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Document 31999D0729

1999/729/PESC: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente l'attuazione della posizione comune 1999/728/PESC del Consiglio relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

GU L 294 del 16.11.1999, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/729/oj

31999D0729

1999/729/PESC: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente l'attuazione della posizione comune 1999/728/PESC del Consiglio relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 16/11/1999 pag. 0004 - 0004


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

concernente l'attuazione della posizione comune 1999/728/PESC del Consiglio relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

(1999/729/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 1999/728/PESC relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo, in particolare l'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) conformemente all'articolo 3 della posizione comune 1999/728/PESC, l'Unione intende sostenere la commissione militare mista istituita dall'accordo per il cessate il fuoco di Lusaka, al fine di consentirle di adempiere ai suoi compiti come precisato nel suo regolamento interno;

(2) l'Unione europea intende pertanto offrire sostegno finanziario e assistenza tecnica per gli aspetti non militari delle attività della commissione militare mista,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce ai costi operativi non militari per consentire alla commissione militare mista di inviare i suoi osservatori nella Repubblica democratica del Congo per un periodo di sei mesi e di adempiere ai suoi compiti come indicato nel suo regolamento interno.

2. I fondi sono inoltrati attraverso l'Organizzazione dell'Unità africana e sono oggetto di un accordo separato con quest'ultima organizzazione, contenente le opportune disposizioni in materia di erogazione, contabilità e revisione contabile.

Articolo 2

1. L'importo finanziario di riferimento ai fini enunciati all'articolo 1 è di 1200000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle norme e procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia dal giorno dell'adozione.

Essa si applica fino all'8 maggio 2000.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

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