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Document 31998R2187
Commission Regulation (EC) No 2187/98 of 9 October 1998 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying-in and storage of olive oil by intervention agencies
Regolamento (CE) n. 2187/98 della Commissione del 9 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Regolamento (CE) n. 2187/98 della Commissione del 9 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
GU L 275 del 10.10.1998, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31985R3472 | modifica | articolo 2.3 | 13/10/1998 | |
Modifies | 31985R3472 | modifica | articolo 8.1 | 13/10/1998 | |
Modifies | 31985R3472 | modifica | articolo 2.4 | 13/10/1998 |
Regolamento (CE) n. 2187/98 della Commissione del 9 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 10/10/1998 pag. 0029 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 2187/98 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/97 (4), ha fissato il quantitativo minimo che può essere offerto all'intervento; che, tenuto conto della struttura di produzione in Grecia e in Portogallo, è opportuno ristabilire, in tali paesi, i quantitativi minimi delle partite che possono essere offerte all'intervento, applicabili per le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 3, i termini «per le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94» sono soppressi; 2) all'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso; 3) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32. (3) GU L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. (4) GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 29.