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Document 31999R1702

    Regolamento (CE) n. 1702/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che abroga il regolamento (CE) n. 1223/94, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    GU L 201 del 31.7.1999, p. 30–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1702/oj

    31999R1702

    Regolamento (CE) n. 1702/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che abroga il regolamento (CE) n. 1223/94, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1999 pag. 0030 - 0044


    REGOLAMENTO (CE) N. 1702/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che abroga il regolamento (CE) n. 1223/94, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

    (1) considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 19992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(4), e i corrispondenti articoli del regolamento recante organizzazione comune dei mercati nei settori del riso, dello zucchero, delle uova e dei prodotti lattiero-caseari, prevedono che le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli in questione possono essere concesse esclusivamente entro i limiti previsti dagli accordi stipulati conformemente all'articolo 300 del trattato; che è opportuno prendere le necessarie misure a tal fine, modificando il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(5) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98(6);

    (2) considerando che è necessario prendere misure che garantiscano l'assoluto rispetto degli impegni della Comunità; che è opportuno che tali misure non siano però più vincolanti del necessario per gli operatori;

    (3) considerando che gli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato limitano l'importo delle restituzioni che può essere erogato per anno finanziario; che le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I del trattato devono essere effettuabili in condizioni precedentemente note; che è segnatamente importante ottenere la garanzia che per tali esportazioni potrà essere erogata una restituzione compatibile con il rispetto degli impegni della Comunità derivanti dagli accordi oppure, ove non possa più essere possibile, la garanzia di esserne informati con sufficiente anticipo; che il rilascio di un titolo che permetta di mantenere un controllo sulle domande di restituzione e di garantire ai loro titolari che potranno fruire delle restituzioni fino all'importo per il quale è stato rilasciato il titolo, purché rispettino le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di restituzioni;

    (4) considerando che detti accordi concernono la totalità dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato; che tali prodotti comprendono taluni cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione(7), modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94(8) stabilisce alcune modalità di applicazione per detti cereali; che è opportuno che il versamento delle restituzioni per tutti i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato sia disciplinato da norme comuni;

    (5) considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/1999(10) ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato; che il mantenimento del regime di fissazione anticipata per tutti i prodotti di base che rientrano nella composizione delle merci esportate sotto forma della merce o delle merci indicate nel titolo è tale da causare un considerevole aumento del rilascio dei titoli e causare difficoltà amministrative sproporzionate all'obiettivo perseguito;

    (6) considerando che è pertanto opportuno sostituire ai vecchi titoli di fissazione anticipata titoli di restituzione che permettano, a domanda dell'interessato, di conoscere anticipatamente l'importo della restituzione che sarà versato; che un unico titolo può garantire la totalità dell'importo della restituzione per una determinata esportazione e coprire l'esportazione di varie merci durante il periodo di validità; che una simile soluzione permette quindi a una medesima impresa di utilizzare un numero molto limitato di titoli per tutte queste esportazioni, entro i limiti compatibili con gli impegni della Comunità;

    (7) considerando che le domande di titoli rischiano di superare l'importo che può essere attribuito; che è pertanto opportuno suddividere l'anno in periodi, per garantire la possibilità di ottenere tali titoli tanto agli operatori che esportano alla fine dell'anno finanziario che a quelli che esportano all'inizio di esso; che è inoltre opportuno fissare, se del caso, un coefficiente fra il totale degli importi disponibili e il totale degli importi richiesti;

    (8) considerando che alcuni tipi di esportazioni non sono soggetti a limitazioni in materia di restituzioni; che tali esportazioni devono pertanto essere esonerate dall'obbligo di presentare un titolo;

    (9) considerando che la maggior parte degli esportatori riscuote restituzioni di importo inferiore a 20000 EUR; che tali esportazioni, considerate globalmente, rappresentano un'infima parte dell'importo globale delle restituzioni versate per le esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci; che è opportuno poter esonerare tali esportazioni dall'obbligo di presentare un titolo;

    (10) considerando che alcuni esportatori partecipano a gare di appalto indette da paesi terzi importatori; che se non ottengono l'appalto devono avere la possibilità di dedurre, senza penalità, l'importo coperto da un titolo dall'importo che avevano proposto nell'offerta alla gara di appalto;

