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Document 31999D0088

    1999/88/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1998 relativa all'aiuto di Stato concesso a «Porcelanas del Norte SAL (Ponsal)/Comercial Europea de Porcelanas SAL (Comepor)» [notificata con il numero C(1998) 2364] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 29 del 3.2.1999, p. 28–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/88(1)/oj

    31999D0088

    1999/88/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1998 relativa all'aiuto di Stato concesso a «Porcelanas del Norte SAL (Ponsal)/Comercial Europea de Porcelanas SAL (Comepor)» [notificata con il numero C(1998) 2364] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/1999 pag. 0028 - 0033


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1998 relativa all'aiuto di Stato concesso a «Porcelanas del Norte SAL (Ponsal)/Comercial Europea de Porcelanas SAL (Comepor)»

    [notificata con il numero C(1998) 2364] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/88/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato i terzi interessati, conformemente all'articolo 93 del trattato, a presentare le loro osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I

    Il 30 aprile 1997, la Commissione, che aveva ricevuto varie denunce a partire dal 1995 e che aveva inviato una lettera d'ingiunzione alla Spagna il 30 aprile 1996, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in riferimento all'aiuto concesso a Porcelanas del Norte SAL (Ponsal).

    Ponsal, che fabbrica oggetti in porcellana, vasellame da tavola e articoli ornamentali in ceramica, è stata fondata a Pamplona (Navarra) nel 1957. A partire dalla metà degli anni '80, l'impresa ha avuto problemi finanziari che si sono protratti per molti anni. Nel 1994, per porre fine a questa situazione, Ponsal ha messo a punto un piano di risanamento che prevedeva, in particolare, il trasferimento dell'impresa dal centro alla periferia di Pamplona e l'ammodernamento della fabbrica con l'acquisto di nuovi macchinari.

    Nel quadro del processo di risanamento, Ponsal aveva ricevuto dal governo della Comunità autonoma di Navarra una serie di consistenti aiuti, che tuttavia non erano stati notificati alla Commissione. I ricorrenti hanno presentato alcuni articoli comparsi sulla stampa dai quali risulta che l'aiuto comprendeva:

    - una garanzia bancaria (1 200 milioni di ESP),

    - una sovvenzione di 100 milioni di ESP a favore della creazione di occupazione,

    - una sovvenzione del 20 % agli investimenti in immobilizzazioni realizzati dall'impresa,

    - la remissione di 3 100 milioni di ESP di debiti sotto forma di imposte e contributi per la previdenza sociale dovuti dall'impresa alle autorità pubbliche.

    In una lettera del marzo 1995, in risposta ad una prima richiesta d'informazioni, le autorità spagnole hanno confermato che il governo della Comunità autonoma di Navarra aveva effettivamente concesso un aiuto all'impresa al fine di favorirne la ristrutturazione. L'aiuto era stato in ogni caso concesso in base alla legge regionale (Ley Foral) 1/1985, del marzo 1985. Questa legge, che disciplinava la concessione di aiuti a favore del risanamento e della ristrutturazione di imprese in difficoltà ed era anteriore all'adesione della Spagna alla Comunità europea, era stata notificata alla Commissione come aiuto esistente nel marzo e nel maggio del 1986. La Commissione non aveva sollevato obiezioni a tale regime di aiuti.

    Essendo molto incerta se accettare questa risposta, in particolare l'argomentazione secondo cui l'aiuto si basava su un regime esistente, data peraltro la reticenza delle risposte fornite ad ulteriori richieste d'informazioni, il 30 aprile 1996 la Commissione ha deciso di invitare il Regno di Spagna a dimostrare che l'aiuto a favore di Ponsal era stato concesso in applicazione di un regime esistente.

    Nella risposta del luglio 1996, le autorità spagnole sono riuscite a produrre gli elementi di prova richiesti. Tuttavia, la Ley Foral 1/1985 copriva, tra i vari aiuti oggetto delle denunce, soltanto la garanzia bancaria di 1 200 milioni di ESP. Per le altre misure di aiuto oggetto dell'inchiesta non è stato possibile trovare alcuna giustificazione nell'ambito di detto regime.

