e) l'urea (voci o );

f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce ), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti" (voce ), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce );

g) gli enzimi (voce );

h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce );

ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce ; i prodotti detti "scolorine" condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce ;

k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce ).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. Nelle voci da a , da a , e da a , ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce , i gruppi "nitrati" o "nitrosi" non sono da considerare prodotti a "funzioni azotate".

Per l'applicazione delle voci , , , e , per "funzioni ossigenate" si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da a .

5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

b) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce , sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.

d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce );

e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli gli acidi corrispondenti.

6. I composti delle voci e sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci (tiocomposti organici) e (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci , e non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

Nota di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua "altri".

Nota complementare

1. Ai sensi della sottovoce 2937 22 00, l'espressione "ormoni cortico-surrenali" si riferisce agli ormoni cortico-surrenali naturali o riprodotti per sintesi e ai loro derivati sempreché questi conservino l'attività di ormone.

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CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (sezione IV);

b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce );

c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce );

d) le preparazioni delle voci da a , anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

e) i saponi e gli altri prodotti della voce , con aggiunta di sostanze medicamentose;

f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce );

g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce ).

2. Ai sensi della voce per prodotti "immunologici modificati" si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

3. Ai sensi delle voci e e della nota 4 d) del capitolo sono considerati:

a) come "prodotti non miscelati":

1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

3) gli estratti vegetali semplici della voce , semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

b) come "prodotti miscelati":

1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

4. Nella voce sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

b) le laminarie sterili;

c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;

d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni o di spermicidi.

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CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) il sangue animale della voce ;

b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;

c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce ; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce ).

2. La voce comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce :

A. I seguenti prodotti:

1) il nitrato di sodio, anche puro;

2) il nitrato di ammonio, anche puro;

3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

4) il solfato di ammonio, anche puro;

5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

8) l'urea, anche pura.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

3. La voce comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce :

A. I seguenti prodotti:

1) le scorie di defosforazione;

2) i fosfati naturali della voce , arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4. La voce comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce :

A. I seguenti prodotti:

1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

3) il solfato di potassio, anche puro;

4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce .

6. Ai sensi della voce l'espressione "altri concimi" comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

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CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci o , i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" (voce ), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce ;

b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da a , e da a ;

c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce ).

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce .

3. Rientrano ugualmente nelle voci da a , anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce , i pigmenti della voce o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce ), né le altre preparazioni previste nelle voci da a , , o .

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da a sono comprese nella voce quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione "sostanze coloranti" non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce , sono considerati come "fogli per l'impressione a caldo" (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

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CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci o ;

b) i saponi e gli altri prodotti della voce ;

c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce .

2. Ai sensi della voce , l'espressione "sostanze odorifere" comprende soltanto le sostanze della voce , gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

3. Le voci da a si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

4. Ai sensi della voce , per "prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche" si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e "le stoffe non tessute", impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

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CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce );

b) i composti isolati di costituzione chimica definita;

c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci , o ).

2. Ai sensi della voce , il termine "saponi" si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3. Ai sensi della voce , gli "agenti organici di superficie" sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno.

4. L'espressione "oli di petrolio o di minerali bituminosi", usata nel testo della voce , si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione "cere artificiali e cere preparate", usata nel testo della voce , si applica soltanto:

A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce non comprende:

a) i prodotti delle voci , o , anche se presentano le caratteristiche delle cere;

b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce ;

c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce , anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci , , ecc.).

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CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i lieviti (voce );

b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce );

d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

e) le proteine indurite (voce );

f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine "destrina", impiegato nel testo della voce , si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce .

Nota complementare

1. Rientrano nella voce i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

2. Ai sensi della voce per "prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili", si intendono esclusivamente:

a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

2. In questo capitolo, il termine "fotografico" qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

2. Per "pellicole cinematografiche d'attualità", ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

1) la grafite artificiale (voce );

2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce ;

3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce );

4) i prodotti elencati nelle seguenti note 2 a) o 2 c);

b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce );

c) i medicamenti (voci o );

d) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce ), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce ) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

2. Sono compresi nella voce , e non in altra voce della nomenclatura:

a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;

c) le "scolorine", condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

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SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da pìu elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b) presentati nello stesso tempo;

c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2. Eccettuati gli articoli delle voci o , rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1. Nella nomenclatura per "materie plastiche" si intendono le materie delle voci da a , che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura l'espressione "materie plastiche" comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2. Questo capitolo non comprende:

a) le cere delle voci o ;

b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

c) l'eparina e suoi sali (voce );

d) le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da a quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce ); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce ;

e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce ;

f) le gomme fuse e le "gomme-esteri" (voce );

g) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce );

h) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

ij) gli articoli di selleria o finimenti (voce ), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce ;

k) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

l) i rivestimenti murali della voce ;

m) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

n) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

o) le minuterie di fantasia della voce ;

p) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

q) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

r) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

s) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

t) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

u) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

v) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

w) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

3. Rientrano nelle voci da a soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci e );

b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce );

c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

d) i siliconi (voce );

e) i resoli (voce ) e gli altri prepolimeri.

4. Per "copolimeri" si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

6. Ai sensi delle voci da a l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle seguenti forme:

a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7. La voce non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da a ).

8. Ai sensi della voce il termine "tubi" si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9. Ai sensi della voce per "rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche" si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10. Ai sensi delle voci e il termine "lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle" si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

11. La voce si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

c) grondaie e loro accessori;

d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

h) motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Nota di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

a) quando esiste una sottovoce terminale "altri", nella serie di sottovoci di cui trattasi:

1) Il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

2) I copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscono per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

3) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale "altri", purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.