    (11) considerando che i titoli di restituzione servono in primo luogo a garantire il cospetto degli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC e consentono contemporaneamente di determinare anticipatamente la restituzione che potrà essere versata per i prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci esportate in paesi terzi; che, sotto alcuni aspetti, tale obiettivo diverge da quelli perseguiti dai titoli di esportazione rilasciati per determinate quantità di prodotti di base, esportati tali e quali, che sono oggetto di un impegno nei confronti dell'OMC e limitati quantitativamente; che è pertanto opportuno precisare quali disposizioni generali applicabili ai titoli nel settore dell'agricoltura, disciplinate attualmente dal regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(11) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(12), debbano essere applicate ai titoli di restituzione;

    (12) considerando che il regolamento (CE) n. 1352/98 ha modificato il regolamento (CE) n. 1222/94, depennando il riso semigreggio dall'elenco dei prodotti di base; che è di conseguenza necessario modificare l'allegato C del regolamento per quanto concerne il riso precotto, che rientra nel codice NC 1904 90 10, tenendo conto del coefficiente di equivalenza fra il riso semigreggio e il riso lavorato e di modificare il prodotto di base alla colonna 6 del medesimo allegato C;

    (13) considerando che i sorbiti contenenti manniti in proporzione inferiore al 2 % in peso possono essere ottenuti dall'isoglucosio, come i medesimi sorbiti contenenti oltre il 2 % di manniti; che è di conseguenza opportuno introdurre la medesima suddivisione per tale tipo di sorbiti, che rientrino nel codice NC 2905 44 11 o nel codice NC 3824 60 11, nonché per tutti gli altri sorbiti di cui all'allegato C;

    (14) considerando che l'allegato E della versione in lingua tedesca comporta l'omissione della farina di riso; che è opportuno rettificarlo con effetto alla data in cui è stato introdotto l'allegato E;

    (15) considerando che sono stati modificati i coefficienti per alcuni malti non torrefatti; che è inoltre opportuno operare una distinzione tra le farine di grano duro e quelle di grano tenero, quanto alla materia prima utilizzata; che tali modifiche devono essere riprese nell'allegato E;

    (16) considerando che il comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Ai sensi del presente regolamento si intende con:

    a) 'anno finanziario' il periodo che va dal 1o ottobre di un anno al 30 settembre di quello seguente;

    b) 'titolo' il titolo redatto conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 6 H, valido in tutta la Comunità, rilasciato dagli Stati membri a tutti gli interessati che ne abbiano fatto domanda, indipendentemente dal luogo della Comunità in cui sono stabiliti. Il titolo garantisce il versamento della restituzione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7. Può comportare la fissazione anticipata degli importi delle restituzioni. I titoli restano validi solo durante un anno finanziario;

    c) 'accordo' l'accordo sull'agricoltura stipulato nel quadro dei negoziati commerciali bilaterali dell'Uruguay Round;

    d) 'aiuti alimentari' le operazioni di aiuti alimentari che rispondono alle condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo."

    2) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. È tuttavia applicabile un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione.

    In caso di applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il tasso in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato a un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 C, paragrafo 2".

    3) All'articolo 5 il paragrafo 3 è depennato.

    4) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: "1. Il versamento di una restituzione per l'esportazione di prodotti agricoli che rispondano alle condizioni dell'articolo 7, nonché per i cereali sottoposti a controllo per la fabbricazione di bevande spiritose di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2825/93, a decorrere dal 1o marzo 2000, è subordinata alla presentazione di un titolo rilasciato alle condizioni previste dall'articolo 6 A del regolamento (CE) n. 1223/94.

    Il precedente comma non si applica alle esportazioni effettuate nel quadro di un'operazione di aiuto alimentare, alle consegne di cui agli articoli 34, 40, 44 e 46, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 800/1999 e alle esportazioni di cui all'articolo 6 H.

    2. Il versamento della restituzione nel quadro del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è subordinato alla presentazione di un titolo che comporti la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.

    3. Il titolo può essere utilizzato dal suo titolare.

    4. Quando l'interessato non preveda di effettuare esportazioni in partenza da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda di titolo, l'ente competente può conservarlo, segnatamente in forma di file informatico.

    5. Per l'applicazione del presente articolo ai cereali sottoposti a controllo per la fabbricazione di bevande alcoliche, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2825/93, i riferimenti al termine 'esportazione' vanno intesi come riferimenti a tale controllo."