    La Commissione ha rilevato inoltre che nella risposta fornita dalle autorità spagnole venivano citate alcune entità giuridiche connesse a Ponsal e all'aiuto ad essa erogato [prima come Ponsal, poi come Comercial Europea de Porcelanas SAL (Comepor)]. In questo quadro non era chiaro per quale motivo la stessa impresa avesse cambiato nome.

    Per tale ragione, con lettera del 26 luglio 1996 le autorità spagnole sono state nuovamente invitate a spiegare queste contraddizioni.

    Nella risposta del 10 ottobre 1996, le autorità spagnole hanno confermato che, per superare le difficoltà economiche di Ponsal, il piano di risanamento avviato nel 1994 comprendeva anche l'avvio di un procedimento di sospensione dei pagamenti, che è stato esperito conformemente al diritto fallimentare spagnolo e che ha portato alla remissione di 3 100 dei 4 350 milioni di ESP di debiti accumulati complessivamente da Ponsal nei confronti del governo della Comunità autonoma di Navarra e della Previdenza sociale. Dopo la liquidazione di Ponsal, è stata costituita una nuova impresa (Comepor), che ha proseguito le attività di Ponsal.

    Le autorità spagnole hanno inoltre reso noto che, nel quadro del trasferimento della fabbrica dal centro città alla periferia di Pamplona, alla nuova impresa Comepor erano stati concessi ulteriori aiuti sotto forma di:

    - una sovvenzione agli investimenti pari a 570 milioni di ESP, equivalente al 20 % del valore totale dei nuovi investimenti, e

    - una sovvenzione di 500 000 ESP per posto di lavoro creato (fino ad un massimo di 250 nuovi posti di lavoro).

    Secondo le autorità spagnole, i nuovi aiuti non sono stati notificati alla Commissione (che ne era difatti all'oscuro) in quanto concessi nel quadro di un regime di aiuti preesistente per l'incentivazione degli investimenti; tale regime era stato approvato il 23 giugno del 1982 ed era stato già notificato alla Commissione all'atto dell'adesione della Spagna alla Comunità nel marzo e nel maggio del 1986, senza che la Commissione avesse formulato alcuna obiezione al riguardo.

    Nel frattempo, la Commissione è stata messa al corrente di informazioni comparse sulla stampa dalle quali risultava che Comepor aveva ricevuto un altro aiuto di 750 milioni di ESP.

    La Commissione ha esaminato nel dettaglio tutte le informazioni fornite dalle autorità spagnole alla luce della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed è giunta alla conclusione che la maggior parte degli aiuti citati dalle autorità spagnole era effettivamente coperta da regimi esistenti.

    Tuttavia, secondo la Commissione, le sovvenzioni di 500 000 ESP per posto di lavoro creato, erogate dalle autorità della Comunità autonoma di Navarra in base al regime di aiuti del giugno 1982 per l'incentivazione degli investimenti, risultavano superiori al limite di 400 000 ESP per posto di lavoro creato, fissato dal medesimo regime.

    La Commissione nutriva inoltre talune riserve sul procedimento di sospensione dei pagamenti di Ponsal, in particolare sulla rinuncia a 3 100 milioni di ESP di crediti da parte delle autorità pubbliche. Non era da escludere che la procedura fallimentare fosse stata avviata al fine di intraprendere nuovi progetti industriali grazie a nuovi aiuti ed alle risorse della vecchia impresa, che non era più redditizia.

    Le autorità spagnole, infine, non hanno spiegato, né hanno notificato, il nuovo aiuto di 750 milioni di ESP che, in base a notizie apparse sulla stampa, erano stati concessi all'impresa.

    Il 30 aprile 1997 la Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in riferimento ai seguenti interventi:

    a) i 3 100 milioni di ESP a cui le autorità pubbliche avevano rinunciato nell'ambito del procedimento di sospensione dei pagamenti,

    b) le sovvenzioni agli investimenti per la creazione di posti di lavoro, nella misura in cui superavano il limite massimo stabilito dal regime di aiuti della Comunità autonoma di Navarra del giugno del 1982, e

    c) l'aiuto supplementare di 750 milioni di ESP, per il quale la Commissione non aveva ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità spagnole.