4) I polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

b) quando non esiste una sottovoce terminale "altri", nella stessa serie:

1) I polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.

2) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

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CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione "gomma" comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

2. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da a .

3. Nelle voci da a e nella voce , l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle forme seguenti:

a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);

b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

4. L'espressione "gomma sintetica", usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce si riferisce:

a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

b) ai tioplasti (TM);

c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

5. a) Le voci e non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci e , secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;

2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6. Ai sensi della voce per "cascami, avanzi e ritagli", si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce .

8. La voce comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

9. Ai sensi delle voci , , , e si intendono per "lastre, fogli e nastri", unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per "profilati" e "bastoni" della voce si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

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SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce );

b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci o , secondo i casi);

c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2. Nella nomenclatura l'espressione "cuoio ricostituito" si riferisce alle materie previste nella voce .

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CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce );

b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci o , secondo il caso);

c) gli articoli di rete confezionati della voce ;

d) gli oggetti del capitolo 64;

e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce ;

g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce );

h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce );

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce .

2. A. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce non comprende:

a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce );

b) gli oggetti di materie da intreccio (voce ).

B. Gli oggetti compresi nelle voci e , che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

3. Ai sensi della voce , l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento" si applica segnatamente ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce ).

Nota complementare

1. Si intende per "superficie esterna" ai sensi delle sottovoci della voce la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

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CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce , nella nomenclatura, l'espressione "pelli da pellicceria", indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

2. Questo capitolo non comprende:

a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci o , secondo il caso);

b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce );

d) gli oggetti del capitolo 64;

e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

3. Rientrano nella voce le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

4. Rientrano nelle voci o , secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Nella nomenclatura, si considerano come "pellicce artificiali", le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci o ).

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SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce );

b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce );

c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce );

d) i carboni attivati (voce );

e) gli oggetti della voce ;

f) i lavori del capitolo 46;

g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;

h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

ij) i lavori della voce ;

k) le minuterie di fantasia della voce ;

l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

n) le parti di armi (voce );

o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce ;

r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto "addensato" si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3. Per l'applicazione delle voci da a , gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto "addensato", sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4. I prodotti delle voci , o possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce , curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

5. La voce non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

6. Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine "legno", in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per "legni tropicali" i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Note complementari

1. Per "farina di legno", ai sensi della voce si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

2. Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per "legni tropicali" i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.

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CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;

b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport).

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CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo l'espressione "materiali da intreccio" riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

2. Questo capitolo non comprende:

a) i rivestimenti murali della voce ;

b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce );

c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

3. Ai sensi della voce , sono considerati "materiali da intreccio", trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

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SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Nota

1. Ai sensi della voce , per "paste chimiche di legno per dissoluzione", si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

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CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti del capitolo 30;

b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce ;

c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce ), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce );

e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da a ;

f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce );

g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce (capitolo 39);

h) gli oggetti della voce (per esempio: oggetti da viaggio);

ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce ) e la mica applicata su carta o cartone (voce ); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);

o) gli oggetti della voce ;

p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 6, rientrano nelle voci da a la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce , non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

3. In questo capitolo è considerata come "carta da giornali" la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

4. Oltre la carta ed il cartone fabbricati a mano, la voce comprende unicamente la carta ed il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchita o con pasta ottenuta con procedimento meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- Per la carta o i cartoni di peso non superiore a 150 g per m2:

a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico, e

1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2) essere colorati in pasta;

b) contenere più di 8 % di ceneri, e

1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2) essere colorati in pasta;

c) contenere più di 3 % di ceneri ed avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa.m2/g;

e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa.m2/g.

- Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g:

a) essere colorati in pasta;

b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o

2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (comprese la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

5. In questo capitolo per "carta e cartone Kraft" si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

6. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da a , sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

7. A. Rientrano nelle voci , , da a , e unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm; oppure

b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

Con riserva delle disposizioni della nota 6, la carta e il cartone fabbricati a mano, di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioè con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione, restano classificati nella voce .

B. Rientrano nelle voci e unicamente la carta, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e l'altro lato superiore a 15 cm a foglio spiegato.

8. Per "carta da parati e rivestimenti murali simili", si intendono ai sensi della voce :

a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce .

9. La voce non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

10. Rientrano segnatamente nella voce la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

11. Esclusi gli articoli delle voci o , la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come "carta e cartone per copertine detti 'Kraftliner'", la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come "carta Kraft per sacchi di grande capacità", la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:

a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa.m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Ai sensi della sottovoce 4805 10, per "carta di pasta semichimica da ondulare" si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento) è superiore a 196 newton con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

4. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per "carta al solfito per imballaggio", si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa.m2/g.

5. Ai sensi della sottovoce 4810 21, per "carta patinata leggera detta 'L.W.C.'", si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Nota complementare

1. È da considerare "carta da giornale", ai sensi della sottovoce 4801 00 10 la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa); il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 s, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce edite almeno dieci volte in un anno.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce );

c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce ), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce , nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2. Ai sensi del capitolo 49, il termine "stampato" significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento ordinato da un elaboratore, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce , anche se contengono pubblicità.

4. Rientrano ugualmente nella voce :

a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce .

5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce .

