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Document 31999D0438

    1999/438/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990

    GU L 176 del 10.7.1999, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2000; abrogato da 32000D0641

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/438/oj

    31999D0438

    1999/438/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/07/1999 pag. 0034 - 0034


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 20 maggio 1999

    concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990

    (1999/438/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2,

    (1) considerando che l'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990, ha istituito un'Autorità di controllo comune incaricata di controllare l'unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen (SIS) e di esaminare altre questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al SIS e la protezione dei dati di natura personale;

    (2) considerando che si tratta di un'Autorità indipendente che non può essere assimilata a un comitato o a un gruppo di lavoro del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio;

    (3) considerando che il 2 febbraio 1996 l'Autorità di controllo comune ha approvato il suo regolamento interno, modificato da ultimo il 27 aprile 1998, al quale occorre che essa apporti gli adattamenti necessari a seguito dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

    (4) considerando che occorre inoltre riconoscere che il regolamento interno dell'Autorità di controllo comune costituisce un elemento dell'acquis di Schengen in senso ampio, il cui funzionamento nell'ambito dell'Unione europea deve continuare ad essere garantito sul piano logistico e finanziario;

    (5) considerando che la presente decisione è destinata a garantire il corretto funzionamento dell'Autorità di controllo comune nell'ambito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;

    (6) tenendo conto dello statuo del tutto specifico dell'Autorità di controllo comune;

    (7) avendo dato la possibilità all'Autorità di controllo comune di esprimere la sua posizione,

    DECIDE:

    1. Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ospiterà riunioni dell'Autorità di controllo comune e le agevolerà come lo fa per i gruppi di lavoro del Consiglio.

    2. Il Segretariato generale del Consiglio provvederà al Segretariato dell'Autorità di controllo comune e si tiene a disposizione del presidente dell'Autorità di controllo comune.

    3. La presidenza dell'Autorità di controllo comune fisserà, previo accordo della presidenza del Consiglio, il calendario per le riunioni dell'Autorità di controllo nella sede del Consiglio a Bruxelles.

    4. Le spese di viaggio per le riunioni a Bruxelles e per realizzare i controlli presso il C.SIS sono imputate al bilancio del Consiglio e sono eseguite secondo la decisione del Segretario generale del 21 maggio 1997.

    5. I beneficiari del rimborso delle spese di viaggio sono:

    - per ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e per ciascuno degli altri Stati membri che partecipano alle disposizioni di tale acquis relative al SIS, per le riunioni dell'ACC: due rappresentanti dell'autorità nazionale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento interno dell'autorità di controllo comune;

    - gli esperti di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento interno dell'Autorità di controllo comune.

    6. Le spese contemplate dalla presente decisione sono imputate alla voce 2501 della sezione II (Consiglio) del bilancio generale.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. BULMAHN

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