This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999R0342
Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 342/1999 of 15 February 1999 laying down the weightings applicable from 1 July 1998 to the remuneration of officials of the European Communities serving in third countries
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 342/1999 del Consiglio del 15 febbraio 1999 che stabilisce coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 342/1999 del Consiglio del 15 febbraio 1999 che stabilisce coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
GU L 43 del 17.2.1999, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 342/1999 del Consiglio del 15 febbraio 1999 che stabilisce coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 17/02/1999 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 342/1999 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1999 che stabilisce coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 (2), in particolare, l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X, vista la proposta della Commissione, considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui prestano servizio i funzionari; considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri; considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1998, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni; considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori; considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° luglio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a partire dal 1° luglio 1998; considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con efficacia dal 1° luglio 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma. Articolo 2 A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilisce di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° gennaio 1999. Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1998, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori. Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1999. Per il Consiglio Il presidente E. BULMAHN (1) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU L 346 del 22. 12. 1998, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>