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Document 31999D0104

1999/104/CE: Decisione della Commissione del 26 gennaio 1999 recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(1999) 121] (1999/104/CE)

GU L 33 del 6.2.1999, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/104(1)/oj

31999D0104

1999/104/CE: Decisione della Commissione del 26 gennaio 1999 recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(1999) 121] (1999/104/CE)

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 06/02/1999 pag. 0027 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(1999) 121] (1999/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (2), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis,

considerando che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis, fanno riferimento ai frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi nei quali è nota la presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus);

considerando che, con la decisione 98/83/CE della Commissione (3), alcuni paesi terzi sono stati riconosciuti indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) e sono state determinate alcune regioni indenni da tali organismi nocivi nei paesi terzi in cui è nota la loro presenza;

considerando che l'Animal and Plant Health Inspection Service del ministero statunitense dell'Agricoltura ha informato la Commissione di una nuova infestazione di Xanthomonas campestris, ceppi patogeni nei confronti di Citrus, manifestatasi nella Collier County, in Florida; che occorre pertanto depennare Collier County dall'elenco delle regioni riconosciute indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) in Florida;

considerando che dalla letteratura scientifica recente è emerso che l'organismo nocivo Guignardia citricarpa Kiely, ceppo patogeno nei confronti di Citrus, è stato individuato in zone di coltivazione degli agrumi in Argentina e in Brasile; che occorre pertanto depennare tali paesi dall'elenco dei paesi del Sudamerica riconosciuti indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus);

considerando che occorre prevedere modalità specifiche per le merci in transito per le quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/83/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, quarto trattino, il testo «Florida (esclusa la regione della Dade County e Manatee County),» è sostituito dal testo seguente: «Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County),».

2) All'articolo 4, primo trattino, il testo «tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale o nel Sudamerica e nei Caraibi e in Europa,» è sostituito dal testo seguente: «tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, nell'America centrale o nel Sudamerica (esclusi l'Argentina e il Brasile) e nei Caraibi e in Europa,».

Articolo 2

La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis della direttiva 77/93/CEE e che sono stati esportati prima che la presente decisione fosse comunicata alle autorità competenti dei paesi terzi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

(3) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 41.

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