6. Si considerano come "album o libri di immagini per bambini", ai sensi della voce , gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Questa sezione non comprende:

a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce ), i crini ed i cascami di crini (voce );

b) i capelli ed i lavori di capelli (voci , o ); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce ;

c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d) l'amianto (asbesto) della voce , gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci o ;

e) i prodotti delle voci e (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari), della voce ;

f) i tessili sensibilizzati delle voci da a ;

g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci o ;

l) gli oggetti di materie tessili delle voci o ;

m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);

n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p) i prodotti del capitolo 67;

q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce ), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce ;

r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);

t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

u) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

v) gli oggetti del capitolo 97.

2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci o contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

B. Per l'applicazione di questa regola:

a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce ) e i filati metallici (voce ) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per "spago, corde e funi", si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]):

a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20000 decitex;

b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10000 decitex;

c) di canapa o di lino:

1) lucidati con titolo, di 1429 decitex o più;

2) non lucidati, con titolo superiore a 20000 decitex;

d) di cocco, a tre capi o più;

e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20000 decitex;

f) armati di fili di metallo.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c) al pelo di Messina della voce ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d) ai fili metallici della voce ; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti "a catenella" della voce .

4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per "filati condizionati per la vendita al minuto" nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]) avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

2) 125 g per gli altri filati;

b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2000 decitex; oppure

3) 500 g per gli altri filati;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

2) 125 g per gli altri filati.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5000 decitex;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure

2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

5. Nelle voci , e , per "filati per cucire" si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1000 g;

b) essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

c) avere torsione finale "Z".

6. In questa sezione per "filati ad alta tenacità" si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. In questa sezione, per "confezionati" si intendono:

a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo ("quadrati") e coperte;

c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

f) i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

8. Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:

a) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

b) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11. In questa sezione, il termine "impregnati" comprende ugualmente gli aderizzati.

12. In questa sezione, il termine "poliammidi" comprende ugualmente gli aramidi.

13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione "indumenti di materie tessili" si intendono gli indumenti delle voci da a e delle voci da a .

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

a) "Filati di elastomeri"

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

b) "Filati greggi"

i filati:

1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2) senza colore ben definito (detti "filati grisaglia") ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio).

c) "Filati imbianchiti"

i filati:

1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

d) "Filati a colori (tinti o stampati)"

i filati:

1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure

3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54.

e) "Tessuti greggi"

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace.

f) "Tessuti imbianchiti"

i tessuti:

1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

2) costituiti da filati imbianchiti; oppure

3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

g) "Tessuti tinti"

i tessuti:

1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

2) costituiti da filati di un solo colore uniforme.

h) "Tessuti di filati di diversi colori"

i tessuti (diversi da quelli stampati):

1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione.)

ij) "Tessuti stampati"

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta "transfert", mediante floccaggio o col procedimento batik.)

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

k) "Armatura a tela"

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 costituito dalle stesse materie.

B. Per l'applicazione di questa regola:

a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce , e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o "aériennes" o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per:

a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce ) ed i crini (voce ).

Nota complementare

1. Ai sensi delle sottovoci 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11, 5111 19 19, per "tessuti detti 'loden'" si intendono i tessuti ad armatura di tela, di peso da 250 g/m2 a 450 g/m2 inclusi, follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per "tessuti detti denim" si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per "filati condizionati per la vendita al minuto" delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (cablés)] avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (cablés), in matasse;

b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés) presentati:

1. in matasse ad aspatura incrociata;

2. su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini "fibre sintetiche o artificiali" indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;

b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come "sintetiche" le fibre definite alla lettera a), come "artificiali" quelle definite alla lettera b).

I termini "sintetiche" e "artificiali" si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione "materie tessili".

2. Sono esclusi dalle voci e i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci e per "fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali", si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

d) solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

e) titolo totale del fascio superiore a 20000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci o .

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CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce , di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce , di ammorbidente per tessili della voce ), quando queste materie tessili servono di supporto;

b) i prodotti tessili della voce ;

c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce );

d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce );

e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

2. Il termine "feltro" si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3. Le voci e riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci e non comprendono tuttavia:

a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4. La voce non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci o nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

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CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1. In questo capitolo, per "tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili" si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti ("thibaudes").

Nota complementare

1. Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti delle sottovoci da 5701 10 91 a 5701 10 99 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

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CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

2. Nella voce rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

3. Ai sensi della voce per "tessuti a punto di garza" si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

4. Nella voce non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce .

5. Ai sensi della voce , per "nastri", "galloni e simili", si intendono:

a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce .

6. Il termine "ricami" della voce comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce gli arazzi fatti all'ago (voce ).

7. Oltre i prodotti della voce , rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

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CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine "tessuti" usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci e , alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce ed alle stoffe a maglia della voce .

2. La voce comprende:

a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

6) i prodotti tessili della voce ;

b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce .

3. Per "rivestimenti murali di materie tessili" ai sensi della voce , si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce ) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce ).

4. Per "tessuti gommati", ai sensi della voce si intendono:

a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

- di peso inferiore o uguale a 1500 g/m2; oppure

- di peso superiore a 1500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce ;

c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce .

5. La voce non comprende:

a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce );

f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce );

g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce );

h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

6. La voce non comprende:

a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce ).

7. La voce comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da a ):

- i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

- i veli e le tele per buratti;

- i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

- i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

- i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

- i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da a ) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

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CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i pizzi all'uncinetto della voce ;

b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce ;

c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce .

2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3. Nella nomenclatura, l'espressione "a maglia" si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

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CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

2. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti della voce ;

b) gli oggetti da rigattiere della voce ;

c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce ).