    II

    Con lettera del 1° luglio 1997, le autorità spagnole hanno risposto alla decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

    Esse hanno innanzitutto chiarito che il nuovo stabilimento era ubicato in località Cordovilla, nel territorio municipale di Cendea de Galar che, in base alla mappa degli aiuti regionali per la Spagna accettata dalle autorità spagnole mediante lettera del 26 settembre 1995, si trovava in una zona dell'obiettivo 2.

    Le autorità spagnole hanno poi sottolineato la drammatica situazione finanziaria di Ponsal prima della messa a punto del piano di risanamento e hanno rilevato che, prima dell'attuazione del procedimento di sospensione dei pagamenti, le attività di Ponsal ammontavano a 1 720 milioni di ESP, mentre i suoi debiti erano pari a 5 091 milioni di ESP.

    Secondo le autorità spagnole, fra tutte le forme di liquidazione d'impresa previste dalla legislazione spagnola, il procedimento di sospensione dei pagamenti, con la remissione di 3 100 milioni di ESP di debiti nei confronti delle autorità pubbliche, era l'unico che:

    - permetteva di integrare i lavoratori di Ponsal nella nuova impresa Comepor,

    - permetteva all'impresa liquidata di raggiungere per le sue attività prezzi ragionevoli che corrispondevano al loro valore reale, e

    - permetteva alle autorità pubbliche di ottenere il rimborso almeno parziale di crediti altrimenti impossibili da recuperare.

    Le autorità spagnole, tuttavia, non hanno corroborato questa argomentazione con calcoli comparativi sul costo delle diverse modalità di liquidazione.

    Per quanto riguarda la sovvenzione di 500 000 ESP per posto di lavoro creato, le autorità spagnole hanno indicato che l'importo dell'aiuto previsto a tale riguardo dalla Ley Foral del giugno 1982 era stato modificato in due occasioni: la Ley Foral 6/1985 dell'aprile 1985 l'aveva innalzato a 750 000 ESP per posto di lavoro creato, mentre la Ley Foral 15/1986 del novembre 1986 lo aveva riabbassato, portandolo a 500 000 ESP. Secondo le autorità spagnole queste due leggi non erano state notificate alla Commissione in quanto costituivano aiuti esistenti.

    Per quanto riguarda il nuovo aiuto di 750 milioni di ESP, le autorità spagnole hanno affermato che si trattava di un prestito erogato alla nuova impresa Comepor da parte della società pubblica «Navarra de Financiación y Control SA» (Nafinco). Il prestito è stato concesso a condizioni di mercato (tasso d'interesse: 6,86 %) dietro garanzia (Comepor, coperta dalle azioni dell'impresa). È stato necessario mantenere l'impresa in attivo, dal momento che il programma di risanamento del 1994 era fallito e le perdite continuavano ad accumularsi.

    Le autorità spagnole hanno infine rilevato che, non essendo andata a buon fine la prima ristrutturazione, probabilmente sarebbe stato elaborato un nuovo piano di risanamento, che, una volta messo a punto, sarebbe stato immediatamente presentato alla Commissione. La nuova ristrutturazione avrebbe comunque necessitato di un ulteriore aiuto di Stato che sarebbe stato notificato alla Commissione.

