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Document 31998R2460

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2460/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

GU L 307 del 17.11.1998, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2005; abrog. impl. da 32005R1734

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2460/oj

31998R2460

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2460/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 17/11/1998 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2460/98 DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con riguardo al regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 del Consiglio, del 12 novembre 1998, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti delle Comunità per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro (1), occorre modificare il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione adottato dal Consiglio.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (3).

Articolo 2

Il 1° gennaio 1999 la Commissione procederà, ai sensi del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi in franchi belgi che figurano nel regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE; i valori così definiti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HOSTASCH

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU 150 del 12. 8. 1966, pag. 2751/66.

(3) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

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