3. Ai sensi delle voci e :

a) per "vestiti o completi" e "abiti a giacca (tailleurs)" si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

- da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

- da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno "short" (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente.

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno "short" oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione "vestiti o completi" comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

- i vestiti denominati "tight", nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

- gli "smokings" nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b) per "insieme" si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci , e ) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

- di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del "twin-set", e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno "short" (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un "insieme", devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine "insieme" non comprende le tute sportive ("trainings"), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce .

4. Le voci e non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce non comprende gli indumenti senza maniche.

5. La voce non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

6. Per l'interpretazione della voce :

a) l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)" si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce .

7. Ai sensi della voce , per "combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci" si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a) in una "combinazione da sci tipo tuta", cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

b) in un "insieme da sci", cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

- di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'"insieme da sci" può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un "insieme da sci" devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce , sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce , sono da classificare nella voce .

9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un "insieme" devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine:

- la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

- è considerato come componente di un "insieme" il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.

Non costituiscono degli "insiemi" gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2. Ai sensi della voce , l'espressione "canottiere (magliette)" comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

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CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce ).

2. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti da rigattiere della voce ;

b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce ).

3. Ai sensi delle voci e :

a) per "vestiti o completi" e "abiti a giacca (tailleurs)" si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

- da una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

- da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno "short" (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente.

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno "short" oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione "vestiti o completi" comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

- i vestiti denominati "tight", nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

- gli "smokings", nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b) per "insieme" si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci o ) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

- di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un "insieme" devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine "insieme" non comprende le tute sportive ("trainings"), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce .

4. Per l'interpretazione della voce :

a) l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli" (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce .

5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce , vanno classificati nella voce .

6. Ai sensi della voce , per "combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci" si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a) sia in una "combinazione da sci tipo tuta", cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

b) sia in un "insieme da sci", cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

- di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'"insieme da sci" può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un "insieme da sci", devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce , i manufatti della voce del tipo "foulard", di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce .

8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che e stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un "insieme" devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli "insiemi" gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

2. Il sottocapitolo I non comprende:

a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

b) gli oggetti da rigattiere della voce .

3. La voce comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

a) gli oggetti di materie tessili:

- indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

- coperte,

- biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

- manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da a e dagli arazzi della voce ;

b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

- presentare tracce apprezzabili di uso, e

- essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

b) le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

c) le calzature usate della voce ;

d) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce );

e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce );

f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2. Non sono considerate come "parti", ai sensi della voce , le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce ).

3. Ai sensi di questo capitolo:

a) i termini "gomma" e "materie plastiche" comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;

b) l'espressione "cuoio naturale" si riferisce ai prodotti delle voci da a .

4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per "calzature per lo sport" si intendono esclusivamente:

a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Nota complementare

1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come "rinforzi" tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2. Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce ;

b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce );

c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2. La voce non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le canne metriche e simili (voce );

b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2. La voce non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci o . Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce );

b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

c) le calzature (capitolo 64);

d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2. La voce non comprende:

a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce ;

b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce .

3. La voce non comprende:

a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti del capitolo 25;

b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci o (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

d) gli oggetti del capitolo 71;

e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

f) le pietre litografiche della voce ;

g) gli isolatori per l'elettricità della voce , e i pezzi isolanti della voce ;

h) le piccole mole per trapani dentari della voce ;

ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

m) gli oggetti della voce , quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce (per esempio: bottoni), della voce (per esempio: matite di ardesia) o della voce (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2. Ai sensi della voce l'espressione "pietre da taglio o da costruzione lavorate" si riferisce non solo alle pietre delle voci o , ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da a rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da a .

2. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti della voce ;

b) gli oggetti della voce ;

c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

d) i cermet della voce ;

e) gli oggetti del capitolo 82;

f) gli isolatori per l'elettricità della voce e i pezzi isolanti della voce ;

g) i denti artificiali di ceramica della voce ;

h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

ij) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

l) gli oggetti della voce (per esempio: bottoni) o della voce (per esempio: pipe);

m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti della voce (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

c) i cavi di fibre ottiche della voce , gli isolatori per l'elettricità (voce ) e i pezzi isolanti della voce ;

d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce ;

f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2. Ai sensi delle voci , e :

a) non sono considerati come "lavorati" i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

c) per "strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti" si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

3. I prodotti considerati nella voce restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4. Ai sensi della voce , sono considerate come "lana di vetro":

a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce .

5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come "vetro".

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione "cristallo al piombo" si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Note

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Le voci , e non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

b) La voce comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Questo capitolo non comprende:

a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce );

b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

d) i catalizzatori su supporto (voce );

e) gli oggetti delle voci e citati nella nota 2.B. del capitolo 42;

f) gli oggetti delle voci e ;

g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci o , oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce );

l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

m) le armi e loro parti (capitolo 93);

n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce ), gli oggetti da collezione (voce ) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce ). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4. a) Per "metalli preziosi" si intendono l'argento, l'oro e il platino.

b) Il termine "platino" comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

c) Le espressioni "pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)" e "le pietre sintetiche o ricostituite" non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione "metallo prezioso" non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7. Nella nomenclatura, per "placcati o ricoperti di metalli preziosi" si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

9. Ai sensi della voce , per "minuterie" si intendono:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Ai sensi della stessa voce, per "oggetti di gioielleria", si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10. Ai sensi della voce , per "oggetti di oreficeria", si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

11. Ai sensi della voce , per "minuterie di fantasia", si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce , i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce ), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini "polveri" e "in polvere" comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine "platino" non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa sezione non comprende:

a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da a , , e );

b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce );

c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci e ;

d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce ;

e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

g) le rotaie montate (voce ) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

ij) i pallini da caccia, di piombo (voce ) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per "parti e forniture di impiego generale" si intendono:

a) gli oggetti delle voci , , , o , nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce );

c) gli oggetti delle voci , , , e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce .

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce ), il termine "parti" non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Nella nomenclatura, per "metalli comuni" si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio; il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

4. Nella nomenclatura, per "cermet" si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

c) un cermet della voce come un solo metallo comune.

8. In questa sezione, si intendono per:

a) "Cascami ed avanzi":

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

b) "Polveri":

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

a) "Ghise gregge":

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

- 10 % o meno di cromo,

- 6 % o meno di manganese,

- 3 % o meno di fosforo,

- 8 % o meno di silicio,

- 10 % o meno, in totale, di altri elementi.

b) "Ghise specolari":

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c) "Ferro-leghe":

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

- più di 10 % di cromo,

- più di 30 % di manganese,

- più di 3 % di fosforo,

- più di 8 % di silicio,

- più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d) "Acciai":

le materie ferrose diverse da quelle della voce che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e) "Acciai inossidabili":

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f) "Altri acciai legati":

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

- 0,3 % o più di alluminio,

- 0, % o più di boro,

- 0,3 % o più di cromo,

- 0,3 % o più di cobalto,

- 0,4 % o più di rame,

- 0,4 % o più di piombo,

- 1,65 % o più di manganese,

- 0,08 % o più di molibdeno,

- 0,3 % o più di nichel,

- 0,06 % o più di niobio,

- 0,6 % o più di silicio,

- 0,05 % o più di titanio,

- 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

- 0,1 % o più di vanadio,

- 0,05 % o più di zirconio,

- 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g) "Cascami lingottati di ferro o di acciaio":

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

h) "Graniglie":

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij) "Semiprodotti":

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k) "Prodotti laminati piatti":

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

- arrotolati in spire sovrapposte, o

- non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) "Vergella o bordione":

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) "Barre":

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

- avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

- avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) "Profilati":

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci o .

o) "Fili":

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) "Barre forate per la perforazione":

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce .

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Ghise gregge legate":

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

- più di 0,2 % di cromo,

- più di 0,3 % di rame,

- più di 0,3 % di nichel,

- più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b) "Acciai non legati automatici":

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

- 0,08 % o più di zolfo,

- 0,1 % o più di piombo,

- più di 0,05 % di selenio,

- più di 0,01 % di tellurio,

- più di 0,05 % di bismuto.

c) "Acciai al silicio detti 'magnetici'":

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d) "Acciai rapidi":

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

e) "Acciai silico manganese":

gli acciai che contengono, in peso:

- non più di 0,7 % di carbonio,

- 0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

- 0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione "altri elementi" devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1. Si considerano come:

- Prodotti laminati piatti "detti magnetici" e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, e 7211 23 91 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

- inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

- inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

- inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

- "Latta" ai sensi delle sottovoci 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 e 7212 40 10 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

- "Acciai per utensili" ai sensi delle sottovoci 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 81 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

- meno di 0,6 % di carbonio

e

0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

o

4 % o più di tungsteno;

- 0,8 % o più di carbonio

e

0,05 % o più di vanadio;

- più di 1,2 % di carbonio

e

11 % o più e non più di 15 % di cromo;

- 0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

3,8 % o più e non più di 4,3 % di nickel

e

1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

- 0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

e

meno di 1,2 % di nickel;

- 0,3 % o più di carbonio

e

meno di 5,2 % di cromo

e

0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

- 0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

e

1,25 % o più e non più di 1,8 % di nickel

e

0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per "ghise", si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

2. Ai fini di questo capitolo, il termine "fili" si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Rame raffinato":

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

>SPAZIO PER TABELLA>

b) "Leghe di rame":

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c) "Leghe madri di rame":

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce .

d) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce , le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

e) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce sono ammessi come "fili", unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce ), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci e le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) "Leghe a base di rame-zinco (ottone)":

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-nichel-zinco [argentone]);

- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % (vedi leghe a base di rame-stagno [bronzo]).

b) "Leghe a base di rame-stagno (bronzo)":

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c) "Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)":

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d) "Leghe a base di rame-nichel":

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

d) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce ), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce , le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per:

a) "Nichel non legato":

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %, e

2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

>SPAZIO PER TABELLA>

b) "Leghe di nichel":

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %,

2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure,

3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come "fili" unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

d) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce ), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci e le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Alluminio non legato":

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

>SPAZIO PER TABELLA>

b) "Leghe di alluminio":

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come "fili" unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1. In questo capitolo, si intende per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

d) "Lamiere nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce ), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, "per piombo raffinato" si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1. In questo capitolo si intendono per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

d) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce ), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "zinco non legato":

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b) "leghe di zinco":

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c) "zinco polverizzato":

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Barre":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) "Profilati":

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) "Fili":

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.

d) "Lamiere, nastri e fogli":

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce ), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci e le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) "Tubi":

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per:

a) "Stagno non legato":

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

>SPAZIO PER TABELLA>

b) "Leghe di stagno":

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce , questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

a) di metallo comune;

b) di carburi metallici o di cermet;

c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce . Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce ).