    III

    Con lettera del 21 ottobre 1997, la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole, con richiesta di osservazioni, i commenti che le erano stati inviati dai terzi interessati, cioè l'ufficio di contatto dell'industria ceramica europea (Cerame-Unie), e un concorrente spagnolo di Ponsal, dopo la pubblicazione dell'avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9 agosto 1997.

    a) Cerame-Unie faceva riferimento alle ripercussioni negative dell'aiuto sul settore, caratterizzato da un enorme eccesso di capacità. Negli ultimi dieci anni molte imprese avevano investito nella ristrutturazione dei processi di produzione e distribuzione. Tali imprese subivano ora la concorrenza sleale di Ponsal/Comepor, che, invece di applicare vere e proprie misure di risanamento, aveva cercato di far fronte alla situazione con l'aiuto di sovvenzioni pubbliche, riuscendo così a vendere i suoi prodotti al disotto del prezzo di mercato.

    b) Il concorrente spagnolo innanzitutto metteva in dubbio e confutava l'argomentazione delle autorità spagnole secondo cui gli aiuti concessi a Ponsal/Comepor si basavano su regimi esistenti. Contestava inoltre la sovvenzione agli investimenti erogata a favore di Comepor in occasione del trasferimento dell'impresa, in quanto il nuovo stabilimento non era situato in una zona depressa secondo la definizione dell'articolo 92, paragrafo 3. Il ricorrente sottolineava, infine, la difficile situazione finanziaria in cui egli stesso si era venuto a trovare a seguito dell'aiuto concesso a Ponsal/Comepor; quest'ultima poteva infatti applicare una politica dei prezzi sleale contro cui egli non poteva competere, non beneficiando di alcun aiuto statale.

    IV

    Con lettera del 21 novembre 1997, le autorità spagnole hanno risposto alle osservazioni presentate da terzi.

    Quanto ai commenti di Cerame-Unie, le autorità spagnole hanno negato che l'aiuto a Ponsal/Comepor potesse avere conseguenze negative sul mercato europeo della ceramica. Le esportazioni di Ponsal/Comepor non rappresentavano che lo 0,004 % del totale delle esportazioni intracomunitarie e si collocavano esclusivamente nella fascia di prezzi bassi, in cui era in concorrenza solo con produttori extracomunitari e con nessuno di quelli dell'Unione europea.

    Quanto alle accuse del concorrente spagnolo, le autorità spagnole hanno risposto che non poteva esserci alcuna relazione fra l'aiuto a Ponsal/Comepor e i problemi economici del concorrente. Questi ultimi si erano già manifestati nel 1992/93, mentre Ponsal/Comepor aveva ricevuto i primi aiuti solo nel l994. Inoltre, il concorrente operava in un settore di mercato (porcellana per la grande ristorazione) diverso da quello di Ponsal (porcellana per la casa).

    V

    Dopo un nuovo scambio di corrispondenza e una serie di riunioni bilaterali, le autorità spagnole hanno presentato, con lettera dell'8 aprile 1998, una dichiarazione dettagliata (fra cui vari documenti a sostegno delle proprie argomentazioni) relativa alla situazione finanziaria dell'impresa e alle diverse misure in riferimento alle quali la Commissione aveva avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

    Le autorità spagnole hanno innanzitutto confermato che il piano di risanamento del 1994 era completamente fallito e hanno indicato che ora, contrariamente al programma iniziale di avviare una seconda ristrutturazione, era in corso il tentativo di liquidare l'impresa nella sua totalità, essendo impossibile ripristinarne la redditività. La liquidazione sarebbe stata eseguita in piena conformità con il diritto fallimentare spagnolo. Non sarebbero stati concessi nuovi aiuti né a sostegno del processo di liquidazione né per favorire l'eventuale vendita delle attività dell'impresa.

    Per quanto riguarda la remissione di debiti nei confronti di enti pubblici per 3 100 milioni di ESP nel procedimento di sospensione dei pagamenti di Ponsal nel 1994/95, le autorità spagnole hanno dapprima indicato e successivamente dimostrato mediante documentazione di aver agito nel pieno rispetto del diritto fallimentare spagnolo. Hanno inoltre ribadito che tale remissione era l'unica modalità di liquidazione tra quelle previste nella legislazione spagnola, che consentisse ai creditori pubblici di recuperare almeno in parte i propri crediti (1 200 milioni di ESP su un totale di 4 300 milioni), altrimenti irrecuperabili. A dimostrazione di ciò, le autorità spagnole hanno presentato i risultati finanziari che i creditori pubblici avrebbero ottenuto se fossero state seguite le altre modalità consentite dalla normativa spagnola. Se fosse stata avanzata un'istanza di fallimento, i creditori avrebbero incassato non più di 600 milioni di ESP, dal momento che, in virtù del diritto fallimentare spagnolo, avrebbero avuto la precedenza i crediti dei lavoratori pari a 1 000 milioni di ESP, mentre il costo del procedimento fallimentare avrebbe superato i 200 milioni. In caso di semplice liquidazione delle attività dell'impresa senza procedimento fallimentare, tali attività sarebbero state vendute senza un controllo accurato; l'esperienza dimostra che una formula del genere è molto meno vantaggiosa di un normale procedimento di liquidazione coatta.