    5) Sono inseriti i seguenti articoli 6 A - 6 I "Articolo 6 A

    1. Il titolo è chiesto e rilasciato per un importo stabilito in euro.

    La domanda di titolo e il titolo sono redatti conformemente al modello dell'allegato F.

    2. L'interessato può chiedere la fissazione anticipata di tutti i tassi di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata; la domanda di fissazione anticipata, soggetta alle condizioni di cui all'allegato F, può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo a o partire dal giorno di attribuzione del titolo e fino all'ultimo giorno di validità del medesimo.

    La fissazione anticipata non è applicabile alle esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda.

    3. Il rilascio di un titolo impone al titolare di chiedere le restituzioni per le esportazioni effettuate durante la validità del titolo, per un importo uguale all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato. Per garantire il rispetto di tali obblighi è costituita la cauzione di cui all'articolo 6 E.

    4. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Articolo 6 B

    1. Le domande di titolo possono essere presentate:

    a) entro il 31 agosto per i titoli validi dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno seguente;

    b) entro il 5 novembre per i titoli validi dal 1o dicembre al 30 settembre dell'anno seguente;

    c) entro il 5 gennaio per i titoli validi dal 1o febbraio al 30 settembre;

    d) entro il 5 marzo per i titoli validi dal 1o aprile al 30 settembre;

    e) entro il 5 maggio per i titoli validi dal 1o giugno al 30 settembre;

    f) entro il 5 luglio per i titoli validi dal 1o agosto al 30 settembre;

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre:

    - il 5 settembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera a)

    - il 12 novembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera b)

    - il 12 gennaio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera c)

    - il 12 marzo le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera d)

    - il 12 maggio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera e)

    - il 12 luglio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera f.

    3. La Commissione determina l'importo per il quale possono essere rilasciati i titoli sulla base dei seguenti elementi:

    a) l'importo massimo delle restituzioni, stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo,

    diminuito:

    b) se del casa dell'importo che supera l'importo massimo versabile nel corso dell'anno finanziario precedente,

    diminuito:

    c) dell'importo riservato a coprire le esportazioni di cui all'articolo 6 H,

    diminuito:

    d) dei versamenti effettuati nel corso dell'anno finanziario per esportazioni antecedenti il 1o marzo 2000,

    diminuito:

    e) dei versamenti effettuati nell'anno finanziario in corso, relativi ad esportazioni effettuate nel corso del precedente anno finanziario,

    diminuito:

    f) degli importi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso dell'anno finanziario considerato,

    aumentato:

    g) dell'importo per il quale sono stati restituiti titoli già rilasciati, di cui all'articolo 6 F,

    aumentato:

    h) dell'eventuale utilizzazione incompleta dell'importo riservato di cui al precedente punto c)

    e

    i) degli elementi di incertezza relativi ad alcuni degli importi di cui sopra.

    4. L'importo totale dei titoli che possono essere rilasciati per i singoli periodi di cui al paragrafo 1 è pari a:

    40 % dell'importo totale di cui al paragrafo 3 per il periodo di cui al paragrafo 1, punto a);

    20 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 novembre, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto b);

    25 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 gennaio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto c);

    33 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 marzo, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto d);

    50 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 maggio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto e);

    100 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 luglio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto f).

    5. Qualora l'importo totale delle domande ricevute per i singoli periodi superi il massimale di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande depositate entro le date di cui al paragrafo 1, in modo da rispettare il massimale di cui al paragrafo 4.

    La Commission publica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro cinque giorni lavarotivi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2.

    6. Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli possono essere attribuiti per un importo massimo pari al prodotto dell'importo richiesto e del coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 5.

    In tale caso entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il richiedente ha facoltà di rinunciare alla domanda.

    7. Rispettivamente entro il 1o ottobre, il 1o dicembre, il 1o febbraio, il 1o aprile, il 1o giugno e il 1o agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi per i quali alcuni richiedenti hanno rinunciato alla domanda di titolo in applicazione del paragrafo 6.

    8. Possono essere presentate domande di titolo fuori dai periodi di cui al paragrafo 1, con decorrenza dal 1o ottobre di ogni anno finanziario. Le domande presentate nel corso di una settimana sono trasmesse alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati con decorrenza dal lunedì seguente la comunicazione, salvo misura presa dalla Commissione.

