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Document 31998R2090

Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca

GU L 266 del 1.10.1998, p. 27–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004; abrogato da 32004R0026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2090/oj

31998R2090

Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0027 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 2090/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1181/98 (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che occorre armonizzare e razionalizzare le procedure per la comunicazione dei dati sulle caratteristiche e gli elementi di identificazione dei pescherecci comunitari da utilizzare ai fini della legislazione comunitaria;

considerando che, per l'applicazione della politica comune della pesca, è opportuno creare un'unica base dati di riferimento sulle caratteristiche delle navi che compongono la flotta peschereccia comunitaria; che questa base dati deve essere gestita in modo autonomo rispetto ad altre applicazioni;

considerando che, per essere inserite nella base dati, le caratteristiche e la marcatura esterna devono essere conformi al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (4), e al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura e alla documentazione delle navi da pesca (5);

considerando che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (6), modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo schedario comunitario delle navi da pesca nella Comunità, di seguito denominato lo «schedario», riguarda tutte le navi da pesca comunitarie definite ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 2

Lo schedario riporta:

- i dati da comunicare per ogni nave da pesca comunitaria quali risultano dal censimento effettuato da ciascuno Stato membro per la propria flotta peschereccia alla data del 1° gennaio 1989 o, in taluni casi particolari e previo consenso della Commissione, ad una data successiva,

- le variazioni relative a tali dati intervenute dopo il censimento.

Articolo 3

Lo Stato membro comunica le informazioni relative agli eventi di cui agli allegati I, II, III, IV e V per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni contemporaneamente alla registrazione dell'evento da parte delle autorità dello Stato membro interessato. La Commissione accusa ricevimento degli invii immediatamente dopo la loro convalida nella base dati.

La registrazione di nuovi dati o la correzione di dati erronei relativi alle caratteristiche e/o agli elementi di identificazione di una nave debbono avvenire conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento.

Articolo 4

Le correzioni di un dato erroneo contenuto nello schedario sono trasmesse alla Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati da I a V nel termine di 30 giorni a decorrere dall'individuazione dell'errore.

Articolo 5

Le informazioni comunicate in applicazione del presente regolamento sono utilizzate quali dati di riferimento ai fini della legislazione comunitaria, previa verifica della loro correttezza da parte dei servizi della Commissione.

Il legame tra queste utilizzazioni e la base dati relativa allo schedario comunitario delle navi da pesca è costituita dal numero interno di cui all'allegato I.

Ogni Stato membro ha accesso ai dati contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca e relativi alla propria flotta.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 109/94 è abrogato.

I riferimenti agli articoli 1, 2, 3 e 9bis del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui agli allegati da I a V del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 4 del presente regolamento.

I riferimenti all'articolo 4 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (8). I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui alle tabelle A e B dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2091/98.

I riferimenti agli articoli 3bis, 5bis, 8bis e 9 del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 1, 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie (9). I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui alle tabelle C e 2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 109/94 o di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2092/98.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU L 164 del 9. 6. 1998, pag. 1.

(3) GU L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1.

(4) GU L 339 del 29. 12. 1994, pag. 11.

(5) GU L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

(6) GU L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

(7) GU L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12.

(8) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

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SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

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