    In relazione alla sovvenzione di 500 000 ESP per ogni posto di lavoro creato, le autorità spagnole hanno fornito una copia dei due atti con i quali è stata modificata la base legale di tali sovvenzioni, cioè la Ley Foral del 1982. Tali modifiche confermavano che l'importo dell'aiuto per posto di lavoro creato era stato inizialmente innalzato a 750 000 ESP con la Ley Foral 6/1985, dell'aprile 1985, e successivamente ridotto a 500 000 ESP con la Ley Foral 15/1986, del novembre 1986. Entrambi gli atti facevano riferimento alla legge del 1982 e non contenevano altre modifiche della medesima.

    Quanto al nuovo aiuto di 750 milioni di ESP, le autorità spagnole hanno ribadito che si trattava di un prestito concesso alla nuova impresa Comepor dalla società pubblica «Navarra de Financiación y Control SA» (Nafinco). Il prestito era stato erogato a condizioni di mercato (tasso d'interesse: 6,86 %) dietro garanzia (Comepor era coperta dalle azioni dell'impresa), al fine di consolidare il processo di risanamento e di consentire all'impresa il proseguimento delle attività nonostante la difficile situazione finanziaria. Nella stessa lettera dell'8 aprile 1998, le autorità spagnole hanno riconosciuto che le garanzie non erano sufficienti poiché, alla luce delle perdite costanti dell'impresa, il valore delle sue azioni era pari a zero.

    VI

    La procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, ha chiarito la situazione di Ponsal e le circostanze che hanno permesso all'impresa di beneficiare dell'intervento finanziario pubblico. Se ne possono trarre alcune conclusioni, presentate qui di seguito, in relazione alle misure oggetto della suddetta procedura.

    a) Quanto alla remissione di 3 100 milioni di ESP in occasione della liquidazione di Ponsal, le autorità spagnole hanno dimostrato che non si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. I calcoli forniti in alternativa dalle autorità spagnole confermano che le perdite sarebbero state superiori se fosse stata seguita una qualsiasi delle altre modalità di liquidazione previste dalla normativa spagnola. È stato inoltre dimostrato il pieno rispetto del diritto fallimentare spagnolo.

    b) È innegabile che la sovvenzione di 500 000 ESP per posto di lavoro creato costituisce un elemento di aiuto ai sensi del disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Le autorità spagnole hanno tuttavia dimostrato che tali pagamenti si basavano su regimi d'aiuto in vigore, a norma delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 1, e non dovevano pertanto essere notificati conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo. Le modifiche apportate alla Ley Foral del 1982 (vale a dire, la Ley Foral 6/1985, dell'aprile 1985, e la Ley Foral 15/1986, del novembre 1986, entrambe oggetto di comunicazione da parte delle suddette autorità) facevano riferimento ai rispettivi precedenti. Il regime che aveva innalzato il massimale d'aiuto a 750 000 ESP per posto di lavoro creato rappresentava un aiuto esistente, essendo precedente all'adesione della Spagna alla Comunità. Neanche la Ley Foral che l'aveva poi ridotto a 500 000 ESP era soggetta all'obbligo di notifica, trattandosi unicamente della riduzione di un massimale d'aiuto già esistente e pertanto autorizzato in quanto non incideva sulla sostanza del regime iniziale del 1982.

    c) Per quanto riguarda il prestito di 750 milioni di ESP, occorre rilevare che tale intervento configura un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Tale credito, benché concesso a condizioni di mercato in termini di tasso d'interesse, non godeva assolutamente di garanzie sufficienti. Il valore delle garanzie - cioè il valore delle azioni di Comepor - era pari a zero, come hanno riconosciuto le stesse autorità spagnole. Se si applica pertanto il principio dell'investitore privato, si giunge alla conclusione che nessuna banca privata avrebbe mai autorizzato il suddetto prestito ad un'impresa che versava nelle condizioni di Comepor, per giunta nei termini in cui è stato erogato dalle autorità pubbliche.