3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce e di un numero almeno uguale di oggetti della voce rientrano in quest'ultima voce.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci , , , o né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

2. Ai sensi della voce , "per rotelle" si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Questa sezione non comprende:

a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce ), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce );

b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce ) o di pelli da pellicceria (voce );

c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce ), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce );

f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da a nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce , esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce );

g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

h) le aste di perforazione (voce 73.04);

ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

l) gli oggetti della sezione XVII;

m) gli oggetti del capitolo 90;

n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

o) gli utensili intercambiabili della voce e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce ), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci e );

p) gli oggetti del capitolo 95.

2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci , , , o ) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci , , , , , , , , , e ) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci o ) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci , , , , , , , o ; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce quanto delle voci da a sono da classificare nella voce ;

c) le altre parti rientrano nelle voci , , , , , , , o , secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci o .

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine "macchine" comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

1. Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

2. Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

3. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

c) le vetrerie per laboratorio (voce ) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce o );

d) gli oggetti delle voci o e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

e) gli utensili elettromeccanici per l'impiego a mano, della voce e gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce ;

f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce ).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da a , sia nelle voci da a , sono da classificare nelle voci da a .

Tuttavia, non rientrano nella voce :

a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce );

b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce );

c) i diffusori per zuccherifici (voce );

d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce );

e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

Non rientrano nella voce :

a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce );

b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce ;

Non rientrano nella voce ö: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci o ).

3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce sia nelle voci da a , , o , sono da classificare nella voce .

4. Rientrano, soltanto, nella voce le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5. A. Ai sensi della voce per "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione" si intendono:

a) le macchine numeriche atte a:

1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;

4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;

b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;

c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.

C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce .

D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce .

E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

6. Rientrano nella voce le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce .

7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce .

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

8. Per l'applicazione della voce , l'espressione "tascabile" si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

2. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1. Si considerano come "motori per l'aviazione" delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

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CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:

a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

b) i lavori di vetro della voce ;

c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da a , sia nelle voci , , , o sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce .

3. La voce comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce ), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce ), le lavastoviglie (voce ), le macchine per lavare la biancheria (voce ), le macchine per stirare (voci o , a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce ), le forbici elettriche (voce ) e gli apparecchi elettrotermici (voce ).

4. Ai sensi della voce per "circuiti stampati" si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti "a strato", elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

I termini "circuiti stampati" non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce .

5. Ai sensi delle voci e , si considerano come:

A. "Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore", i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;

B. "Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici":

a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c) i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci e hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci o restano classificati in queste voci, anche se sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

7. Ai sensi della voce , per "pile e batterie di pile elettriche fuori uso" e "accumulatori elettrici fuori uso" si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

Nota di sottovoci

1. Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note complementari

1. Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.

2. La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandis alle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.

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SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci , o , né le slitte, le guidoslitte ("bobsleighs") e simili (voce ).

2. Non sono considerati come "parti" o "accessori", anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce ), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce );

b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

d) gli oggetti della voce ;

e) le macchine ed apparecchi delle voci da a nonché le loro parti; gli oggetti delle voci o e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce ;

f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

h) gli oggetti del capitolo 91;

ij) le armi (capitolo 93);

k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce ;

l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce ).

3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a "parti" o "accessori", non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

4. In questa sezione:

a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1. Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci , , e presentate a riprese.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci o );

b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce ;

c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce .

2. Rientrano segnatamente nella voce :

a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

e) gli articoli di carrozzeria.

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce :

a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2. Ai sensi di questo capitolo per "trattori" si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da a e non nella voce .

4. La voce comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce .

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoci

1. Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per "peso a vuoto" si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce .

Note complementari

1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 00 91 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.

3. Per l'applicazione della voce , l'espressione "navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione" comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

- pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

- articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

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SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce ), di cuoio naturale o ricostituito (voce ), di materie tessili (voce );

b) le cinte e le bende di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere l'organo (per esempio, cinte di gravidanza, bende toraciche, bende addominali, bende per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

c) i prodotti refrattari della voce ; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce ;

d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce o capitolo 71);

e) gli oggetti di vetro delle voci , , , , o ;

f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce ; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce ); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da a ); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce ); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti "ottici"), della voce (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce ); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce );

h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveìcoli (voce ); le lampade elettriche portatili della voce ; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci o ); i lettori di suono (pick-up) (voce ), i videoapparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione (voce ), gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce ); gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" della voce ; i cavi di fibre ottiche della voce ;

ij) i proiettori della voce ;

k) gli oggetti del capitolo 95;

l) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

m) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce , sezione XV).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci , o ) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci , o ), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce .

3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4. La voce non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce ).

5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce sia nella voce , sono classificati in quest'ultima voce.

6. La voce comprende soltanto:

a) gli strumenti ed apparecchi per la regolazione dei fluidi gassosi o liquidi o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;

b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da regolare.

Nota complementare

1. Sono considerati come "elettronici", ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci , o . Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci , o che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

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CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

b) le catene per orologi (voci o secondo il caso);

c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce ); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce ;

d) le sfere per cuscinetti (voci o secondo il caso);

e) gli oggetti della voce , costruiti per funzionare senza scappamento;

f) i cuscinetti a sfere (voce );

g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2. Rientrano nella voce solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da a . Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce .

3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come "movimenti di orologi tascabili" i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce );

d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce );

e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci o ).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci o , presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

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SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce );

d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci o ).

2. Ai sensi della voce il termine "parti" non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce .

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SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce );

c) gli oggetti del capitolo 71;

d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce .

e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce ; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce ;

f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci (voce ), da a (voce ) o delle voci da a (voce );

h) gli oggetti della voce ;

ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce , nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce );

k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce ), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce , nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce ).

