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Document 31998R2727

    Regolamento (CE) n. 2727/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

    GU L 343 del 18.12.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrog. impl. da 399R2590

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2727/oj

    31998R2727

    Regolamento (CE) n. 2727/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

    Gazzetta ufficiale n. L 343 del 18/12/1998 pag. 0004 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 2727/98 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1998 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

    considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

    considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 (3) e (CEE) n. 1148/93 (4), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1318/98 (5): che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti;

    considerando che, nel corso delle varie campagne di commercializzazione, nei dipartimenti francesi d'oltremare può intervenire un fabbisogno particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento in animali riproduttori di razza pura delle specie bovina ed equina; che è quindi opportuno concedere alle autorità francesi una certa flessibilità nella gestione del regime, consentendo il rilascio dei certificati di aiuto per animali destinati a determinati dipartimenti francesi d'oltremare in quantitativi superiori ai massimali disponibili per detti dipartimenti, a condizione che sia rispettato il massimale disponibile per i quattro dipartimenti; che, per tener conto negli anni successivi di tale fabbisogno particolare, è necessario che le autorità francesi comunichino alla Commissione i casi in cui sono stati rilasciati certificati applicando la facoltà suddetta;

    considerando che, in base ai dati presentati dalle autorità francesi in merito al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre sostituire gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 con gli allegati del presente regolamento;

    considerando che conviene fissare i bilanci in base all'anno civile;

    considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento dei dipartimenti d'oltremare in animali riproduttori di razza pura;

    considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (6), a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU, che per motivi di chiarezza appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

    (3) GU L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

    (4) GU L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

    (5) GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 18.

    (6) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

    (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

    (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).

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