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Document 31999D0584

    1999/584/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica [notificata con il numero C(1999) 2449] (Testo rilevante ai fini del SEE) (I testi in lingua inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

    GU L 221 del 21.8.1999, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/584/oj

    31999D0584

    1999/584/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica [notificata con il numero C(1999) 2449] (Testo rilevante ai fini del SEE) (I testi in lingua inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 21/08/1999 pag. 0012 - 0014


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1999

    relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica

    [notificata con il numero C(1999) 2449]

    (I testi in lingua inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/584/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 14,

    (1) considerando che, conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica(3), la costituzione di banche di antigene rientra nell'azione comunitaria volta ad istituire riserve comunitarie di vaccino contro l'afta epizootica;

    (2) considerando che a norma dell'articolo 3 dell'ultima decisione succitata sono designati come banche di antigene per la conservazione delle riserve comunitarie il "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'étude vétérinaires et alimentaires" di Lione (Francia), l' "Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia" (Italia) e l' "Istitute for Animal Health" di Pirbright (Regno Unito);

    (3) considerando che le funzioni e i compiti delle banche di antigene sono definiti all'articolo 4 di tale decisione; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'adempimento di detti compiti da parte delle banche di antigene;

    (4) considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità per le banche di antigene, in modo da consentire loro di esercitare dette funzioni e svolgere detti compiti nel corso del 1999;

    (5) considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno;

    (6) considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1287/95(5);

    (7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica.

    2. Il "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'étude vétérinaires et alimentaires" di Lione (Francia) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE.

    3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.

    Articolo 2

    1. La Comunità concede un aiuto finanziario all'Italia per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica.

    2. L' "Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia" (Italia) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE.

    3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.

    Articolo 3

    1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica.

    2. L' "Istitute for Animal Health" di Pirbright (Regno Unito) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE.

    3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 20000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999.

    Articolo 4

    1. L'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 3 degli articoli 1, 2, e 3, è corrisposto previa presentazione, da parte dello Stato membro in questione, dei documenti giustificativi che provano l'effettivo espletamento dei compiti previsti.

    2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi alla Commissione anteriormente al 1o marzo 2000. Tali documenti devono includere:

    a) informazioni tecniche concernenti

    - il quantitativo e il tipo delle scorte di antigene (registro delle scorte),

    - il materiale utilizzato per la conservazione delle scorte (tipo, numero e capacità dei contenitori),

    - i sistemi di sicurezza in loco (controllo della temperatura, dispositivi antifurto),

    - la polizze assicurative (incendio, incidenti);

    b) informazioni finanziarie (completare la tabella riportata in allegato).

    Articolo 5

    Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili, mutatis mutandis.

    Articolo 6

    La Francia, l'Italia e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (3) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

    (4) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

    (5) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    Informazioni finanziarie sulla costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica

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