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da a devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

b) le sedie ed i letti.

3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da a , quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da a .

4. Si considerano come "costruzioni prefabbricate", ai sensi della voce , le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le candele per alberi di Natale (voce );

b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce ;

c) i fili, monofilamenti, cordoncini, "gut" e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce o della sezione XI;

d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci , o ;

e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce ), e loro parti (voce );

ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce ;

k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce ;

m) le pompe per liquidi (voce ), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce ), i motori elettrici (voce ), i trasformatori elettrici (voce ) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce );

n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte ("bobsleighs") e simili;

o) le biciclette per ragazzi (voce );

p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi ("skiffs") (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce );

r) i richiami ed i fischietti (voce );

s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce );

u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

c) le minuterie di fantasia (voce );

d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci o ;

f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce ), righe (voce ), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce )];

g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2. Ai sensi della voce , per "materie vegetali o minerali da intaglio" si intendono:

a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3. Ai sensi della voce , per "teste preparate" si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da a o , costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da a o che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49);

b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce ), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce ;

c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da a ).

2. Ai sensi della voce , per "incisioni, stampe e litografie, originali" si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3. Non rientrano nella voce le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.

b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce sia nelle voci da a debbono essere classificati nelle voci da a .

5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, "collages" e quadretti simili ("tableautins"), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI ESPORTATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CE) N. 840/96 DELLA COMMISSIONE

Nota

Il regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione, del 7 maggio (13) prevede che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 1

ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo ("EA"), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi ("AD S/Z") o il dazio supplementare sulla farina ("AD F/M") vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

- materia grassa del latte,

- proteine provenienti dal latte,

- saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

- amido - fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in Euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

I dazi supplementari sugli zuccheri diversi ("AD S/Z") (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura "AD S/Z"; i dazi supplementari sulla farina ("AD F/M") (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura "AD F/M".

Tabella 1

Codice addizionale (secondo la composizione)

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2 a) (Dall'1. 1. al 30. 6. )

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2 b) (Dall'1. 7. )

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 2

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (14)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLO STESSO CODICE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

ACETATO

ACETATO DI t-BUTILE

ACETATO DI terz-BUTILE

ACETATO DI BUTILE terziario

N-ACETILGLICINATO

ACETILSALICILATO

ACETONIDE

1-ACETOSSIETIL

ACETURATO

ACISTRATO

ACOXIL

ADIPATO

ALLIL

ALLILBROMURO

ALLILIODURO

ALLUMINIO

AMMINOSALICILATO

AMMONIO

AMSONATO

ANTIPIRATO

ARGININA

ASCORBATO

AXETIL

BARBITURATO

BENZATINA

BENZENSOLFONATO

BENZIL

BENZILBROMURO

BENZILIODURO

BENZOACETATO

BENZOATO

BESILATO

BEZOMIL

BICHINATO

BIS(FOSFATO)

BIS(IDROGENOMALATO)

BIS(IDROGENOMALEATO)

BIS(IDROGENOMALONATO)