    L'aiuto potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Tra la Spagna e gli altri Stati membri si svolge un intenso scambio di prodotti nel settore del vasellame da tavola. Secondo i dati Eurostat, nel 1996 la Spagna ha esportato 7 131 tonnellate di prodotti di questo settore verso altri Stati membri per un importo di 28,7 milioni di ECU, mentre ha importato 8 239 tonnellate pari a 26,8 milioni di ECU. Nel 1997, la Spagna ha esportato 6 986 tonnellate per 29 milioni di ECU e ha importato 9 072 tonnellate pari a 35,1 milioni di ECU. A questo mercato partecipa, pur con una quota abbastanza limitata, anche Comepor, come dimostrano le reazioni di terzi interessati. L'aiuto concesso a Comepor ha certamente migliorato la situazione dell'impresa nel mercato comune rispetto ad altri concorrenti che non ricevono sostegno pubblico.

    Il suddetto aiuto, non basandosi su nessun regime autorizzato, avrebbe dovuto essere oggetto di notifica individuale conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. Poiché la Spagna non ha osservato tale obbligo, la concessione dell'aiuto è sicuramente illegittima.

    D'altronde, nel presente caso non sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, tenuto conto delle caratteristiche dell'aiuto e del fatto che non si è cercato di soddisfare le condizioni per l'applicazione di tali deroghe.

    Occorre inoltre rilevare che Comepor non è ubicata in una zona ammessa a beneficiare di aiuti regionali in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    Né la finalità del credito consisteva nel promuovere lo sviluppo economico di una zona depressa in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c); l'obiettivo era piuttosto quello di aiutare un'impresa in difficoltà economica a proseguire la propria attività nel settore.

    Né risulta applicabile, infine, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (1).

    Quanto alla classificazione del prestito di 750 milioni di ESP come aiuto di salvataggio, occorre rilevare che Comepor, quando ha ricevuto il prestito, era senz'altro un'impresa incapace di riprendersi con i propri mezzi. In conformità ai suddetti orientamenti, gli aiuti per il salvataggio possono concretizzarsi in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti a tassi d'interesse commerciali normali (punto 3.1 degli orientamenti). Il prestito di 750 milioni di ESP, ad un tasso d'interesse in linea con le condizioni di mercato, soddisfa tale requisito. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno addotto prove dell'esistenza - al momento della concessione del prestito - di alcuna correlazione fra quest'ultimo e le eventuali misure di risanamento, essendo questo un requisito obbligatorio secondo il punto 3.1 degli orientamenti per l'autorizzazione di un aiuto di salvataggio. Nel corso del procedimento è risultato evidente che l'unico scopo dell'aiuto consisteva nel mantenere lo statu quo e procrastinare l'inevitabile; in questo modo, invece di sostenere un processo di risanamento che avrebbe dovuto essere avviato contestualmente alla concessione dell'aiuto di salvataggio, i problemi industriali e sociali irrisolti sono stati trasferiti ad altri produttori più efficienti e ad altri Stati membri.

    Nel corso della procedura le autorità spagnole non sono riuscite a dimostrare che il prestito concesso soddisfaceva tutti i requisiti. Tale prestito non può essere pertanto autorizzato in quanto non risponde ai criteri suesposti.

