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Document 31999D0071

    1999/71/CE: Decisione della Commissione del 6 gennaio 1999 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e che chiude il procedimento senza adottare misure rispetto a tali importazioni originarie del Brasile [notificata con il numero C(1998) 4533]

    GU L 22 del 29.1.1999, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/71(1)/oj

    31999D0071

    1999/71/CE: Decisione della Commissione del 6 gennaio 1999 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e che chiude il procedimento senza adottare misure rispetto a tali importazioni originarie del Brasile [notificata con il numero C(1998) 4533]

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 29/01/1999 pag. 0071 - 0073


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 1999 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e che chiude il procedimento senza adottare misure rispetto a tali importazioni originarie del Brasile [notificata con il numero C(1998) 4533] (1999/71/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1742/98 (3) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia ed ha accettato provvisoriamente gli impegni proposti da alcuni esportatori in relazione a tali importazioni, ad eccezione della Russia.

    (2) A seguito dell'approvazione delle misure antidumping provvisorie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»), la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, il pregiudizio e l'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono precisate nel regolamento n. 194/1999 del Consiglio che istituisce dazi definitivi. (4).

    (3) Sulla base delle risultanze definitive dell'inchiesta, si è concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato causato dalle importazioni di pannelli rigidi originari del Brasile, che il procedimento deve essere chiuso senza l'adozione di misure di difesa nei confronti di tale paese e che gli impegni, provvisoriamente accettati, dei produttori esportatori del Brasile devono essere considerati caduchi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (4) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie in materia di dumping pregiudizievole relativo alle importazioni provenienti da Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia.

    (5) La Commissione ritiene che gli impegni di prezzo offerti dai produttori esportatori e provvisoriamente accettati nel regolamento (CE) n. 1742/98 della Commissione costituiscano un'efficace misura per l'eliminazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, poiché tali prezzi sono tali da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, coprono unicamente le importazioni di un ridotto numero di prodotti e soltanto fino ad un determinato limite quantitativo. Effettivamente, senza queste tre condizioni non sarebbe possibile esercitare un controllo efficace e le società sarebbero incoraggiate ad aggirare le disposizioni adottate dichiarando come coperti dall'impegno taluni tipi di prodotto che in realtà non lo sono.

    (6) Conformemente alle disposizioni previste negli impegni, i prezzi minimi ivi contenuti sono stati modificati in linea con le risultanze definitive dell'inchiesta.

    (7) Essendo stata informata degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione ha ritenuto di accettare gli impegni, l'industria comunitaria non ha sollevato obiezioni all'accettazione degli impegni proposti.

    (8) In caso di infrazione o di ritiro dell'impegno può essere imposto un dazio antidumping definitivo conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli impegni offerti dai produttori sottoelencati nel quadro dei procedimenti antidumping concernenti le importazioni nella Comunità di pannelli rigidi originari della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia sono accettati.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Le inchieste relative ai procedimenti antidumping di cui al paragrafo 1 sono chiuse nei confronti delle società citate in detto paragrafo.

    Articolo 2

    Il procedimento concernente le importazioni di pannelli duri originari del Brasile è chiuso senza l'adozione di misure di difesa.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1999.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

    (3) GU L 218 del 6. 8. 1998, pag. 16.

    (4) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

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