BISMUTO

BITARTRATO

BORATO

BROMIDRATO

BROMURO

BUCICLATO

BUNAPSILATO

BUTEPRATO

BUTIL

t-BUTIL

terz-BUTIL

terziario-BUTIL

t-BUTILAMMINA

terz-BUTILAMMINA

terziario-BUTILAMMINA

BUTILATO

BUTILBROMURO

BUTIRRATO

CALCIO

CALCIO, DIIDRATO

CAMSILATO

CANFORATO

CANFOSOLFONATO

CANFO-10-SOLFONATO

CAPROATO

CARBAMMATO

CARBESILATO

CARBONATO

CHlNATO

CICLOESANPROPIONATO

CICLOESILAMMONIO

CICLOESILPROPIONATO

N-CICLOESILSOLFAMMATO

CICLOPENTANPROPIONATO

CICLOTATO

CINNAMATO

CIPIONATO

CITRATO

CITRATO FERROSO

CLORIDRATO

CLORIDRATO, DIIDRATO

CLORIDRATO, EMIIDRATO

CLORIDRATO, MONOIDRATO

p-CLOROBENZENSOLFONATO

8-CLOROTEOFILLINATO

CLORURO

CLORURO CALCICO

CLORURO DI FERRO

CLOSILATO

COLINA

CROBEFATO

CROMACATO

CROMESILATO

DAPROPATO

DEANIL

DECANOATO

DECIL

DIACETATO

DIAMMONIO

DIBENZOATO

DIBROMIDRATO

DIBUDINATO

DIBUNATO

DIBUTIRRATO

DICICLOESILAMMONIO

DICLORIDRATO

DICOLINA

DIETANOLAMMINA

DIETILAMMINA

DIETILAMMONIO

DIFOSFATO

DIFUMARATO

DIFUROATO

DIGOLIL

DIIDRATO

DIIDROGENOCITRATO

DIIDROGENOFOSFATO

DIIDROSSIBENZOATO

DIMALATO

DIMALEATO

DIMALONATO

DIMESILATO

N,N-DIMETIL-beta-ALANINA

DINITRATO

DINITROBENZOATO

DIOLAMMINA

DIOSSIDO

DIPIVOXIL

DIPROPIONATO

DISODIO

DISOLFATO

DISOLFURO

DIUNDECANOATO

DOCOSIL

DOFOSFATO

EDAMMINA

EDISILATO

EMBONATO

EMIIDRATO

EMISOLFATO

ENANTATO

EPOLAMMINA

EPTANOATO

ERBUMINA

ESAACETATO

ESAIDRATO

ESANOATO

ESILATO

ESTERE BUTILICO

ESTERE t-BUTILICO

ESTERE terz-BUTILICO

ESTERE BUTILICO terziario

ESTERE ETILICO

ESTERE METILICO

ESTERE PROPILICO

ESTOLATO

ETABONATO

1,2-ETANDISOLFONATO

ETANOLAMMINA

ETANSOLFONATO

ETIL

ETILAMMINA

ETILAMMONIO

ETILENANTATO

ETILENDIAMMINA

ETILESANOATO

ETILIODURO

ETILSUCCINATO

ETOBROMURO

FARNESIL

FENDIZOATO

FENILPROPIONATO

FLUOROSOLFONATO

FLUORURO

FORMIATO

FORMIATO SODICO

FOSFATEX

FOSFATO

FOSFATO DEL CLORIDRATO

FOSFATO DEL DICLORIDRATO

FOSFATO DISODICO

FOSFATO SODICO

FOSFITO

FOSTEDATO

FTALATO

FUMARATO

FUROATO

FUSIDATO DI AMMONIO

GLICOLATO

GLIOSSILATO

GLUCARATO

GLUCEPTATO

GLUCOEPTONATO

GLUCONATO

GLUCOSIDE

IBENZATO

ICLATO

IDRATO

IDROGENOEDISILATO

IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

IDROGENOFOSFATO SODICO

IDROGENOFUMARATO

IDROGENOMALATO

IDROGENOMALEATO

IDROGENOMALONATO

IDROGENOOSSALATO

IDROGENOSOLFATO

IDROGENOSOLFITO

IDROGENOSUCCINATO

IDROGENOTARTRATO

IDROSSIBENZOATO

o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO

IDROSSIDO

2-IDROSSIETANSOLFONATO

IDROSSINAFTOATO

IODURO

IPPURATO

ISETIONATO

ISOBUTIRRATO

ISOCAPROATO

ISOFTALATO

ISONICOTINATO

ISOPROPIL

ISOPROPIONATO

LATTATO

LATTOBIONATO

LAURATO

LAURIL

LAURILSOLFATO

LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

LEVULINATO

LISINATO

LITIO

MAGNESIO

MALATO

MALEATO

MALONATO

MANDELATO

MEGALLATO

MEGLUMINA

MESILATO

METANSOLFONATO

METANSOLFONATO SODICO

METEMBONATO

4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

METILBROMURO

4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)

METILENDISALICILATO

N-METILGLUCAMMINA

METILIODURO

METILSOLFATO

MOFETIL

MONOBENZOATO

MONOCLORIDRATO

MONOIDRATO

MONONITRATO

NAFATO

1,5-NAFTALENDISOLFONATO

2-NAFTALENSOLFONATO

NAPADISILATO

NAPSILATO

NICOTINATO

NITRATO

NITROBENZOATO

OLAMMINA

OLEATO

ORO

OROTATO

ORTOFOSFATO

OSSALATO

OSSIDO

N-OSSIDO, CLORIDRATO

4-OSSOPENTANOATO

OTTIL

OXOGLURATO

PALMITATO

PALMITATO, CLORIDRATO

PAMOATO

PANTOTENATO

PENDETIDE

PENTAIDRATO

PERCLORATO

PICRATO

PIRIDILACETATO

1-PIRROLIDINETANOLO

PIVALATO

(PIVALOILOSSI)METIL

PIVOXETIL

PIVOXIL

PIVOXIL, CLORIDRATO

POTASSIO

PROPIONATO

PROXETIL

RESINATO

SACCARATO

SALICILATO

SALICILOILACETATO

SODIO

SODIO, IDRATO

SODIO, MONOIDRATO

SOLFATO

SOLFATO DEL PANTOTENATO

SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE

SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL

SOLFATO POTASSICO

SOLFATO SODICO

SOLFINATOSOLFITO

SOLFOBENZOATO SODICO

3-SOLFOBENZOATO SODICO

SOLFOSALICILATO

STEAGLATO

STEARATO

SUCCINATO

SUCCINATO SODICO

SUCCINIL

TANNATO

TARTRATO

TEBUTATO

TENOATO

TEOCLATO

TEPROSILATO

TETRAIDRATO

TETRAIDROFTALATO

TETRAISOPROPIL

TETRASODIO

TIOCIANATO

TOFESILATO

p-TOLUENSOLFONATO

TOSILATO

TRICLOFENATO

TRIETANOLAMMINA

TRIFLUOROACETATO

TRIFLUTATO

TRIIDRATO

TRIIODURO

TRIMETILACETATO

TRINITRATO

TRIPALMITATO

TROLAMMINA

TROMETAMMINA

TROMETAMOLO

TROXUNDATO

UNDECANOATO

UNDEC-10-ENOATO

UNDECILENATO

VALERATO

XINAFOATO

ZINCO

ALLEGATO 5

SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLO STESSO CODICE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE III

CONTINGENTI

ALLEGATO 7

CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Il termine "imballaggi" comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto-in particolare le casse mobili (containers)-nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

(2) GU L 139 dell'11.5., pag. 1.

(3) GU L 302 del 19.10., pag. 1.

(4) GU L 17 del 21.1., pag. 1.

(5) Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci:

3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(6) Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci:

3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

(7) GU L 105 del 23.4., pag. 1.

(8) GU L 46 del 18.2., pag. 5.

(9) Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

(10) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(11) Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(12) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 5-März (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

(13) GU L 114 dell' 8.5., pag. 7.

(14) Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66), modificato dal regolamento (CE) n. 2933/95 (GU L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21).

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