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Document 31999R0514

Regolamento (CE) n. 514/1999 della Commissione del 9 marzo 1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate verso alcuni paesi terzi

GU L 61 del 10.3.1999, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/1999; abrogato da 31999R0951

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/514/oj

31999R0514

Regolamento (CE) n. 514/1999 della Commissione del 9 marzo 1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate verso alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 10/03/1999 pag. 0003 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 514/1999 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni che risultino necessarie, occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (4), in particolare i titoli I e III;

considerando che occorre effettuare tale vendita conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 e al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (6);

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli acquirenti devono chiedere titoli di esportazione per la quantità loro attribuita, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 (8); che occorre pertanto adattare il termine per la presa in consegna previsto all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che, ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità e ai prezzi di vendita.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della «zona 08» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2697/98 della Commissione (9).

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli I e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 2

1. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 EUR per tonnellata.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale.

Articolo 3

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento sull'esito delle domande d'acquisto è inviata mediante telefax a ciascun operatore interessato.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1 l'operatore suddetto chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare nella casella 7 una delle destinazioni ammissibili menzionate all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 514/1999]

- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 514/1999)

- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung (Verordnung (EG) Nr. 514/1999)

- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 514/1999]

- Intervention products without refund (Regulation (EC) No 514/1999)

- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 514/1999]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 514/1999]

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 514/1999)

- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.° 514/1999]

- Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 514/1999)

- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 514/1999).

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna è portato a tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'esportazione chiesti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, è fissato a 90 giorni.

Articolo 5

1. Prima della presa in consegna dei prodotti, l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in una di queste destinazioni costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10).

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari per tonnellata:

- per i quarti posteriori non disossati 1 500 EUR,

- per i quarti anteriori non disossati 900 EUR.

Articolo 6

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

Articolo 7

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T 5 sono completati dalla dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 514/1999]

- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 514/1999)

- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung (Verordnung (EG) Nr. 514/1999)

- Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 514/1999]

- Intervention products without refund (Regulation (EC) No 514/1999)

- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 514/1999]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 514/1999]

- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 514/1999)

- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.° 514/1999]

- Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 514/1999)

- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 514/1999).

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

(3) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(4) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(5) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(6) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

(7) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(8) GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 39.

(9) GU L 338 del 15. 12. 1998, pag. 20.

(10) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I -ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐAPAPTHMA ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 522 43 87

FRANCE

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