    9. I titoli di cui al precedente paragrafo possono essere richiesti esclusivamente se non è stato fissato un coefficiente di riduzione ai sensi del paragrafo 5 e fino ad esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4, cui vanno aggiunti gli importi per i quali non sono stati effettivamente rilasciati titoli nonché gli importi per i quali i titoli sono stati restituiti.

    10. Con decorrenza dal 15 agosto possono essere presentate domande di titoli per esportazioni da effettuarsi entro il 1o ottobre alla condizioni di cui al paragrafo 8, purché siano disponibili i relativi importi, determinati ai sensi del paragrafo 3.

    11. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, 9 e 10 sono applicabili dal 15 luglio 2000.

    Articolo 6 C

    1. Il titolo è valido con decorrenza dalla data indicata sulla domanda di titolo, alla condizioni di cui all'allegato F.

    2. Il titolo è valido fino alla fine dell'anno finanziario. '

    Tuttavia in caso di fissazione anticipata dei tassi di restituzione, detti tassi sono validi fino alla fine del quinto mese che segue quello della domanda di fissazione anticipata, ovvero fino alla scadenza della validità del titolo, se questa è precedente.

    Articolo 6 D

    Le domande di titolo e i titoli rilasciati per un'operazione di aiuti alimentari contengono, alla casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Certificado GATT - Ayuda alimentaria

    - GATT-licens - fødevarehjælp

    - Bescheinigung GATT - Nahrungsmittelhilfe

    - Πιστοποιητικό GATT - Επισιτιστική βοήθεια

    - GATT certificate - Food aid

    - Certificat GATT - Aide alimentaire

    - Titolo GATT - Aiuto alimentare

    - GATT - Certificaat-Voedselhulp

    - Certificado GATT - Ajuda alimentar

    - GATT - todistus: Elintarvikeapu

    - GATT - licens - Livsmedelsbitånd.

    Le disposizioni dell'articolo 6 B non si applicano a tali titoli.

    In deroga ai regolamenti che fissano i tassi di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti di base in forma di merci, i tassi di restituzione con fissazione anticipata applicati alle domande di titolo e ai titoli rilasciati per procedere a una operazione di aiuto alimentare sono i tassi applicabili alle altre esportazioni, per le quali non è prevista la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. Devono essere presi in considerazione i tassi in vigore il giorno stabilito in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 259/98, trattandosi di esportazioni a titolo di aiuti alimentari comunitari, oppure il giorno stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 174/1999, trattandosi di esportazioni di latte o di prodotti lattiero caseari a titolo di aiuti alimentari nazionali.

    Articolo 6 E

    Le domande di titolo diverse dai titoli relativi a operazioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 6 D sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata costituita alle condizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    La cauzione è liberata alle condizioni stabilite dall'articolo 6 F.

    Articolo 6 F

    1. In caso di applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 6 B, paragrafo 5, la cauzione è immediatamente liberata, per un importo massimo pari all'importo costituito, cui si applica un coefficiente eguale a 1 meno il coefficiente di riduzione.

    2. La cauzione è liberata per una quota del 94 % qualora il richiedente rinunci al titolo, in applicazione dell'articolo 6 B, paragrafo 6.

    3. La cauzione è liberata totalmente qualora il titolare del titolo abbia richiesto restituzioni di importo pari al massimo al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo.

    4. Quando un titolo non è stato utilizzato per il 95 % dell'importo per il quale era stato rilasciato, è incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza fra il 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo e l'importo effettivamente utilizzato.

    5. Se però il titolare di un titolo lo restituisce entro il primo aprile, l'importo incamerato, determinato in base al paragrafo 4, è diminuito del 50 %. Se il titolo è restituito dopo questo termine ma prima del 15 agosto, l'importo incamerato, determinato in applicazione del paragrafo 4, è diminuito del 25 %.

    6. Il titolare di un titolo che fornisce la prova di aver partecipato ad una gara di appalto indetta da un paese terzo importatore, di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e di non aver ottenuto l'appalto, può chiedere di rinunciare ad un importo uguale a quello della restituzione che gli sarebbe stata versata se avesse ottenuto l'appalto. In tal caso il titolo è decurtato dell'importo corrispondente e la relativa cauzione è liberata.