    D'altra parte, il prestito di 750 milioni di ESP a favore di Comepor non può nemmeno essere considerato quale aiuto alla ristrutturazione. Tale prestito non era assolutamente legato alle misure di ristrutturazione previste nel piano di risanamento del 1994, ma era stato piuttosto erogato a seguito del fallimento di tale risanamento e del persistere dei problemi finanziari dell'impresa. Occorre inoltre ricordare che le stesse autorità spagnole hanno riconosciuto l'impossibilità di ripristinare la redditività dell'impresa.

    L'aiuto è in ogni caso atto a causare una distorsione indebita della concorrenza. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione (Panorama dell'industria della CE, 1997), esiste un eccesso di capacità nell'industria della ceramica, che ha fatto segnare una diminuzione significativa dei consumi nel 1992 e nel 1993 (di un 3,2 % annuo), rimasta immutata negli anni successivi. La differenza rilevante fra capacità di produzione (valore: 15 163 milioni di ECU nel 1993) e domanda (valore: 12 834 milioni di ECU nel 1993) degli anni passati non si ridurrà in futuro (stime del valore della produzione per il 1998: 19 470 milioni di ECU; stime del valore del consumo per il 1998: 15 650 milioni di ECU). Alla luce di questa evoluzione, il prestito concesso a Comepor potrebbe danneggiare seriamente i concorrenti dell'impresa.

    Tenuto conto di questi elementi, la Commissione è giunta alla conclusione che il prestito concesso dal governo della Comunità autonoma di Navarra a Comepor per un valore di 750 milioni di ESP costituisce un aiuto al quale non è applicabile alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

    VII

    Quando un aiuto è giudicato incompatibile con il mercato comune, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di farsi restituire dal beneficiario l'importo dell'aiuto stesso (comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983 (2); cfr. anche sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione contro Repubblica federale di Germania (3), nonché sentenza della Corte del 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil contro Commissione (4)). L'aiuto concesso a Comepor, oggetto della presente decisione, rientra in questa categoria e deve pertanto essere recuperato. Il fatto che Comepor sarà liquidata e scomparirà dal mercato non fa venir meno tale obbligo. Il recupero dell'aiuto non è considerato impossibile, dal momento che le attività di Comepor saranno vendute e i proventi serviranno a soddisfare le richieste dei creditori.

    Il recupero dell'aiuto sarà effettuato conformemente alla normativa spagnola, comprese le disposizioni relative agli interessi di mora dovuti allo Stato, da calcolarsi a partire dalla data di erogazione dell'aiuto (lettera della Commissione agli Stati membri, SG(91) D/4577, del 4 marzo 1991; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Regno del Belgio contro Commissione (5)).

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il recupero dell'aiuto comporta l'applicazione delle suddette disposizioni in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione dell'atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest'ultimo (6),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il prestito di 750 milioni di ESP concesso dalla società pubblica «Navarra de Financiación y Control SA» a Comercial Europa de Porcelanas SAL è illegale, poiché le autorità spagnole non hanno rispettato l'obbligo di comunicare alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti, come prescrive l'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

    Tale aiuto è considerato incompatibile con il mercato comune ai sensi del disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, non essendo applicabile al caso in questione nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato.

    Articolo 2

    La Spagna provvede alla revoca e al recupero della totalità dell'aiuto di cui all'articolo 1, maggiorato degli interessi, nel termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

    Il recupero dell'aiuto è effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni della normativa spagnola e comprende gli interessi maturati a partire dalla data di erogazione del medesimo, al tasso d'interesse di riferimento utilizzato a tale data ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione netto per i regimi regionali d'aiuto in Spagna.

    L'esecuzione delle disposizioni della presente decisione è effettuata in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. Eventuali difficoltà di esecuzione, procedurali o di altro tipo, non hanno alcuna influenza sull'effettività dello stesso.

    Articolo 3

    Il governo spagnolo comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure prese per la sua esecuzione.

    Articolo 4

    Il Regno di Spagna è il destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

    (2) GU C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

    (3) Racc. 1973, pag. 813.

    (4) Racc. 1987, pag. 901.

    (5) Racc. 1990, pag. I-959.

    (6) Cfr. nota 5, punti 58-63.

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