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Document 31999R2161

    Regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

    GU L 265 del 13.10.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2161/oj

    31999R2161

    Regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

    Gazzetta ufficiale n. L 265 del 13/10/1999 pag. 0011 - 0012


    REGOLAMENTO (CE) N. 2161/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 12 ottobre 1999

    che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che lo Stato membro "relatore" di una determinata sostanza è incaricato di valutare le informazioni trasmesse dal fabbricante(i) o importatore(i) e dell'individuazione, previa consultazione dei produttori o degli importatori interessati, ai fini della valutazione dei rischi, dei casi in cui è necessario chiedere ai suddetti fabbricanti od importatori di comunicare informazioni complementari o di effettuare prove complementari.

    (2) La Commissione è stata informata da uno Stato membro "relatore" della necessità di imporre agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria attualmente oggetto di una valutazione dei rischi, la richiesta di effettuare prove complementari entro determinati termini.

    (3) L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che nel caso di una sostanza prodotta od importata in quanto tale o in un preparato da più fabbricanti o importatori, le prove supplementari possono essere effettuate da un fabbricante o importatore che agisca a nome degli altri fabbricanti o importatori interessati, i quali fanno riferimento alle prove effettuate e partecipano alle spese in modo giusto ed equo.

    (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il fabbricante(i) e l'importatore(i), richiamato(i) all'articolo 10, comma 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, della sostanza che figura nell'allegato del presente regolamento deve effettuare la prova ivi indicata e deve comunicare i relativi risultati allo Stato membro "relatore".

    2. I risultati devono essere comunicati entro il termine indicato nello stesso allegato (calcolato dalle date di entrata in vigore del presente regolamento).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1999.

    Per la Commissione

    Margot WALLSTRÖM

    Membro della Commissione

    (1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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