    Articolo 6 G

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, gli importi delle restituzioni che hanno versato nei mesi precedenti per esportazioni effettuate entro il 1o marzo 2000.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio di ogni anno e, per la prima volta, entro il 1o gennaio 2001, l'importo totale delle restituzioni effettivamente versate per esportazioni effettuate nell'anno finanziario precedente, nonché gli importi versati dopo il 1o gennaio per esportazioni effettuate durante precedenti anni finanziari, precisando a quali anni si riferiscano.

    3. Per l'applicazione del paragrafo precedente il versamento di anticipi è considerato come un pagamento. I rimborsi di restituzioni indebitamente versate sono comunicati separatamente.

    4. Entro il 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a) gli importi per i quali i titoli sono stati restituiti o ridotti ai sensi dell'articolo 6 F, paragrafo 6, o sono scaduti durante il mese precedente e non sono stati utilizzati,

    b) i titoli di cui all'articolo 6 D, rilasciati durante il mese precedente.

    Articolo 6 H

    1. Dal 1o marzo al 30 settembre 2000 e con decorrenza dal 1o ottobre 2000 per ogni anno finanziario, le esportazioni non accompagnate da un titolo possono ottenere una restituzione entro i limiti di una riserva globale di 15000000 EUR.

    Il presente articolo non è però applicabile alle esportazioni effettuate nel quadro di un'operazione di aiuto alimentare né alle consegne di cui agli articoli 36, 40, 44 e 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

    2. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle esportazioni effettuate da esportatori che non sono in possesso di titoli il giorno dell'esportazione, purché l'importo globale delle domande nell'anno finanziario considerato sia inferiore a 20000 EUR.

    È applicabile esclusivamente negli Stati membri in cui le merci sono fabbricate o assemblate.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 5 e il 20 di ogni mese, gli importi delle restituzioni versate a titolo del presente articolo, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso.

    Se il totale degli importi comunicati dagli Stati membri è pari ad almeno 12000000 EUR la Commissione sospende l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Articolo 6 I

    1. Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è applicabile ai titoli di cui al presente regolamento, eccezion fatta per le disposizioni relative ai titoli di importazione.

    Le disposizioni relative ai diritti e agli obblighi inerenti ai titoli stabiliti quantitativamente si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi dei titoli di cui al presente regolamento, stabiliti per importi in euro, fermo restando il disposto dell'allegato F.

    2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento:

    - gli articoli 9, 12, 13 bis, 19, 22, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 45;

    - l'articolo 8 paragrafo 2 [tale paragrafo resta peraltro applicabile ai titoli di fissazione anticipata rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1223/94];

    - l'articolo 8 paragrafo 4;

    - l'articolo 16 paragrafo 1;

    - l'articolo 34 paragrafo 5.

    3. L'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applica mutatis mutandis, fermo restando che per l'applicazione di tale articolo il rappresentante del titolare è considerato cessionario.

    4. Per l'applicazione dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità dei titoli che scadono entro il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato per gli importi non richiesti per cause di forza maggiore."

    6) All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1222/94:

    a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Tuttavia, se l'interessato dimostra in maniera soddisfacente alle autorità competenti di non possedere o di non essere in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare, e se detta merce figura nelle colonne 1 e 2 dell'allegato D, l'interessato può fruire, su sua espressa richiesta, di una restituzione per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato D. L'autorità competente stabilisce le condizioni di esecuzione dell'analisi."

    b) si aggiunge il seguente paragrafo: "7. Quanto alle esportazioni accompagnate da un titolo rilasciato per un determinato anno finanziario, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima dell'inizio di tale anno finanziario (16 ottobre)".

    7. All'allegato C del regolamento (CE) n. 1222/94:

    a) Al titolo della colonna 6 si sostituisce il titolo seguente "riso lavorato a grani lunghi"

    b) Per il riso precotto non contenente cacao, codice NC ex 1904 90 10, alla colonna 6 alla quantità "174" si sostituisce "120" (chilogrammi di riso lavorato a grani lunghi)

    c) Quanto al D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo, codice NC 2905 44 11 oppure codice NC 3824 60 11, alle colonne 2, 5 e 9 si aggiunge la seguente suddivisione:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    8) All'allegato D, colonne 1 e 2 ai codici NC 2106 10 90 e 2106 90 99 si sostituisce il testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    (Le linee " 2106 90 - altri" e "- - altri" sono inserite prima dell'attuale linea " 2106 90 90 - altri")

    9) Concerne esclusivamente la versione tedesca.

