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Document 31999D0277
1999/277/EC: Commission Decision of 23 April 1999 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption Text with EEA relevance(notified under document number C(1999) 997)
1999/277/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana Testo rilevante ai fini del SEE[notificata con il numero C(1999) 997]
1999/277/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana Testo rilevante ai fini del SEE[notificata con il numero C(1999) 997]
GU L 108 del 27.4.1999, p. 57–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1999; abrog. impl. da 31999D0488
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997D0296 | sostituzione | allegato |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31999D0488 | 06/07/1999 |
1999/277/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana Testo rilevante ai fini del SEE[notificata con il numero C(1999) 997]
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0057 - 0058
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1999 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999) 997] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/277/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7, (1) considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/244/CE(4), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che la parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi terzi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte II enumera quelli che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; (2) considerando che la decisione 1999/276/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Maurizio; che Maurizio dev'essere pertanto aggiunto alla parte I dell'allegato, che elenca i paesi terzi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; (3) considerando che la Nuova Caledonia ha comunicato di soddisfare le condizioni di equivalenza e di poter garantire che i prodotti della pesca da essa esportati nella Comunità soddisfano le condizioni sanitarie della direttiva 91/493/CEE; che è pertanto necessario modificare l'elenco di cui sopra per includere nella parte II tale paese e territorio; (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 37. (5) Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio AL- Albania AR- Argentina AU- Australia BD- Bangladesh BR- Brasile CA- Canada CI- Costa d'Avorio CL- Cile CO- Colombia CU- Cuba EC- Ecuador EE- Estonia FK- Falkland FO- Isole Færøer GH- Ghana GM- Gambia GT- Guatemala ID- Indonesia IN- India JP- Giappone KR- Corea del Sud MA- Marocco MG- Madagascar MR- Mauritania MU- Maurizio MV- Maldive MX- Messico MY- Malaysia NG- Nigeria NZ- Nuova Zelanda PE- Perù PH- Filippine RU- Russia SC- Seicelle SG- Singapore SN- Senegal TH- Thailandia TN- Tunisia TW- Taiwan TZ- Tanzania UY- Uruguay ZA- Sudafrica II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AG- Antigua e Barbuda(1) AN- Antille Olandesi AO- Angola AZ- Azerbaigian(2) BJ- Benin BS- Bahama BZ- Belize CH- Svizzera CM- Camerun CN- Cina CR- Costa Rica CV- Capo Verde CY- Cipro CZ- Repubblica ceca DZ- Algeria ER- Eritrea FJ- Figi GA- Gabon GL- Groenlandia GN- Guinea Conakri HK- Hong Kong HN- Honduras HR- Croazia HU- Ungheria(3) IL- Israele IR- Iran JM- Giamaica KE- Kenya LK- Sri Lanka LT- Lituania LV- Lettonia MM- Myanmar MT- Malta MZ- Mozambico NA- Namibia NC- Nuova Caledonia NI- Nicaragua PA- Panama PF- Polinesia francese PG- Papua Nuova Guinea PK- Pakistan PL- Polonia PM- St. Pierre e Miquelon RO- Romania SB- Isole Salomone SH- Sant'Elena SI- Slovenia SR- Suriname TG- Togo TR- Turchia UG- Uganda US- Stati Uniti d'America VC- St. Vincent e Grenadine(1) VE- Venezuela VN- Vietnam ZW- Zimbabwe (1) Autorizzazione unicamente per le importazioni di pesce fresco. (2) Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale. (3) Autorizzazione unicamente per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.