    10) All'allegato E:

    a) alle linee relative al codice NC 1101 00 si sostituiscono le linee seguenti:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    b) sono modificati i coefficienti per i seguenti prodotti:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    11) È aggiunto l'allegato F, contenuto in allegato.

    Articolo 2

    1. Il regolamento (CE) n. 1223/94 è abrogato con effetto dal 1o marzo 2000.

    2. I titoli di fissazione anticipata chiesti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 29 febbraio 2000 restano validi fino a tale data.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    È applicabile alle esportazioni effettuate con decorrenza dal 1o marzo 2000.

    Tuttavia:

    - l'articolo 2 è applicabile con decorrenza dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento. Non è applicabile alle domande di titolo presentate prima di tale data;

    - l'articolo 1, paragrafo 9 si applica, a richiesta dell'interessato, con decorrenza dal 1o gennaio 1996;

    - i titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 5, possono essere richiesti a decorrere dal 1o dicembre 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

    (2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

    (3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 19.

    (5) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

    (6) GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.

    (7) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

    (8) GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12.

    (9) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.

    (10) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 31.

    (11) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

    (12) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO F

    I. Domanda di titoli

    1. La domanda di titolo è compilata su un formulario conforme al modello contenuto in allegato.

    Fino al 31 dicembre 2000 però, gli Stati membri possono disporre che le domande di titolo e i titoli siano compilati su formulari in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3719/88, alle condizioni di cui al punto 3 successivo.

    Se l'interessato non prevede di effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello nel quale presenta la domanda di titolo, può presentare la domanda per via elettronica, alle condizioni stabilite da tale Stato membro.

    2. Il richiedente compila le caselle 4, 10, 17 e 18 e, se del caso, 7 e 21. Quanto ai titoli di cui all'articolo 6 B, paragrafo 1, indica nella casella 12 il primo giorno di validità del titolo.

    Alla casella 22 il richiedente precisa se prevede di utilizzare il titolo esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chiede un titolo valido in tutta la Comunità.

    Indica il luogo e la data della domanda nella casella 24 e firma la domanda di titolo.

    Quanto alle domande di titolo per un aiuto alimentare, compila anche la casella 20, inserendovi una delle diciture di cui all'articolo 6 D.

    3. Se la domanda di titolo è redatta su un formulario conforme all'allegato I del regolamento (CEE) 3719/88, si applicano le disposizioni del punto 2, salvo le seguenti:

    - la casella 10 (inesistente) non è compilata;

    - l'eventuale indicazione della domanda di fissazione anticipata compare nella casella 20 e non nella casella 21 (inesistente); in tale casella il richiedente indica anche se il titolo è chiesto esclusivamente per l'esportazione da tale Stato membro;

    - alle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro;

    - alla casella 13 il richiedente appone la dicitura: "Merci non comprese nell'allegato I"

    - le caselle da 14 a 16 non sono compilate.

    II. Domanda di fissazione anticipata - domanda di estratto di titolo

    1. Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo

    Si veda al punto I (il richiedente compila la casella 21).

    2. Domanda di fissazione anticipata dopo la domanda di titolo

    In tal caso l'interessato compila una domanda che indichi:

    nelle casella 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto titolo;

    nella casella 4 il nome del titolare del titolo;

    nella casella 21 la data di presentazione della domanda di fissazione anticipata.

    3. Domanda di estratto di titolo

    Il titolare del titolo può chiedere un estratto del titolo per un importo che non superi il saldo disponibile del titolo iniziale, in particolare quando prevede di effettuare esportazioni per le quali le domande di restituzione non saranno presentate nello Stato membro di emissione del titolo. In tal caso al titolo iniziale è imputato l'importo della domanda dell'estratto e viene rilasciato un estratto su base di una domanda contenente le informazioni seguenti:

    nelle caselle 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione, per il quale è chiesto un estratto, e il numero di titolo iniziale;

    nella casella 4 il nome del titolare del titolo;

    nelle caselle 17, 18 l'importo in euro chiesto in base all'estratto.

    III. Rilascio di titoli con fissazione anticipata utilizzabili in tutta la Comunità e rilascio di estratti di titoli

    1. Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo gli allegati modelli.

    a) Le caselle 1 e 2 contengono il nome e l'indirizzo dell'ente che rilascia il titolo nonché il numero del titolo, attribuito dall'ente che lo rilascia. Se si tratta di un estratto di titolo, la casella 3 comporta la dicitura "estratto" in grassetto e in lettere maiuscole.

    b) La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare.

    c) La casella 6 è depennata.

    d) La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo originale e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 6 E.

    e) La casella 12 indica il primo giorno di validità, determinato, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 6 B, paragrafo 1 o dell'articolo 6 B, paragrafo 8.

    f) Alla casella 13 figura la data del 30 settembre che segue la data della casella 12.

    g) La casella 17 è compilata dall'organismo competente, sulla base dell'importo determinato in applicazione dell'articolo 6 B. Le caselle 18 e 23 vanno compilate.

    h) Le caselle 20 e 22 contengono le eventuali indicazioni previste nelle domanda.

    i) La casella 21 è compilata conformemente alla domanda.

    2. Se il titolo è rilasciato conformemente al modello dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano le disposizioni del punto 1, fermo restando che:

    - alla casella 13 (prodotto da esportare) si aggiunge la dicitura "Merce non compresa nell'allegato I";

    - le caselle 6 e da 14 a 18 sono depennate;

    - alle caselle 17 e 18 alla quantità in tonnellate si sostituisce l'importo in euro;

    - alla casella 20 è aggiunta la dicitura "titolo valido con decorrenza da [data]";

    - alla casella 21 è aggiunta la dicitura "valido fino a [data]".

    IV. Rilascio di titoli senza fissazione anticipata, utilizzabili in tutta la Comunità

    Tali titoli vanno compilati come quelli di cui al punto III.

    La casella 21 è depennata.

    Se il titolare di un titolo chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo iniziale. In tal caso è rilasciato un nuovo titolo, sulla base del saldo disponibile del titolo iniziale.

    V. Titoli registrati, validi in un unico Stato membro

    Se il titolare di un titolo non prevede di chiedere restituzioni sulla base del titolo presso un organismo diverso da quello che lo ha rilasciato, lo Stato membro comunica al richiedente che la sua domanda è stata registrata e gli trasmette le informazioni previste sull'esemplare n. 1.

    L'esemplare n. 2 (esemplare destinato all'ente che procede al rilascio) non è rilasciato. È sostituito da una registrazione, depositata presso l'ente competente, che contiene tutte le informazioni dei titoli di cui ai punti III e IV, nonché le imputazioni del titolo.

    VI. Utilizzo dei titoli

    1. All'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione nella casella 44 del documento amministrativo unico è apposta la dicitura "HA1", nonché il numero del o dei titoli utilizzati per accompagnare la domanda di restituzione.

    Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il o i numeri dei titoli da liquidare nonché una dicitura dalla quale risulta che si tratta di un'esportazione effettuata nel regime delle restituzioni "merci non comprese nell'allegato II".

    2. Il richiedente di una restituzione compila il documento doganale o il formulario stabilito dall'ente competente per il versamento delle restituzioni. Il formulario contiene tutte le informazioni necessarie a identificare il richiedente nonché le merci esportate (compreso, se del caso, il numero di registrazione) e la loro quantità.

    Contiene inoltre:

    - il numero di riferimento del documento doganale che certifica l'esportazione (casella 7 se si tratta del documento amministrativo unico),

    - il numero del titolo di restituzione relativo all'esportazione.

    3. Il formulario di domanda di restituzione è accompagnato dal titolo di restituzione (esemplare n. 1), salvo che questo sia registrato o depositato presso l'ente che effettua i versamenti.

    4. In base alla domanda di restituzione, l'ente competente determina l'importo che sarebbe versato se fossero soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'esportazione della quantità della merce indicata nella domanda di restituzione. Il titolo è imputato in conseguenza. (Se la merce è registrata l'importo della restituzione può essere determinato preventivamente dal richiedente.)

    5. Se il titolo non è registrato l'esemplare n. 1 di esso è restituito al titolare ovvero è conservato dall'organismo pagatore, a domanda dell'interessato.

    6. La cauzione relativa alle esportazioni effettuate può essere liberata per tali esportazioni o trasferita per garantire il versamento di anticipi delle restituzioni. In tal caso il richiedente si limiterà a completare debitamente la cauzione.

    Allegato

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